ACCISE – Recupero accise gasolio per autotrazione IV trimestre 2020: affidati al nostro servizio per la domanda
SERVIZI IMPRESEL’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito l’entità del beneficio sul gasolio per uso autotrazione consumato nel corso del IV TRIMESTRE 2020.
La misura del beneficio riconosciuta per il periodo in questione ammonta a:
€ 214.18 OGNI 1.000 LITRI ACQUISTATI DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020
Tale beneficio è riservato alle:
- imprese di autotrasporto di cose per conto terzi:
- alle imprese che in generale utilizzano autocarri in conto proprio:
- alle imprese di trasporto persone conto terzi che eseguono il servizio pubblico di linea anche scolastico.
Hanno diritto al beneficio tutte le imprese che utilizzano:
- AUTOCARRI con peso a pieno carico pari o superiore a 7.5 tonnellate per trasporto di merci IN CONTO PROPRIO e PER CONTO TERZI
- AUTOBUS per il servizio pubblico ANCHE SCOLASTICO
Attenzione: a decorrere dal 1° ottobre 2020 sono esclusi dal rimborso i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria euro 3 o inferiore.
Dal 1 gennaio 2020 è stato introdotto un limite massimo di consumo di carburante utilizzato per autotrazione (limite non applicabile a quello utilizzato per altri servizi azionati da motori ausiliari autonomi):
1 litro di gasolio per ogni km percorso.
Per effetto dell’introduzione di questo nuovo limite massimo sono state apportate modifiche al quadro “A” della dichiarazione, d’ora in poi dovranno essere dichiarati I KM PERCORSI NEL TRIMESTRE e non più il progressivo dei km percorsi alla fine del trimestre registrati sul tachigrafo.
La fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare l’indicazione della targa del veicolo che è stato rifornito presso gli impianti di distribuzione. In alternativa è ammessa l’apposizione della targa in un documento allegato e richiamato dalla fattura elettronica. La sola compilazione della targa sulla copia di cortesia non è sufficiente. Conseguentemente, le fatture prive di targa non sono ammesse poiché saranno contestate in sede di controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane.
Si rammenta che sono ammessi al beneficio solo i consumi di gasolio relativi ai mezzi di trasporto su indicati, con esclusione dei consumi relativi a veicoli ed attrezzature diverse.
Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione del credito maturato, le imprese aventi diritto dovranno presentare l’apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competenti entro il 31/1/2020.
COME SEMPRE, CONFARTIGIANATO IMPRESE VERONA – UPA SERVIZI È DISPONIBILE CON IL PROPRIO TRADIZIONALE SERVIZIO, ALLA PREDISPOSIZIONE DELLE DOMANDE DI RIMBORSO ED ALLA LORO PRESENTAZIONELa compensazione del credito spettante decorre dalla data di rilascio dell’attestazione da parte dell’Agenzia delle Dogane, se L’agenzia non si esprime in merito all’agevolazione richiesta, vale la regola del silenzio assenso, e il credito potrà essere compensato solo dopo 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel modello F24 sezione erario, l’importo del credito spettante sarà indicato con il CODICE TRIBUTO n. 6740, nel campo relativo alla rateazione andrà indicato 04 2020 Di seguito indichiamo i DOCUMENTI NECESSARI PER L’ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
Per chi presenta per la PRIMA VOLTA O PER VARIAZIONI intervenute rispetto alla dichiarazione precedente:
Qualora il gasolio acquistato sia stato utilizzato anche per veicoli e/o ATTREZZATURE NON AMMESSE AL BENEFICIO (gru, gruppi elettrogeni, “muletti”, pale meccaniche, veicoli inferiori alle 7.5t, autocarri EURO III o inferiori) SARÀ NECESSARIO INDICARE I LITRI DI CARBURANTE UTILIZZATI PER TALI MEZZI. SI RACCOMANDA DI FAR PERVENIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ENTRO IL 16 GENNAIO 2021 via mail al seguente indirizzo: accise@confartigianato.verona.itInformazioni: Mara Zenatti, tel. 0459211579 |