BONUS BABY SITTING – Sostegno per lavoratori con figli minori positivi, in quarantena o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza. Tutti i dettagli
15 Aprile 2021

BONUS BABY SITTING – Sostegno per lavoratori con figli minori positivi, in quarantena o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza. Tutti i dettagli

SERVIZI IMPRESE

Con la circolare circolare n. 58 del 14/04/2021 l’INPS fornisce le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby sitting destinato ad alcune categorie di lavoratori.

Per fronteggiare la diffusione del Covid-19, infatti, l’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 (pubblicato nella G.U. n. 62 del 13 marzo 2021), dispone per il 2021 interventi di sostegno per lavoratori con figli minori affetti da infezione Sars Covid-19, in quarantena o in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza.

La norma prevede nuove tutele in materia di lavoro agile, congedi per i genitori e l’erogazione di uno o più bonus per servizi di baby sitting, nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, per la durata dell’infezione o della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Ai fini del diritto al bonus per i servizi di baby sitting, i casi sopra descritti devono essersi verificati dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.

Riassumiamo, dunque, la disciplina per i bonus baby sitting, sottolineando i punti di maggior interesse.

 

Soggetti interessati

Genitori di figli conviventi minori di 14 anni appartenenti alle seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps (artigiani, commercianti, coltivatori diretti)
  • lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata
  • lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali autonome non gestite dall’Inps
  • personale dipendente del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico
  • personale dipendente del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari.

 

Periodo e fattispecie interessate

Dal 01/01/2021 al 30/06/2021 per i soli periodi in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
  • durata dell’infezione da SARS Covid 19 del figlio o della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL locale territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto
  • per minori di 14 anni affetti da disabilità grave accertata (ai sensi dell’art. 4 comma 1 legge 5 febbraio 1992 n. 104) iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura

 

Incompatibilità del bonus

 La misura può essere erogata alternativamente a entrambi i genitori purché non ricorra nelle stesse giornate della settimana prescelta una delle seguenti condizioni:

  • prestazione lavorativa svolta in modalità agile
  • l’altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa ovvero sia sospeso dal lavoro ovvero sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito (naspi, cassa integrazione, ecc.)
  • i genitori abbiano fruito di congedo parentale covid 19

Il bonus può spettare nel caso vi sia contemporanea fruizione di congedo di maternità, congedo parentale ordinario o ferie di entrambi i genitori.

 

Dati richiesti

  • Dati anagrafici dei genitori e del figlio per cui è richiesta la fruizione dei bonus;
  • periodi oggetto del bonus (espressi in settimane all’interno del periodo oggetto della misura)
  • in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, nome dell’istituto scolastico, codice meccanografico, partita IVA, tipologia di scuola e classe frequentata.

 

Come viene erogato il bonus

Il bonus ammonta al limite massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare. Tale importo viene utilizzato per retribuire prestazioni di lavoro occasionale (baby sitter) mediante la piattaforma del libretto di famiglia. Le prestazioni vengono retribuite per importi di 10 euro lordi (8 euro netti) per ogni ora di baby sitting comunicata a consuntivo. Le prestazioni, una volta comunicate, avendo a riferimento prestazioni già svolte, non possono essere revocate.

Pertanto sia il genitore beneficiario (utilizzatore) che il prestatore devono essere registrati su tale piattaforma Inps. Il bonus va acquisito sulla piattaforma, da parte dell’utilizzatore, entro 15 giorni tassativi dall’accoglimento della domanda.

Le comunicazioni delle prestazioni di baby sitting eventualmente svolte nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2021 vanno comunicate entro il 30/09/2021. Le date delle prestazioni dovranno coincidere con il periodo di infezione SARS COVID 19; quarantena o sospensione dell’attività didattica in presenza.

ATTENZIONE

Il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari. Pertanto i familiari non devono svolgere prestazioni di lavoro come baby sitter remunerate mediante il bonus in argomento. A tal fine rilevano i rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado.  Il presente bonus non va quindi considerato come “bonus nonni”.

Inoltre si ricorda che qualora i prestatori siano titolari di trattamenti pensionistici incumulabili con i redditi da lavoro, l’erogazione dei compensi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa occasionale connessa all’erogazione del bonus baby sitting determina l’effetto di sospendere l’intera pensione (es. pensione quota 100, pensione ai lavoratori precoci) o di ridurne l’importo in pagamento (es. trattamenti previdenziali di invalidità, reversibilità, ecc.).

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Per informazioni: Patronato INAPA

tel. 0459211555

alberto.bevilacqua@confartigianato.verona.it