6 Marzo 2019

CENTRI REVISIONE – Dal Ministero, novità sulle revisioni: il “certificato” sostituisce il referto. Tutte le indicazioni

AutoriparazioneSERVIZI IMPRESE

Il ministero dei Trasporti ha fornito “Indicazioni operative relative al certificato di revisione di cui all’art. 8 del D.M. 214 del 19/05/2017” (protocollo 4497 del 13/02/2019).

Riportiamo di seguito la nota in questione, evidenziando i passaggi di maggior interesse per le imprese attive nelle revisione degli autoveicoli ai sensi del Codice della Strada. Mentre, in conclusione, forniamo alcune nostre indicazioni e/o specificazioni.


Premesso che il D.D: Prot. N. 211 del 18 maggio 2018 ha previsto che a partire dalla data del 31 marzo 2019 sarebbe stato possibile stampare il certificato di revisione, questa Amministrazione ha avviato una fase di sperimentazione al fine di testare il processo e applicare eventuali correttivi.

In seguito ai primi riscontri dalla rete operativa si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Prima di tutto si rammenta che, oltre all’attestato adesivo, a norma dell’art. 8 del O.M. 214/2017 la copia cartacea del certificato deve essere rilasciata alla persona che ha presentato il veicolo al controllo.

Il certificato compilato dal CEO potrà essere stampato in bianco e nero.

Sono stati segnalati casi, nei centri di controllo privati, nei quali sul certificato non viene riportato il nome corretto dell’ispettore che ha eseguito il controllo tecnico. Tale fattispecie è da ricondurre ad una carente o non aggiornata anagrafica nei dati inseriti in occasione delle autorizzazioni sul portale dell’automobilista.

Nel corso della sperimentazione o nel primo periodo a regime, le province provvederanno al corretto allineamento delle informazioni.

In attesa di tali aggiornamenti, durante la sperimentazione, qualora l’identità dell’ispettore non risultasse corretta, chi ha effettuato il controllo tecnico indicherà le proprie generalità nel campo annotazioni.

A partire dal 31 marzo p.v. sarà compito dei software PCprenotazione, con l’aggiornamento già a disposizione e da implementare a cura delle software house, utilizzare lo specifico web service che permette la comunicazione dell’identità dell’ispettore che ha effettuato il controllo.

Ove non vi fosse riscontro all’archivio del CEO, il campo “Identità Ispettore” risulterà non popolato. In questo caso l’ispettore lo compilerà a mano con carattere stampatello ben leggibile in attesa che l’archivio venga aggiornato dalla provincia competente.

In tutti i casi gli ispettori, in attesa di implementare le procedure per il rilascio della firma digitale, dovranno firmare il certificato in maniera olografa.

Con successiva comunicazione si forniranno le specifiche 111 materia di uso obbligatorio della firma digitale.

Alcune nostre indicazioni e/o specificazioni

Il certificato di revisione è, in buona sintesi, quello che “fino ad ieri” era il referto di revisione. Oggi assume un maggiore valore formale in quanto certifica la revisione unitamente all’adesivo da applicare sulla carta di circolazione. Tale documento deve essere consegnato a chi presenta il veicolo.

Qualora nel CED non compaia correttamente il nome dell’ispettore della revisione (fino a ieri chiamato responsabile tecnico -RT) o non compaia affatto si deve prendere contatto con l’Amministrazione Provinciale che ha emesso l’autorizzazione ad esercitare le revisioni per attivarsi affinché il nominativo sia corretto o sia inserito. Provvisoriamente se il nominativo NON E’ CORRETTO è possibile inserire manualmente il nominativo corretto nel campo “annotazioni” del certificato di revisione con una dicitura del tipo “cognome e nome corretto Ispettore …), se invece E’ ASSENTE deve essere inserito a mano e in carattere stampatello maiuscolo nel campo “Identità Ispettore”.

IN FUTURO sarà richiesta agli ispettori l’applicazione della firma digitale che lo ricordiamo è costituita da un dispositivo (smart card o chiavetta USB) che contiene un certificato digitale di sottoscrizione, tramite il quale il titolare può firmare digitalmente i propri documenti, ma al momento si può applicare la “firma olografa” il che sta ad indicare che la firma deve essere fatta di proprio pugno” dall’Ispettore.


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