TRASPORTI – Distacco transnazionale: dal 2 febbraio operativo il portale europeo IMI. Nuove regole per le dichiarazioni dei conducenti
26 Gennaio 2022

TRASPORTI – Distacco transnazionale: dal 2 febbraio operativo il portale europeo IMI. Nuove regole per le dichiarazioni dei conducenti

Trasporti - Logistica - Mobilità

Dal 2 febbraio 2022 entrano in vigore le nuove regole UE sul distacco dei conducenti per il settore del trasporto su strada, in applicazione della direttiva 2020/1057 (che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada – lex specialis). L’entrata in vigore coincide con la data dalla quale decorre l’obbligo dei conducenti di registrare manualmente il passaggio di frontiera sul tachigrafo.

Conseguentemente, sempre dal 2 febbraio 2022, è estesa anche l’applicazione della normativa e dei controlli sulla regolarità dei trasporti non solo alle operazioni di cabotaggio, ma anche ai trasporti internazionali ed ai trasporti combinati (attenzione che non è sinonimo di intermodale).

A tal proposito, ricordiamo che il trasporto combinato è quel particolare trasporto di merci effettuato solamente tra Stati membri UE per i quali l’autocarro, il solo rimorchio o semirimorchio, la sola cassa mobile o il contenitore di 20 piedi e oltre, effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare per una tratta superiore ai 100 km in linea d’aria ed effettuano su strada il tragitto iniziale o terminale:

  •  fra il punto di carico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale;
  • oppure in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

Nello specifico, al fine di uniformare le procedure di distacco a livello dell’Unione, diventa operativo il portale pubblico IMI, che è il sistema d’Informazione del Mercato Interno, attraverso il quale sono generate le dichiarazioni di distacco e sul quale devono essere registrati i dati delle imprese, quelli dei conducenti distaccati e le targhe dei veicoli.

Pertanto, a partire dal 2 febbraio, i conducenti devono possedere la nuova dichiarazione di distacco, poiché le precedenti (ad esempio quelle della legge Macron in Francia o il sistema ZKO 3 austriaco, ecc.) non saranno più valide e perderanno la loro funzione. Si dovrà ora produrre un certificato (tramite il portale IMI) per ogni Paese in cui il conducente è in distacco e sarà sempre necessario registrare sia il conducente sia il veicolo impegnato. Come nelle precedenti dichiarazione di distacco, anche la nuova dichiarazione di distacco tramite il portale IMI copre un periodo compreso fra un minimo di un giorno e un massimo di sei mesi e sul portale IMI dovranno essere indicati i recapiti del gestore del trasporto o di altra figura incaricata dall’impresa e, perlomeno al momento, non è prevista la notifica a posteriori.

Trattandosi di materia particolarmente specialistica, rimanendo a disposizioni per informazioni, al momento segnaliamo…

 

LE SITUAZIONI PER LE QUALI NON SI E’ SOGGETTI ALLA REGOLA DEL DISTACCO E QUINDI DELLA REGISTRAZIONE IMI

Il criterio generale per distinguere se si è soggetti o meno alla registrazione per il distacco è il grado di connessione del trasporto su strada tra il territorio dello Stato di Stabilimento e quello dello Stato membro ospitante di tale trasporto.

IN ATTESA DI ENTRARE PIU’ COMPIUTAMENTE NEL MERITO DELLA QUESTIONE, SEGNALIAMO CHE SONO ESENTATI DALLA QUESTIONE DEL DISTACCO:

  • IL TRANSITO DEL PAESE OSPITANTE;
  • LE OPERAZIONI DI TRASPORTO BILATERALI che di seguito spieghiamo meglio con degli esempi.

ESEMPI DI CASISTICHE DI TRASPORTO BILATERALE

Esempio 1: Due operazioni bilaterali

Conducente di impresa con sede in Italia (I) in viaggio con autocarro carico di merci da Verona (I) a Monaco di Baviera (D) dove effettua uno scarico completo, carica nuovamente sempre a Monaco di Baviera (D), per rientrare e consegnare a Verona (I).

Esempio 2: operazioni bilaterali con tre punti di scarico

Conducente di impresa con sede in Italia (I) in viaggio con autocarro carico di merci da Verona (I) a Monaco di Baviera (D) dove scarica 1/3 del carico, quindi procede per Strasburgo (F) dove scarica 1/3 della merce ed infine si reca a Bruxelles (B) per consegnare l’ultimo terzo del carico ed infine rientro in Italia.

Esempio 3: operazioni bilaterali con tre postazioni di carico

Conducente di impresa con sede in Italia (I) in viaggio con autocarro carico di merci da Verona (I) a Monaco di Baviera (D) dove scarica 1/3 del carico, quindi procede per Strasburgo (F) dove scarica 1/3 della merce ed infine si reca a Bruxelles (B) per consegnare l’ultimo terzo del carico. Durante il rientro in Italia il conducente carica ad Anversa (B) per caricare il veicolo per 1/3, poi si sposta a Reims (F) per caricare un altro 1/3 del veicolo ed infine di reca a Stoccarda (D) per caricare l’ultimo terzo del veicolo per infine rientrare in Italia.

