FISCO – Con la Legge di Bilancio 2026 introdotta la “Rottamazione – Quinquies”
Contabilità e TributiLa Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 / 2025) ai commi da 82 a 110, ha introdotto la “Rottamazione – Quinquies”. Come avvenuto per le edizioni precedenti, anche in questo caso, la norma prevede la possibilità di estinguere il debito senza pagare…
- sanzioni;
- interessi;
- interessi di mora;
- somme aggiuntive;
- somme maturate a titolo di aggio.
I debiti che rientrano nella nuova rottamazione sono i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2023 che riguardano (questa è la prima differenza con le precedenti “edizioni”):
- imposte dirette e Iva risultanti da dichiarazioni annuali e controlli automatizzati e formali di cui agli artt.36-bis, 36-ter, 54-bis e 54-ter;
- contributi previdenziali (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento).
I contribuenti che vorranno aderire dovranno presentare l’apposita domanda entro il prossimo 30.04.2026; successivamente L’Agente della Riscossione comunicherà entro il 30.06.2026 gli importi dovuti, le eventuali rate e le relative scadenze.
In relazione al numero delle rate (a scelta del contribuente) sarà possibile optare per:
- il pagamento in un’unica soluzione entro il 31.07.2026; oppure
- fino ad un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (con un importo minimo di € 100 a rata) maggiorate di interessi in misura del 3% annuo a decorrere dal 01.08.2026 che avranno le seguenti scadenze:
- 1°rata 31.7.2026 – 2°rata 30.09.2026 – 3°rata 30.11.2026;
- dalla 4°rata alla 5°rata il 01 – 31.03 – 31.05 – 31.07 – 30.09 – 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- 52°rata 31.01.2035 – 53°rata 31.03.2035 – 54°rata 31.05.2035.
A seguito della presentazione della domanda, per i carichi oggetto di “rottamazione” sono:
- sospesi i termini prescrizione – decadenza;
- sospesi gli obblighi di pagamento riferiti a precedenti dilazioni in essere.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipoteche o avviare nuove azioni o proseguire procedure esecutive precedentemente avviate (salvo non ci sia stato il primo incanto con esito positivo).
Il contribuente sarà considerato “in bonis”, ossia non inadempiente e potrà disporre di un DURC POSITIVO in caso di rottamazione di debiti contributivi.
Il pagamento delle somme dovute potrà essere effettuato mediante:
- domiciliazione bancaria;
- moduli pre-compilati;
- presso gli sportelli dell’AdeR.
ATTENZIONE
Contrariamente al recente passato (rottamazione – quater), nella nuova disposizione non è stata riproposta la tolleranza dei 5 giorni in caso di omesso-insufficiente o tardivo versamento. Di conseguenza, la definizione non produce effetti (leggi si decade) se non viene versata alle scadenze previste:
- l’unica rata;
- 2 rate anche non consecutive;
- l’ultima rata.
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento non esitare a contattare gli uffici di Confartigianato Imprese Verona, Settore Tributario.
ALTRE NOTIZIE INTERESSANTI
Tutti i servizi per Imprese e Persone – Confartigianato Imprese Verona

