17 Marzo 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS – Violazioni Codice della strada: sospesi fino al 3 aprile termini per notifiche, pagamenti, ricorsi

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Stabilita la sospensione dal 10 marzo al 3 aprile dei termini delle notifiche, dei pagamenti, anche in misura ridotta, dei tempi di presentazione ricorsi per attività difensiva per sanzioni per violazioni alle norme comportamentali del Codice della Strada e norme collegate.

A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9/03/2020, Recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, sono state fornite ulteriori disposizioni attuative del DL 23/02/2020 n. 6, ed è stato stabilito che: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8/03/2020 sono estese all’intero territorio nazionale”.

Conseguentemente per tutti i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) residenti, aventi sede operativa od esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nell’intero territorio nazionale, a decorrere dalla data del 10/03/2020 e sino al 3/04/2020, sono da intendersi sospesi i termini di:

  • > notificazione dei processi verbali al Codice della Strada e Leggi collegate,
  • > esecuzione del pagamento in misura ridotta, compreso quello in forma agevolata;
  • > svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Per effetto della stessa sospensione,

  • > per tutti i verbali già notificati alla data sopraindicata, resta sospeso, per il periodo indicato:
    •  il termine di pagamento o di esecuzione di adempimenti connessi (comunicazioni conducente, esibizione documenti, ecc), se era ancora possibile effettuarli alla data del 10 marzo;
    •  il termine per il pagamento in misura agevolata (sconto del 30%), se non era già trascorso alla data del 10 marzo;
    •  il termine per la presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, se non era già trascorso alla data del 10 marzo;
  • > per i fatti illeciti accertati, ma non ancora contestati e notificati, il termine di notificazione dei verbali di cui all’art. 201 CDS è sospeso per tutto il periodo indicato.

I TERMINI ORDINARI SOPRA RICHIAMATI RICOMINCERANNO A DECORRERE DALLA DATA DEL 3 APRILE 2020, SALVO ULTERIORI PROROGHE NECESSARIE PER IL PROTRARSI DELL’EMERGENZA.

ALLEGATO

Ministero Interno – Sospensione termini


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