PATRONATO INAPA – Congedo Covid-19 per i dipendenti causa quarantena scolastica dei figli
12 Ottobre 2020

PATRONATO INAPA – Congedo Covid-19 per i dipendenti causa quarantena scolastica dei figli

Patronato INAPA

La circolare Inps 116 del 02/10/2020 illustra le caratteristiche del congedo Covid 19 per quarantena scolastica dei figli, che consente l’astensione dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Il congedo può essere fruito nel caso in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Può essere fruita alternativamente dai due genitori, pertanto non contemporaneamente per le stesse giornate.

Il congedo è previsto all’interno del periodo 09/09/2020 – 31/12/2020 ed è dedicato ai soli lavoratori dipendenti. Il congedo prevede un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Requisiti:

  • presenza di rapporto di lavoro dipendente in essere
  • astensione dall’attività lavorativa, anche in modalità agile
  • figli di età inferiore ai 14 anni e convivente per tutta la durata del congedo (uguale residenza)
  • provvedimento di quarantena per il figlio, ai sensi dell’art. 5 del DL 111/2020, emesso dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente

E’ compatibile con:

  • stato di malattia dell’altro genitore convivente
  • stato di congedo di maternità/paternità dell’altro genitore convivente se riferito ad altro figlio o, nel caso di indennità di maternità per lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata, se durante la fruizione il genitore presta attività lavorativa
  • Ferie o aspettativa non retribuita dell’altro genitore convivente
  • status di soggetto fragile dell’altro genitore
  • contemporanea fruizione di permessi o congedi legge 104 da parte dell’altro genitore anche per lo stesso figlio
  • riconoscimento di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 104) o di invalidità civile 100% o di pensione di inabilità all’altro genitore convivente

Non è compatibile con:

  • stato di congedo di maternità/paternità dell’altro genitore convivente se riferito allo stesso figlio
  • riposi giornalieri (per allattamento) dell’altro genitore convivente
  • stato di disoccupazione o inoccupazione dell’altro genitore e fruizione di strumenti di sostegno al reddito da parte dell’altro genitore (es. Naspi, Discoll, CIGO, CIGS, CIG, CISOA, assegno ordinario)
  • svolgimento di lavoro in modalità agile da parte dell’altro genitore convivente
  • part time e giornate di pausa del lavoro intermittente dell’altro genitore

Per i lavoratori del settore privato la domanda va presentata telematicamente tramite portale Inps, fornendo il provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL (o va comunque fornito tassativamente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda).

Per i lavoratori del settore pubblico la domanda va presentata alla propria Amministrazione di riferimento.

Il congedo è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui per l’anno 2020. In caso di superamento di tale soglia, in via prospettica, l’Inps non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Video informativo sul congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli

_________

Per informazioni, rivolgersi al settore Patronato:

0459211555

e-mail: info@confartigianato.verona.it

Whatsapp 3291877665