TRASPORTI – Contributo ART per il 2019: il TAR del Piemonte accoglie il ricorso di Confartigianato Trasporti. Le imprese non devono pagare
Trasporti - Logistica - MobilitàIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con la sentenza n. 80 del 29 gennaio 2020, ha accolto il ricorso presentato da Confartigianato Trasporti e da altre associazioni dell’autotrasporto merci conto terzi, annullando la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) relativa alla richiesta di pagamento, da parte delle imprese del settore, del contributo di funzionamento per l’anno 2019.
Grande soddisfazione da parte del mondo dell’autotrasporto per tale sentenza, che peraltro segue quelle per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di medesimo risultato. Il TAR del Piemonte ha accolto in toto le argomentazioni presentate nel ricorso proposto da Confartigianato Trasporti, stabilendo, in linea di continuità con le precedenti decisioni, che gli autotrasportatori non sono soggetti all’obbligo di pagamento del contributo di funzionamento per l’anno 2019.
Tale decisione si basa sul fatto che l’ART non ha mai esercitato le proprie competenze o le proprie attività istituzionali nel mercato in cui operano le imprese di autotrasporto. A tal riguardo il TAR evidenzia come le delibere dell’Autorità di Regolazione fanno riferimento al settore ferroviario e a quello autostradale e non riguardano direttamente il trasporto merci su strada, pertanto gli autotrasportatori non risultano “destinatari” di un’attività di regolazione, ma semmai “beneficiari”.
I Giudici, inoltre, hanno correttamente colto la differenza tra soggetti regolati e utenti. In un brano di quest’ultima sentenza è ripreso un passaggio delle sentenze precedenti che riporta: “Appare poi sostanzialmente elusiva di una giurisprudenza allo stato consolidata l’irrilevante precisazione presente nella delibera n. 145/2017, secondo cui obbligati al pagamento sarebbero gli operatori del trasporto merci su strada “connesso con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti”; trattasi di precisazione inutile in quanto inidonea a mutare la sostanza dell’attività svolta, limitandosi ad inserire un pleonastico elemento descrittivo; necessariamente gli operatori del trasporto e della logistica accedono a porti, scali merci ed aeroporti ma non per questo diventano regolati” e specificano che non c’è alcun motivo di discostarsi da tali considerazioni relativamente alla delibera relativa alla richiesta pagamento del contributo di funzionamento, per l’anno 2019 (141/2018).
Pertanto le imprese che avevano ricevuto la richiesta impropria dell’Autorità dei Trasporti possono continuare a non pagare tale contributo, come da indicazioni che erano state fornite a suo tempo in quanto è confermato dal Tar del Piemonte che nei confronti del settore dell’autotrasporto l’Autorità di Regolazione non ha esercitato concretamente l’esercizio delle proprie competenze e delle proprie attività istituzionali.
Per informazioni:
Luca Baldani Guerra: tel. 0459211555