AUTOTRASPORTO – Tempi di pagamento, sanzioni per chi non paga: circolare del Comitato Centrale dell’Albo su aspetti applicativi e documenti da presentare
Trasporti - Logistica - MobilitàIl Comitato Centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, con la circolare numero 4505 del 19 novembre 2025, ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei tempi di pagamento nel trasporto merci su strada alla luce delle novità introdotte dalla Legge 18 luglio 2025 numero 105. La nota indirizzata alle associazioni dei trasportatori precisa che il quadro normativo non modifica il termine massimo per il pagamento dei corrispettivi dovuti ai vettori e dettaglia le procedure utili per segnalare comportamenti scorretti da parte dei committenti.
Questa circolare è stata preceduta da una analoga ma indirizzata a tutte le Associazioni della Committenza. Di questo ne avevamo scritto nella seguente NOTIZIA
La modifica normativa ha stabilito che nei casi in cui le imprese e/o gli operatori della committenza non corrispondano al vettore quanto dovuto e tale condotta sia in particolare diffusa e reiterata, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) può attivare le verifiche del caso e, laddove sia accertato l’abuso, procedere con sanzioni pecuniarie, che nei casi più gravi possono raggiungere il 10% del fatturato annuo dell’impresa committente responsabile.
La circolare ribadisce che la nuova disposizione non modifica il termine massimo di pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi di trasporto, che resta fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del vettore e che adesso la legge consente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di attivare procedure di accertamento d’ufficio e anche su segnalazione diretta del creditore o del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
Il Comitato Centrale pertanto ha già avviato interlocuzioni con AGCM al fine di garantire la propria piena operatività di un utile supporto e della necessaria funzione di raccordo. In tal direzione, si evidenzia che le imprese creditrici possono segnalare eventuali abusi, anche attraverso il Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, trasmettendo via pec – all’indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it – la seguente documentazione allegata:
- una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, sostitutiva di fatto notorio, redatta secondo il modello di cui all’ALL. 1;
- le allegate tabelle 1 e 2 debitamente compilate di cui all’ALL. 2.
Si specifica che la tabella 1 è strettamente necessaria e va riferita solo al/ai committente/i che l’impresa ritiene di segnalare per il ritardo nei pagamenti, mentre la tabella 2 è richiesta per la migliore comprensione del fenomeno e la sua compilazione non è obbligatoria ma fortemente raccomandata; - l’elenco delle fatture pagate in ritardo e delle fatture scadute e non pagate nella tabella 3, presente anch’essa nell’ALL.2.
(Le tabelle compilate dovranno essere restituite anche in formato Excel editabile)
Il Comitato conferma che tali dati verranno trattati nella piena tutela del diritto alla riservatezza, pertanto come richiesto da Confartigianato Trasporti viene garantito il pieno anonimato all’impresa-vettore che denuncia il fenomeno di abuso.
L’Albo specifica che la documentazione deve essere debitamente compilata per dimostrare la sussistenza della reiterazione della violazione da parte del committente. A tal fine è opportuno indicare, all’interno della segnalazione, un periodo di riferimento di almeno un semestre che rilevi l’evidente ritardo nei pagamenti diffuso e reiterato.
ALLEGATI
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