FISCO – Fatture elettroniche e corrispettivi telematici trasmessi in ritardo: si può rimediare entro il 31 marzo
8 Marzo 2023

FISCO – Fatture elettroniche e corrispettivi telematici trasmessi in ritardo: si può rimediare entro il 31 marzo

Contabilità e Tributi

Con il Provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni relative alle fatture elettroniche e ai corrispettivi telematici trasmessi oltre i termini.

L’Agenzia delle Entrate trasmette al domicilio digitale dei soggetti interessati, una comunicazione (lettera di compliance) che segnala l’anomalia e li invita ad accedere all’area riservata del portale per consultare i dettagli degli invii tardivi all’interno del “Cassetto fiscale” e all’interno dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”. I dettagli sono disponibili anche in un elenco in formato Excel.

In particolare, i soggetti passivi potranno trovare:

Per le fatture elettroniche:

  • l’elenco e il numero delle fatture emesse tardivamente;
  • il tipo di fattura;
  • il tipo documento;
  • il numero fattura/documento;
  • data fattura/documento;
  • data di trasmissione;
  • identificativo SDI file.

Per i corrispettivi giornalieri:

  • l’elenco e il numero degli invii trasmessi in ritardo;
  • il numero identificativo (ID) dell’invio;
  • la matricola del dispositivo;
  • la data di rilevazione;
  • la data di trasmissione.

I contribuenti che abbiano avuto tali comunicazioni possono, direttamente o per il tramite di intermediario autorizzato, richiedere informazioni o segnalare elementi all’Agenzia e possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi:

  • secondo le modalità previste dall’articolo 13 del Dlgs n.472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse (ravvedimento operoso) a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità o un esito del controllo formale;
  • e con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a quelle prodromiche relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, i contribuenti potranno, inoltre, beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dalla “tregua fiscale” (art.1 Legge 29 dicembre 2022, n.197) se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023.

Per sanare gli errori formali è possibile versare una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno avuto un impatto sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo.

Al contrario, in caso di ripercussione sulla dichiarazione annuale, è possibile mettersi in regola versando un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Gli uffici del Settore Contabilità e Tributi di Confartigianato Imprese Verona sono a disposizione degli imprenditori per ulteriori chiarimenti.