COVID-19 – Da domani, 24 dicembre, partono i giorni “rossi”: alcune attività aperte… ma i clienti le possono raggiungere?
SERVIZI IMPRESEA seguito delle numerose richieste pervenute in Associazione, in merito alla mobilità dei clienti di imprese artigiane nei giorni “rossi” che ci aspettano a partire da domani, giovedì 24 dicembre, vanno fatte alcune precisazioni.
Un concetto deve essere chiaro: alcune attività, tra cui a titolo esemplificativo quelle di acconciatura, barbieri, lavasecco ed autoriparazione sono state esplicitamente nominate nell’ultimo Decreto Legge, come attività aperte, anche nei giorni “rossi” (leggi qui la notizia). Quindi, lo ribadiamo, tutte queste imprese sono autorizzate a tenere aperte le proprie attività.
La domanda fondamentale, però, è la seguente: possono i clienti, ovviamente muniti di AUTOCERTIFICAZIONE, raggiungere una di queste attività aperte?
La ragionevolezza direbbe che, se un’attività è autorizzata per legge ad operare, dovrebbe anche essere raggiungibile dalla clientela, altrimenti non avrebbe alcun senso averle permesso di lavorare.
Nel caso specifico dell’autoriparatore, gommista, elettrauto, ecc. – tutte attività consentite e aperte in quanto considerate essenziali – i clienti (come da risposta a FAQ presente sul sito del governo) sono autorizzati all’acquisto di beni e servizi da essi erogati, configurandosi la fattispecie della necessità.
Dunque, le fattispecie di autorizzazione allo spostamento, sono solo per “lavoro”, “salute” e “necessità”.
Con quale di queste motivazioni un cliente che si sta recando, ad esempio, in un salone di acconciatura o dal barbiere, potrebbe giustificare, ad un agente impegnato in un controllo, tale spostamento?
A seguito di ricerche e svariati tentativi di ricevere una risposta chiara ed univoca, sul caso specifico, dai vari livelli istituzionali locali interpellati, va purtroppo rilevato come non siano arrivate risposte ed evidenze certe da fonti sicure.
Quindi, sempre come riportato nelle FAQ sul sito del governo, alla domanda:
“Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?
la risposta è la seguente:
“La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689”.