LEGGE DI BILANCIO 2023 – La sintesi delle principali misure fiscali e per il lavoro
17 Gennaio 2023

LEGGE DI BILANCIO 2023 – La sintesi delle principali misure fiscali e per il lavoro

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Torniamo sulla Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197), che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

Sottolineando che, come sempre, per l’applicazione effettiva delle varie misure sarà necessario attendere le rispettive circolari degli enti competenti, proponiamo un riassunto delle principali novità per quanto riguarda l’ambito fiscale e quello del lavoro.

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FISCO

ESTENSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA ENERGIA E GAS

Sono prorogati i crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, elevandone le percentuali. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:

  • 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese energivore;
  • 35% (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW;
  • 45% (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese gasivore;
  • 45% (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese non gasivore.

I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023.

NOVITÀ REGIME FORFETTARIO

Viene innalzata a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario (e, quindi, dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%).

A differenza del passato, però, le nuove norme prevedono l’immediata cessazione (senza aspettare l’anno successivo) degli effetti dell’agevolazione in caso di superamento del limite di 100.000 euro di compensi o ricavi.

FLAT TAX INCREMENTALE

Per il solo anno 2023 i contribuenti che non applicano il regime forfetario possono applicare un’imposta sostitutiva del 15% su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare.

ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO DEGLI IMMOBILI DELLE ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Per le imprese che esercitano l’attività del commercio al dettaglio (si rinvia alla disposizione normativa per l’elenco dei codici Ateco delle attività rilevanti) le quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l’esercizio dell’impresa sono deducibili in misura non superiore al 6%.

DETRAZIONE IVA IMPRESE COSTRUTTRICI

Viene riproposta la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva versata per l’acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.

ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all’esercizio dell’attività, con applicazione di un’imposta sostitutiva dell’8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell’imposta di registro.

Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023.

Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEI BENI DALLE IMPRESE INDIVIDUALI

Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali, le quali consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva.

L’agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un’imposta sostitutiva, che viene però quest’anno incrementata dal 14% al 16%.

Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

PRESIDIO PREVENTIVO CONNESSO ALL’ATTRIBUZIONE E ALL’OPERATIVITÀ DELLE PARTITE IVA

L’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all’esito delle quali l’ufficio dell’Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona:

  • per esibire la documentazione richiesta (se obbligatoria)
  • per consentire la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività
  • per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente, l’ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva irrogando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000.

La partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituite dopo la cessazione della partita Iva) solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI E DELLE RATEAZIONI IN CORSO

È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

  • delle imposte e dei contributi previdenziali;
  • degli interessi e delle somme aggiuntive;
  • delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo).

Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo (anche se l’importo dell’avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro).

È prevista poi la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di bilancio, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI

Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

RAVVEDIMENTO CON SANZIONI “RIDOTTE”

In deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell’irregolarità e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile.

La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate.

Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DELLE RATE NELL’AMBITO DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI

Può essere regolarizzato l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:

  • delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
  • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE

È previsto l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.

Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi; l’annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività.

BONUS MOBILI

Per l’anno 2023 viene incrementato a 8.000 euro l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Viene prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione Irpef del 75% prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

Viene inoltre precisato che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

LIMITE ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

Viene innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da 1.000 a 5.000 euro.

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI 4.0: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO

Le imprese potranno effettuare investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023 (in luogo del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023).

NOVITÀ IN MATERIA DI SUPERBONUS

Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90% prevista a partire dal 2023.

Più precisamente, tale riduzione non si applica:

  • agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 cod. civ., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

  

LAVORO

SGRAVIO CONTRIBUTIVO A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Anche per l’annualità 2023, con alcune variazioni rispetto al 2022, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti (esclusi i lavoratori domestici) pari a:

  1. 2% con retribuzione imponibile inferiore ad € 2.692;
  2. 3% con retribuzione imponibile inferiore ad € 1.923.
  3. Per l’applicazione sarà necessario attendere la circolare INPS di prossima pubblicazione.

SMART WORKING LAVORATORI FRAGILI

Confermato fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori fragili, il diritto di lavorare in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

PRESTAZIONI OCCASIONALI ACCESSORIE – VOUCHER LAVORO

Aumenta da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori.

Resta confermato a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore;

Ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale: è ammesso infatti il ricorso ai Voucher ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (rispetto ai precedenti 5)

La disciplina ora si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili di cui al codice ATECO 93.29.1.

Regime sperimentale per il settore agricolo: per il biennio 2023–2024 le imprese agricole possono ricorrere a prestazioni occasionali per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, con soggetti pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti.

Nulla cambia dal punto di vista del valore orario dei Voucher e delle procedure di registrazione sul sito INPS

CONGEDO PARENTALE

Ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità (maternità obbligatoria) o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, è riconosciuto un mese in più di congedo parentale all’80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino.

ASSUNZIONI AGEVOLATE – SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

L’assunzione a tempo indeterminato di un soggetto percettore di reddito di Cittadinanza da diritto all’esonero del 100% dei contributi previdenziali (ad eccezione dei premi Inail), per un periodo massimo di 12 mesi e fino ad un massimo di € 8.000,00. L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ed alla successiva pubblicazione di apposita circolare INPS contenente le istruzioni operative; pertanto l’agevolazione non sarà di immediata applicazione.

ASSUNZIONI AGEVOLATE – SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36

Le regole che disciplinano la fruizione dell’incentivo sono le medesime dell’incentivo previsto per lo scorso biennio, pertanto sono agevolate le assunzioni di giovani:

  • che non hanno compiuto i 36 anni di età;
  • e che non hanno mai auto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Possono beneficiare dello sgravio contributivo i datori di lavoro:

  • che effettuano assunzioni a tempo indeterminato
  • che effettuano trasformazioni di rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato.
  • che nei 6 mesi precedenti l’assunzione, e nei 9 mesi successivi alla stessa, non proceda a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’incentivo consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali (ad eccezione dei premi Inail), per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per le regioni del Sud Italia) e fino ad un massimo di € 8.000,00. Anche in questo caso, come anche nel biennio 2021 – 2022, l’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ed alla successiva pubblicazione di apposita circolare INPS contenente le istruzioni operative; pertanto l’agevolazione non sarà di immediata applicazione.

ASSUNZIONI AGEVOLATE – SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONE DI DONNE

Viene confermato anche l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che assumono donne in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  • di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

L’incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo indeterminato, che per le assunzioni a tempo determinato, nonché per le trasformazioni di contratti già in essere in contratti a tempo indeterminato. L’importo dell’agevolazione è pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (anche in questo caso ad esclusione dell’Inail) nella misura massima di € 8.000,00 all’anno; la sua durata è differente a seconda dalla tipologia di assunzione:

  • 12 mesi rapporti a tempo determinato;
  • 18 mesi rapporti a tempo indeterminato

L’efficacia della misura, come anche per le precedenti agevolazioni, è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ed alla successiva pubblicazione di apposita circolare INPS contenente le istruzioni operative; pertanto l’agevolazione non sarà di immediata applicazione.