17 Dicembre 2019

SERVIZI SICUREZZA – Stesura Documento Valutazione Rischi (DVR)

Sicurezza

Dal 31 maggio 2013 le aziende che occupano fino a 10 lavoratori devono dotarsi del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), elaborato secondo i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

In base agli articoli 28 e 29 del D.lgs. n. 81/2008 il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) e con il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S. – R.L.S.T.)

Tale documento è obbligatorio per tutte le imprese che abbiano soci e personale dipendente.

Stesura del DVR

La stesura del DVR richiede un lavoro di indagine specifica presso la vostra azienda, svolto dai nostri tecnici qualificati nell’assistenza aziendale, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Gli stessi, attraverso il sopralluogo e la raccolta delle informazioni fornite dall’azienda, redigeranno il Documento di Valutazione Rischi generale, nel quale verranno indicati i problemi riscontrati e le proposte di possibili soluzioni degli stessi. Ciò consentirà all’azienda di ridefinire il piano delle misure dirette al miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza aziendale, in base alle indicazioni finali emerse.

In aggiunta al Documento di Valutazione Generale possono rendersi necessari ulteriori indagini circa i rischi specifici di cui alleghiamo l’elenco per eventuale interesse:

  • > Documento di valutazione dei Rischi(DVR) 
  • > DVR Stress di lavoro correlato (SLC)
  • > DVR Documento di valutazione del rischio minori/madri:
    • Valutazione conformità macchine alle normative
    •  Documento di valutazione del rischio rumore
    •  Documento di valutazione del rischio vibrazioni
    •  Documento di valutazione del rischio chimico
    •  Documento di valutazione del rischio radiazione ottica artificiale ( ROA)
    •  Documento di valutazione del rischio da Campi Elettromagnetici ( C.E.M.)
    •  Documento di valutazione del rischio Polveri di Legno Duro ( PLD)
    •  Documento di valutazione del rischio da Movimenti ripetitivi
    •  Documento di valutazione del rischio Movimentazione Manuale dei Carichi
    •  Documento di valutazione del rischio incendio
    •  Elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione ( planimetria)
    •  Stesura del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
    •  Documento di valutazione del rischio di interferenza (D.U.V.R.I) o procedure D.U.V.R.I.

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PER INFORMAZIONI

Pierpaolo Mileto
Tel. 045 9211516
pierpaolo.mileto@confartigianato.verona.it

Erika Grinati
Tel. 045 9211502
erika.grinati@confartigianato.verona.it


APPROFONDIMENTO

L’impianto di terra è la parte dell’impianto elettrico che interviene in caso di guasto e consente di prevenire e proteggere contro l’elettrocuzione e la fulminazione di origine atmosferica ed evita quindi la folgorazione delle persone per i contatti indiretti. E’ fondamentale mantenere efficienti i dispositivi che compongono l’impianto di terra tramite procedure periodiche di manutenzione e controllo effettuate da Organismi Abilitati che hanno lo scopo di verificare che tutte le procedure di sicurezza siano state adottate e che gli impianti di protezione siano perfettamente funzionanti nel tempo.

La verifica periodica di legge prescritta dal DPR 462/2001 è quindi una “revisione periodica” dell’impianto di terra effettuata da Organi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive. Tale verifica non è da confondere con la normale manutenzione periodica degli impianti elettrici eseguibile da un semplice elettricista.

Chi è obbligato alla verifica

Hanno l’obbligo di far verificare i propri impianti di terra tutte le attività lavorative che abbiano almeno un lavoratore al proprio interno.

Periodicità delle verifiche

La periodicità delle verifiche secondo il DPR 462 è biennale per gli impianti in ambienti a maggior rischio in caso d’Incendio (attività rientranti nel DPR 151/2011), cioè quegli impianti che in caso di incendio comportano rischi più elevati al personale per la difficoltà di deflusso o per le caratteristiche del materiale stoccato all’interno della attività (in generale tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco). Hanno inoltre periodicità biennale i locali ad uso medico o simili (ad es. estetista, dentista, veterinario, pediatra…), i cantieri edili e gli ambienti con pericolo d’esplosione.

Tutte le altre attività hanno periodicità quinquennale.

Chi può eseguire le verifiche

Le verifiche degli impianti di messa a terra possono essere eseguite esclusivamente da Organismi Ispettivi di tipo “A” privati che abbiano ottenuto l’abilitazione Ministeriale sottostando a precise leggi e normative europee, oppure da ASL e ARPA. Nessun altro può eseguire tali verifiche, nemmeno l’elettricista di fiducia o uno studio professionale di progettazione degli impianti elettrici (ai quali si possono però affidare gli incarichi di manutenzione).

Il Ministero dello Sviluppo Economico proibisce che vi siano rapporti di collaborazione tra gli Organismi ispettivi ed elettricisti e studi di progettazione elettrica venendo meno in quel caso il principio di autonomia e indipendenza, e configurandosi un conflitto d’interesse.

Sanzioni

La mancata adempienza di tali verifiche comporta una sanzione amministrativa a partire da € 258,00 fino a € 4131,66 e l’arresto da 3 a 6 mesi nel caso di violazioni accertate dagli organi di vigilanza.

Il contenuto della presente, avendo esclusivamente carattere informativo, non può essere considerato esaustivo, pertanto Confartigianato Imprese Verona rimane a disposizione per fornire indicazioni specifiche alle aziende ed ai lavoratori.