AMBIENTE – Semplificazione/esenzione tenuta registro rifiuti per imprese con meno di “10 addetti”: risultato Confartigianato, ma serve attenzione!
1 Ottobre 2020

AMBIENTE – Semplificazione/esenzione tenuta registro rifiuti per imprese con meno di “10 addetti”: risultato Confartigianato, ma serve attenzione!

Ambiente

Come già annunciato, dal 26 settembre è in vigore il D. Lgs 116/2020 che attua due delle quattro direttive europee contenute nel Pacchetto Economia Circolare riscrivendo la parte IV del Testo Unico Ambientale D. Lgs 152/2006.

In tema di semplificazione, a Confartigianato Imprese Verona preme segnalare l’accoglimento della nostra richiesta di esenzione dalla tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti per le imprese con meno di 10 dipendenti (meglio riferirsi agli addetti) che producono solo rifiuti non pericolosi (art. 190 – comma 5); al tempo stesso, sempre le imprese con meno di 10 dipendenti che producono anche rifiuti pericolosi sono tenute alla sola registrazione di questi ultimi.

Il Settore Ambiente di Confartigianato Imprese Verona auspica che tale semplificazione, fortemente voluta da Confartigianato per aiutare le imprese, non faccia dimenticare le buone abitudini gestionali, pratiche e documentali, del proprio deposito temporaneo di rifiuti, che ricordiamo dover essere:

  • allestito in luogo idoneo (riparato e innocuo),
  • opportunamente ordinato (separazione e identificazione dei rifiuti)
  • e rispettoso dei limiti consentiti (30 mc di rifiuto, di cui al massimo 10 mc di pericolosi, e comunque mai per una durata in deposito superiore ad un anno): su questo aspetto stimoliamo la massima attenzione auspicando che la semplificazione burocratica non si possa mai trasformare in leggerezza organizzativa.

Consigliamo comunque di voler conservare (per legge, almeno per 3 anni dall’ultima scrittura) il proprio registro di carico e scarico rifiuti, perché potrà tornare nuovamente e improvvisamente utile in caso di un’eventuale produzione e/o smaltimento di qualsiasi, se pur minima, quantità di rifiuto pericoloso.

Alle ditte che sono prossime ai “10 addetti”, in attesa di una nota esplicativa, consigliamo di fare particolare attenzione al corretto conteggio dei propri addetti (l’articolo in realtà parla di 10 dipendenti) per il quale si ritiene congruo riferirsi alle disposizioni in materia di MUD (denuncia annuale dei rifiuti) come riassunte in seguito:

  • il numero dei dipendenti si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno di riferimento, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue;
  • vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori con contratto interinale o di somministrazione, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato;
  • per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima;
  • sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell’ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell’organigramma aziendale per i quali vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue;
  • i lavoratori part time devono essere computati in proporzione all’orario di lavoro svolto dal lavoratore.

Il Settore Ambiente è a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione e possibile aiuto ai seguenti recapiti paolo.cipriano@confartigianato.verona.it ed erika.grinati@confartigianato.verona.it.

ALLEGATO

GU – D. Lgs 116/2020