SICUREZZA – Modifiche "repressive" del testo unico sulla Sicurezza sul Lavoro
5 Gennaio 2022

SICUREZZA – Modifiche “repressive” del testo unico sulla sicurezza sul lavoro

Sicurezza

Con la conversione in legge del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fisco-Lavoro), sono state introdotte importanti novità anche in materia di sicurezza sul lavoro.

Un intervento del legislatore che, purtroppo, è stato realizzato senza alcuna preventiva consultazione con le parti Sociali, né sentendo il parere della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del Testo Unico salute e Sicurezza. Inoltre, al di là della mancata consultazione dei soggetti interessati, si evidenzia come l’approccio del legislatore alla fase di conversione del Decreto Fisco-Lavoro, sia stato sensibilmente “sbilanciato” a favore della componente repressiva e non già improntato sulla prevenzione e sulla incentivazione dei comportamenti corretti dal punto di vista della sicurezza.

Dunque, nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, è stata pubblicata la Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. La legge contiene diverse novità relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro tanto da renderla quasi una “miniriforma” del d. Lgs. 81/08.

Il decreto prevede:

  • Obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro relative alla presenza di lavoratori autonomi occasionali.
  • Abbassamento della soglia dei lavoratori in nero al 10% ai fini della sospensione dell’attività d’impresa.
  • Gravi violazioni (art.14 d. Lgs. 81/08): viene modificato l’art. 14 del d. Lgs. 81/08 prevedendo la sospensione delle attività per determinate violazioni, anche senza il requisito della reiterazione. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della violazione (si veda allegato I per l’elenco delle gravi violazioni).

L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione. Alle 12 ipotesi contenute nell’allegato I del d. Lgs. 81/2008, già previste nel testo originario del decreto, si aggiunge la causa 12-bis “Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto”, con applicazione della somma aggiuntiva di 3.000 euro (vedi Allegato I). Con la legge di conversione, inoltre, viene specificato che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

  • Novità relative al preposto: vengono “rafforzate” le funzioni del preposto. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento di detta attività. In particolare:
    • ha il dovere di sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
    • in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, interviene per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
    • in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompe l’attività del lavoratore e informa i superiori diretti;
    • ha l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza.
  • Novità relative alla formazione: entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni dovrà adottare un Accordo nel quale si accorpino, e vengano rivistati/modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire:
    • l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
    • la specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
    • Viene introdotto l’obbligo di formazione ed aggiornamento anche per i datori di lavoro (la relativa regolamentazione andrà approvata, in Conferenza Stato Regioni, entro il 30 giugno 2022);
    • Tracciamento e registrazione delle attività di addestramento dei lavoratori in apposito registro (anche informatizzato)ovvero di quelle attività pratiche volte a fornire le conoscenze per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza;
    • Formazione per i preposti svolta interamente con modalità in presenza e ripetuta, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, d.Lgs. n. 81/2008).
  • Ampliamento delle competenze e dell’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • Istituzione di un repertorio degli organismi paritetici.

Per informazioni: Settore Sicurezza