15 Febbraio 2019

LAVORO – Giù il costo del lavoro per le piccole imprese: Confartigianato ottiene riduzione tariffe Inail. Bissoli: “Risultato Storico”

SERVIZI IMPRESE

La manovra economica segna un risultato storico per Confartigianato con la riduzione delle tariffe Inail pagate dagli artigiani. Un obiettivo che la Confederazione insegue da oltre 20 anni, per arrivare ad ottenere una revisione dei premi in linea con il reale andamento degli infortuni sul lavoro nel mondo della piccola impresa.

Finalmente, la legge di bilancio fa scattare dal primo gennaio 2019 il nuovo sistema tariffario Inail che abbatte di circa il 30% i tassi medi per le imprese. Tradotto in pratica, si tratta di una consistente sforbiciata al costo del lavoro: per il 2019 il taglio vale complessivamente 410 milioni, ai quali se ne aggiungeranno 525 per il 2020 e altri 600 milioni per il 2021.

Un risultato economico che riconosce l’impegno delle imprese sul fronte della sicurezza sul lavoro, come spiega Andrea Bissoli, Presidente di Confartigianato Verona: “E’ una battaglia storica di Confartigianato – afferma –. Non abbiamo mai chiesto nulla che non ci spettasse, né sconti, né privilegi, rivendicando invece con forza che ci venisse riconosciuto il grande investimento per la sicurezza sul lavoro e per il miglioramento di tutte le misure anti-infortunistiche nelle nostre Pmi. Su questo fronte abbiamo ottenuto ottimi risultati, con un significativo abbattimento degli incidenti, e per questo meritavamo una riduzione delle tariffe”.

La manovra premia gli sforzi delle piccole imprese anche sul fronte della formazione e dell’innovazione. Un occhio di riguardo che si traduce in un bonus maggiore ai piccoli imprenditori che investono sulla formazione del personale in competenze tecnologiche legate al piano Impresa 4.0. Per le piccole imprese il credito d’imposta vale 250 milioni di euro nel 2020.

E’ stato prorogato anche per il 2019 – aggiunge Bissoli – il credito d’imposta a favore delle imprese che inviano i lavoratori in formazione nelle attività e nelle materie inerenti le nuove tecnologie. Con questa proroga, grazie all’azione di Confartigianato, abbiamo ottenuto che il bonus a favore delle piccole imprese venisse incrementato, arrivando al 50%, come riconoscimento del grande lavoro che stiamo facendo su questo terreno”.

REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL (art. 1 commi 1121-1126)

Viene disposta con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 (prevista una successiva revisione) una riduzione dei premi e contributi Inail.

Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe Inail, vengono modificati per il solo anno 2019 i termini di presentazione dell’autoliquidazione inail e di pagamento dei premi.

In particolare i nuovi termini risultano i seguenti:

  • > Invio basi di calcolo                               31/03/2019
  • > Denuncia retribuzioni                            16/05/2019
  • > Riduzione retribuzioni presunte             16/05/2019
  • > Pagamento prima o unica rata              16/05/2019
  • > Pagamento seconda rata                      16/05/2019

Inoltre, vengono stabilite:

  • > la soppressione del premio supplementare silicosi;
  • > l’esclusione dei premi inail dall’applicazione contributiva relativa al settore edile (11,50%);
  • > la riduzione al 110 per mille del tasso massimo applicabile.

LEGGE DI BILANCIO 2019 – LE ALTRE MISURE SUL LAVORO

Ecco una sintesi delle principali misure in materia di lavoro e previdenza contenute nel provvedimento.

CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE LAVORATORE (art. 1 comma 278)

Prorogato per l’anno 2019 il congedo obbligatorio retribuito nella misura del 100% a carico Inps a favore del padre lavoratore dipendente spettante per i figli nati, adottati o affiliati dal 1°gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 nella misura di 5 giorni (prima erano 4), da usufruire entro 5 mesi dalla nascita/adozione/affidamento. Il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.
Inoltre, è facoltà del padre fruire di un ulteriore giorno di congedo in sostituzione della madre in astensione obbligatoria.

INCENTIVO IMPIEGO GIOVANI AUTOTRASPORTATORI (art. 1 commi 291-295)

Per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020 i lavoratori conducenti che, alla data del 01/01/2019 non hanno compiuto 35 anni inquadrati nei livelli Q1,Q2,Q3 Ccnl Logistica, Trasporto merci e Spedizione, ed assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da imprese di autotrasporto merci conto terzi, hanno diritto ad un rimborso del 50% delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali necessarie alla guida dei veicoli utilizzati per lo svolgimento dell’attività.
Il datore di lavoro avrà diritto ad una detrazione di imposta sui redditi per un importo corrispondente ai rimborsi erogati nel limite di 1500 euro per ciascun periodo di imposta.
Si attendono istruzioni ministeriali circa le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso.
Si attendono inoltre chiarimenti ministeriali circa i livelli di inquadramento indicati che non risultano presenti in nessun contratto collettivo per il personale viaggiante.

