CORONAVIRUS – Violazioni codice della strada: sospesi fino al 13 aprile termini per notifiche, pagamenti, ricorsi
Trasporti - Logistica - MobilitàIl Ministero dell’Interno, con Circolare n. 2625 del 03/04/2020 ha esteso, a decorrere dal 04/04/2020 e sino al 13/04/2020, la sospensione dei termini di notificazione dei verbali, dei pagamenti, anche in misura ridotta, dei tempi di presentazione ricorsi per attività difensiva per sanzioni per violazioni alle norme comportamentali del Codice della Strada e norme collegate.
Conseguentemente per tutti i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) residenti, aventi sede operativa od esercitanti la propria attività lavorativa nell’intero territorio nazionale, a decorrere dalla data del 10/03/2020 e sino al 13/04/2020, sono da intendersi sospesi i termini di:
> notificazione dei processi verbali al Codice della Strada e Leggi collegate,
> esecuzione del pagamento in misura ridotta, compreso quello in forma agevolata;
> svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
Per effetto della stessa sospensione,
> per tutti i verbali già notificati alla data sopraindicata, resta sospeso, per il periodo indicato:
- • il termine di pagamento o di esecuzione di adempimenti connessi (comunicazioni conducente, esibizione documenti, ecc), se era ancora possibile effettuarli alla data del 10 marzo;
- • il termine per il pagamento in misura agevolata (sconto del 30%), se non era già trascorso alla data del 10 marzo;
- • il termine per la presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, se non era già trascorso alla data del 10 marzo;
> per i fatti illeciti accertati, ma non ancora contestati e notificati, il termine di notificazione dei verbali di cui all’art. 201 CDS è sospeso per tutto il periodo indicato.
I TERMINI ORDINARI SOPRA RICHIAMATI RICOMINCERANNO A DECORRERE DALLA DATA DEL 13 APRILE 2020, SALVO ULTERIORI PROROGHE NECESSARIE PER IL PROTRARSI DELL’EMERGENZA.
Si veda la precedente notizia da noi pubblicata.