IN QUESTI TRE ESEMPI NON SONO STATE EFFETTUATE OPERAZIONI PER LE QUALI IL CONDUCENTE DEVE ESSERE REGISTRATO QUALE SOGGETTO OPERANTE IN REGIME DI DISTACCO IN QUANTO LA RELAZIONE DI TRAFFICO E’ SEMPRE BILATERALE ITALIA PAESE ESTERO.

SONO ESENTATI ANCHE I VIAGGI A VUOTO QUALORA SIANO CONNESSI CON OPERAZIONI BILATERALI.

 

COME DIMOSTRARE DI NON ESSERE SOGGETTI ALLA REGISTRAZIONE DEL DISTACCO

Per accertare se il conducente non debba essere considerato distaccato come misura di controllo esiste, su richiesta in sede di controllo su strada soltanto l’obbligo per il conducente di conservare e mettere a disposizione, su carta o in formato elettronico, la prova del trasporto internazionale pertinente, come ad esempio la lettera di vettura elettronica CMR cartaceo o e-CMR (O IN ALTERNATIVA le prove documentali indicate nel box qui sotto), nonché le registrazioni del tachigrafo che devono in particolare riportare i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio /stante appunto l’obbligo di registrare il passaggio di stato).

Altre prove documentali (art 8, par 3, Reg (CE) 1072/2009

I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale in entrata nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato consecutivamente.

Per ogni operazione effettuata, le prove di cui al primo comma comprendono i dati seguenti:

  1. il nome, l’indirizzo e la firma del mittente;
  2. il nome, l’indirizzo e la firma del trasportatore;
  3. il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
  4. il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
  5. la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
  6. la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;
  7. il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.
MENTRE ALLA REGOLA DEL DISTACCO E QUINDI DELLA REGISTRAZIONE IMI:
  • NON SONO MAI ESENTATE LE OPERAZIONI DI CABOTAGGIO E I RELATIVI SPOSTAMENTI A VUOTO.
  • NON SONO MAI ESENTATE LE RELAZIONI TRA PAESI TERZI A CARICO COMPLETO.

 

DOMANDE FREQUENTI

Di seguito alcune FAQ riguardanti la modifica del sistema del distacco, in particolare riferita a coloro che avevano operato con il precedente sistema del distacco in FRANCIA (legge Macron).

Quali saranno i principali cambiamenti?

Le situazioni di distacco di autotrasportatori per l’esecuzione di un contratto di trasporto, che costituiscono la maggior parte delle situazioni di distacco nel settore del trasporto terrestre di merci o passeggeri saranno coperte da un’interfaccia di dichiarazione armonizzata, collegata al sistema di informazione sul mercato interno («IMI») e cambiano anche le norme sui documenti da presentare in caso di controllo. La trasmissione di documenti complementari non avverrà più tramite un rappresentante in Francia, ma direttamente tramite un portale collegato al sistema «IMI», accessibile alle varie autorità di controllo.

I miei attestati di distacco già trasmessi sono ancora validi? Saranno ancora accessibili tramite il mio conto SIPSI? (SIPSI è sistema informatico francese per la gestione del distacco)

Sì, i certificati trasmessi e in corso di validità sono validi fino all’entrata in vigore del sistema europeo. Le attestazioni e le relative conferme di ricevimento resteranno accessibili tramite il conto SIPSI del dichiarante, anche dopo il 2 febbraio 2022, come prova in caso di controversia su un controllo precedente. Per contro, non sarà più legalmente possibile trasmettere nuovi attestati di distacco.

In pratica, dove e come dovrei dichiarare i miei conducenti nel nuovo sistema?

La Commissione europea metterà in rete un nuovo portale dedicato collegato all’IMI. È su questo portale che le imprese di trasporto dovranno presentare una dichiarazione di distacco quando i conducenti che assumono si troveranno in situazione di distacco in un altro Stato membro dell’UE per l’esecuzione di un contratto di trasporto. Il modello di dichiarazione è identico indipendentemente dallo Stato membro in cui il conducente effettua la sua missione.

La dichiarazione di distacco deve essere presentata in formato cartaceo o elettronico durante un controllo a bordo strada. Gli agenti di controllo potranno scansionare il codice QR presente sulla dichiarazione per verificarne l’autenticità.

Come posso saperne di più sull’utilizzo del nuovo sistema?

La Commissione europea è responsabile dell’introduzione del nuovo sistema. È previsto che la Commissione e l’Autorità europea del lavoro diffondano prossimamente strumenti e video di presa in mano.

Ci sono eccezioni a queste nuove regole?

Sì, alcune situazioni non sono disciplinate dal sistema europeo di formalità armonizzate o perché sono escluse dalla regolamentazione del distacco dalla lex specialis o perché, pur rientrando in tale regolamentazione, non sono disciplinate dal nuovo sistema armonizzato di dichiarazione, ma possono essere disciplinate da formalità e disposizioni nazionali, come il SIPSI in Francia.

Sono allo studio misure per chiarire e armonizzare le formalità applicabili in Francia alle situazioni non coperte dal sistema europeo di formalità armonizzate.

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Per informazioni: Luca Baldani Guerra

tel. 0459211555

luca.baldaniguerra@confartigianato.verona.it

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