AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE – L'UE proroga fino al 31 marzo 2027 l'accordo sui trasporti su strada con Ucraina e Moldavia
18 Dicembre 2025

AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE – L’UE proroga fino al 31 marzo 2027 l’accordo sui trasporti su strada con Ucraina e Moldavia

Trasporti - Logistica - Mobilità

Per facilitare l’accesso dell’Ucraina e della Moldavia ai mercati globali, consentendo un transito più agevole attraverso i paesi UE e rafforzando i legami commerciali con il proprio mercato, l’Unione Europea ha nuovamente prorogato fino al 31 marzo 2027 l’accordo bilaterale sui trasporti stradali con l’Ucraina e la Moldavia, che in scadenza il 31 dicembre 2025.

L’Accordo con l’Ucraina risulta in vigore dal 29 giugno 2022 ed è stato più volte prorogato. Tale accordo ha reso possibile un aumento degli scambi bilaterali, con le importazioni stradali dell’UE che sono aumentate del 42% in volume e del 28% in valore, mentre le esportazioni verso l’Ucraina sono cresciute del 37% in volume e del 50% in valore.

Il medesimo risultato positivo si è avuto con le importazioni stradali dell’UE dalla Moldavia che sono aumentate del 57% in volume e del 41% in valore, mentre le esportazioni verso la Moldavia sono cresciute del 36% in volume e del 49% in valore.

Questa espansione degli scambi sottolinea l’efficacia dell’accordo nel promuovere la cooperazione economica tra l’UE e l’Ucraina e tra UE e Moldavia..

Originariamente introdotto per attenuare l’impatto delle rotte e dei mercati di trasporto persi nell’Ucraina orientale a causa dell’aggressione russa, l’accordo è fondamentale per sostenere i corridoi di solidarietà UE-Ucraina e UE-Moldavia, agevolare il trasporto di beni vitali come il carburante e gli aiuti umanitari, consentendo nel contempo alle esportazioni ucraine come cereali, minerali e acciaio di raggiungere l’UE ed altro.

Al fine di usufruire dell’accordo si devono verificare le seguenti caratteristiche.

I conducenti portano a bordo del veicolo, in formato cartaceo, una copia autenticata o un estratto dell’autorizzazione ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada (per i vettori italiani la licenza comunitaria).

Durante il ritorno verso il paese di stabilimento, il trasportatore di merci su strada deve essere in grado di fornire chiare prove del fatto che le operazioni e i viaggi effettuati nel territorio dell’altra parte, nel territorio di un paese terzo o nel territorio della stessa parte, sono limitati a operazioni bilaterali o di transito autorizzate. Nel caso in cui la natura delle merci da trasportare sia modificata al momento dell’arrivo a destinazione del trasportatore di merci su strada, il mittente ne dà conferma mediante un documento appropriato che il trasportatore di merci su strada deve tenere a bordo del veicolo. Qualora le merci oggetto del trasporto provengano da un paese diverso da quello del luogo di carico, tale luogo di carico deve essere chiaramente identificabile mediante un documento appropriato. Nel caso di veicoli a vuoto che ritornano nella parte di stabilimento del trasportatore, quest’ultimo deve essere in grado di dimostrare che i veicoli sono usciti dal proprio territorio a pieno carico. Le prove della correttezza del trasporto possono essere polizze di carico, lettere di vettura, dichiarazioni doganali di carico, carnet TIR (Transport International Routier) e dati dei tachigrafi, le lettere di vettura internazionale CMR. Tale documentazione può essere presentata o trasmessa per via elettronica mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l’immagazzinamento e il trattamento tramite computer, come la lettera di vettura elettronica (e-CMR).

L’accordo vieta le operazioni di trasporto di merci su strada che non sono conformi a quanto sopra riportato, come le operazioni cross-trade (forma di trasporto internazionale dove il carico e lo scarico avvengono in paesi diversi rispetto a quello di stabilimento del vettore), o di cabotaggio.

I veicoli – sia dei trasportatori di merci su strada stabiliti in Ucraina o stabiliti in Moldavia sia per quelli stabiliti nell’Unione Europea, che effettuano

operazioni di trasporto su strada – per beneficiare dei diritti dell’accordo recano sul parabrezza un autoadesivo visibile e chiaramente identificabile che deve corrispondere al modello della figura sotto riportata di larghezza pari a 10 centimetri. L’assenza dell’autoadesivo durante le operazioni di trasporto di merci su strada ai sensi del accordo è considerata una “non conformità” alle disposizioni dello stesso.