ASSUNZIONI A TERMINE PER RICERCA E INNOVAZIONE (art. 1 comma 403)

I contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da:

  • > università private;
  • > istituti pubblici di ricerca;
  • > società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
  • > enti privati di ricerca;

con lavoratori assunti per svolgere attività di insegnamento, ricerca scientifica o tecnologica, trasferimento di know-how, nonché di supporto all’innovazione o assistenza tecnica o coordinamento e direzione della stessa, sono esclusi dalle novità introdotte dal decreto dignità d.l. n. 87/2018 relativamente a contratti a tempo determinato, contratti di somministrazione, indennità di licenziamento, contribuzione aggiuntiva contratto a tempo determinato.

CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (art. 1 comma 445)

Sono aumentate del 20% le sanzioni connesse a:

  • > impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ad esclusione dei lavoratori domestici;
  • > esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale;
  • > ricorso da parte dell’utilizzatore alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge;
  • > appalti e distacchi non genuini;
  • > mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale e obblighi amministrativi a carico dell’impresa distaccante;
  • > mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero.

Sono aumentate del 10% le sanzioni in materia di sicurezza previste dal D. Lgs. n. 81/2008.

Sono aumentate del 20% tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, che verranno individuate con decreto ministeriale (in attesa di emanazione).

Le sanzioni sono raddoppiate qualora nei tre anni precedenti il datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.

TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ (art. 1 comma 485)

Viene aggiunto all’art. 16 D.Lgs. n. 151/2001 (testo unico maternità) il comma 1.1 che riconosce alle lavoratrici la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria per congedo maternità esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in alternativa alle normali modalità di fruizione, purché sia rilasciato parere favorevole del medico specialista e del medico competente.

RIMBORSO DELLA RETRIBUZIONE PER PERSONE CON DISABILITA’ DA LAVORO (art. 1 comma 533)

Per il datore di lavoro che abbia attivato un programma di reinserimento mirato alla conservazione del posto del soggetto con disabilità da lavoro viene previsto un rimborso da parte dell’Inail pari al 60% della retribuzione corrisposta allo stesso lavoratore.
I progetti di reinserimento mirato devono essere approvati dall’Inail, e devono consistere in interventi formativi di riqualificazione professionale nonché nell’abbattimento delle barriere architettoniche per permettere la conservazione del posto di lavoro o agevolare la ricerca di una nuova occupazione.
Il rimborso riguarda le retribuzioni corrisposte dalla manifestazione della volontà da parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi e comunque per un periodo non superiore ad 1 anno.
Il rimborso spetta a condizione che il lavoratore al termine del periodo di inabilità assoluta temporanea non sia in grado di accedere al mondo del lavoro senza il supporto del progetto di reinserimento e conservazione dell’occupazione.

BONUS OCCUPAZIONALE PER ASSUNZIONE GIOVANI ECCELLENZE (art. 1 commi 706-717)

I datori di lavoro privati che dal 01/01/2019 al 31/12/2019 effettuano assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato, anche part-time, di:

  • > cittadini in possesso della laurea magistrale ottenuta nel periodo 01/01/2018-30/06/2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110) entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età in università statali o legalmente riconosciute;
  • > cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 01/01/2018-30/06/2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o legalmente riconosciute;

possono fruire di un esonero contributivo sui contributi a carico datore di lavoro (esclusi premi inail) per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione e nel limite massimo di € 8.060 (ridotto in caso di assunzione part-time).
L’esonero spetta inoltre per la parte residua qualora un lavoratore, per il quale è stato parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro nel periodo 01/01/2019-31/12/2019.

PERCORSI PER COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO – Ex alternanza scuola-lavoro (art. 1 commi 784-787)

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono rinominati “percorsi per competenze trasversali e per l’orientamento” e a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 ne è stata modificata la durata complessiva:

  • > non inferiore a 210 ore nell’ultimo triennio negli istituti professionali;
  • > non inferiore a 150 ore nell’ultimo biennio degli istituti tecnici;
  • > non inferiore a 90 ore nell’ultimo biennio dei licei.

Apposite linee guida verranno emanate con decreto ministeriale.