INFORTUNI SUL LAVORO – Nella circolare Inail n. 19/2026 le nuove istruzioni su Certificati di infortunio sul lavoro e Ripresa del lavoro
5 Maggio 2026

INFORTUNI SUL LAVORO – Nella circolare Inail n. 19/2026 le nuove istruzioni su Certificati di infortunio sul lavoro e Ripresa del lavoro

Patronato INAPASicurezza

In considerazione delle mutate esigenze organizzative derivanti dall’estensione della tutela a nuove categorie di soggetti assicurati, l’Inail, anche tenendo conto dell’evoluzione dei sistemi di trasmissione telematica della certificazione medica e dell’impiego della sanità digitale negli accertamenti medico-legali, ha emanato una circolare, la n. 19/2026, con la quale fornisce istruzioni operative per la gestione del certificato medico di infortunio sul lavoro, chiarendo le condizioni per il rientro in servizio, anche in assenza di certificazione definitiva.

 

1. Certificazione medica con esito definitivo della lesione e conclusione della prognosi

La certificazione medica dell’infortunio sul lavoro è inviata telematicamente all’Inail da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presta la prima assistenza a un lavoratore, ai sensi dell’articolo 531 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La modulistica, predisposta dall’Inail a tal fine, è il Modello 1SS “certificazione medica di infortunio lavorativo” con cui il medico attesta lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro dell’assicurato derivato da un infortunio lavorativo.

Con la medesima modulistica sono inviati anche le certificazioni mediche successive alla prima, motivo per cui il Modello 1SS propone le opzioni: primo, continuativo, definitivo, riammissione in temporanea.

Tale classificazione dei certificati risponde esclusivamente a esigenze di carattere operativo, finalizzate ad agevolare e uniformare il trattamento delle diverse attestazioni cliniche che possono pervenire all’Istituto. Essa non incide sulla valenza giuridica del singolo certificato, né introduce obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

Nella certificazione in argomento, sin dal primo certificato, devono essere indicati: la diagnosi, la prognosi di inabilità assoluta al lavoro e il relativo periodo, nonché l’eventuale presunzione di invalidità permanente.

Qualora al primo o ai successivi certificati non facciano seguito ulteriori formulazioni prognostiche, l’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Pertanto, l’ultima certificazione ricevuta dall’Inail costatante l’esito definitivo della lesione e la conclusione della prognosi, sul piano medico-legale, risulta idonea a integrare le previsioni dell’articolo 102 del citato decreto 1124/1965, secondo cui “Ricevuto il certificato medico costatante l’esito definitivo della lesione, l’Istituto assicuratore comunica immediatamente all’infortunato data della cessazione dell’indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del presente titolo”.

 

2. Ripresa del lavoro al termine del periodo di prognosi

Il lavoratore può riprendere l’attività lavorativa al termine del periodo di prognosi riconosciuto nell’ultimo certificato ricevuto dall’Inail, senza produrre alcuna ulteriore certificazione medica cosiddetta “definitiva”.

In ogni caso, su richiesta dei lavoratori infortunati in prossimità della scadenza della prognosi, o dello stesso Istituto per accertamenti medico-legali, l’Inail rilascia il certificato medico-legale (continuativo e/o definitivo)2, anche con modalità di telemedicina in ambito medico-legale, secondo i dettami della sanità digitale Inail.

Pertanto, il certificato constatante la chiusura del periodo di assenza dal lavoro può essere, nelle diverse ipotesi citate, l’ultimo dei certificati pervenuti all’Inail ovvero il cosiddetto “definitivo” se redatto.

Qualora non pervenga all’Inail il certificato continuativo alla scadenza della prognosi di inabilità temporanea assoluta, al fine di consentire la tempestiva erogazione delle prestazioni a essa connesse, l’Inail provvede a definire il periodo di temporanea in procedura entro 15 giorni.

Per valutare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, in applicazione dell’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, può essere attivata la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, anche in ragione di quanto previsto dall’articolo 42 del medesimo decreto.

 

3. Ripresa anticipata del lavoro

Il lavoratore assente per infortunio che intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal medico può essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico che modifica, anticipandone il termine, la durata della prognosi originariamente indicata. Tale certificato può essere rilasciato da qualunque medico.

Le istruzioni contenute nella circolare operano anche in caso di malattia professionale.

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