AUTOTRASPORTO MERCI E PERSONE – Tachigrafi intelligenti G2V2: aggiornamento software obbligatorio per vulnerabilità di sicurezza
31 Luglio 2026

AUTOTRASPORTO MERCI E PERSONE – Tachigrafi intelligenti G2V2: aggiornamento software obbligatorio per vulnerabilità di sicurezza

Trasporti - Logistica - Mobilità

Il Ministero dell’Interno, Direzione per la Polizia Stradale, con una propria circolare (Prot. n. 300/STRAD/1/21232.U/2026 del 28 luglio 2026) informa che la Commissione Europea, tramite il Joint Research Centre for Digital Tachograph, che è l’organo dell’Unione Europea di analisi scientifica a supporto delle politiche dell’UE medesime, ha indicato le apparecchiature di registrazione (ossia i tachigrafi) per le quali è necessario aggiornare il software, al fine di risolvere le vulnerabilità di sicurezza in applicazione all’articolo 20, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 165/2014.

Si tratta di aggiornamento del solo software che non richiede la sostituzione fisica del tachigrafo.

Le versioni dei tachigrafi interessate dall’aggiornamento software obbligatorio sono riportate nella seguente tabella:

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(Le versioni dei tachigrafi interessate dall’aggiornamento software obbligatorio sono i seguenti. • Per i dispositivi Continental DTCO 1381 in versione 4.1, omologazione e1-84-08 e software 04.01.26, da aggiornare alla versione 04.01.41/4.1b. • Per i dispositivi Stoneridge SE5000-8.1, nelle revisioni B, C, D ed E, per i quali sono richieste le nuove versioni software 2424, 2425 o 2626 a seconda della revisione installata).

L’aggiornamento obbligatorio non deve svolgersi in modo immediato e la tempistica per procedere all’aggiornamento dei software ha la seguente scansione temporale:

  • a partire dal 15 luglio 2026 per i tachigrafi Continental DTCO 1381
  • a partire dal 1° settembre 2026, per i tachigrafi Stoneridge SE 5000

È opportuno precisare che l’aggiornamento software non deve essere immediato ma deve essere eseguito esclusivamente dalle officine autorizzate al momento che si verifica uno dei seguenti eventi:

  • prima revisione biennale;
  • prima riparazione;
  • installazione/sostituzione

in ogni caso dopo le date sopra indicate.

Al termine delle operazioni di riparazione viene rilasciato un certificato di revisione e taratura del tachigrafo e una targhetta adesiva riportante gli estremi della revisione da applicare sulla carrozzeria del veicolo, mentre l’avvenuta taratura biennale del tachigrafo è visibile anche attraverso la consultazione del menù “dati tecnici” del tachigrafo stesso.

Si segnala che qualora, durante un controllo su strada, il software non risulti aggiornato a seguito di un intervento di revisione, riparazione o sostituzione dopo le date sopra indicate, il dispositivo è considerato non conforme alle prescrizioni tecniche di omologazione e quindi il fatto è sanzionabile con la sanzione prevista dall’art. 19 della Legge 727/1978 (Particolari violazioni con tachigrafo digitale) che prevede la sanzione amministrativa da euro 52,00 a 102,00, con la possibilità della riduzione del 30% per il pagamento entro 5 gg e senza decurtazione di punti.

In tema di tachigrafi si ricorda che dal 1° luglio 2026 è in vigore l’obbligo di installazione del cronotachigrafo intelligente di seconda generazione per i veicoli commerciali tra 2,5 e 3,5 tonnellate impegnati in trasporti internazionali.