
AUTOTRASPORTO – Decreto Legge “Infrastrutture” in Gazzetta Ufficiale: le norme sull’autotrasporto merci
Trasporti - Logistica - MobilitàSulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21/05/2025 è stato pubblicato il decreto-legge 21 maggio 2025 n. 73, noto a tutti come DL “Infrastrutture”, che contiene le norme attese dalla categoria dell’autotrasporto merci, sollecitate da Confartigianato Trasporti e Unatras nella vertenza in atto col Governo e condivise al Tavolo di confronto istituito al Ministero infrastrutture e trasporti sulle problematiche del settore.
Nello specifico, il decreto riporta importanti novità soprattutto sulle “regole”, con particolare riguardo alla modifica delle norme:
- dei tempi di attesa al carico/scarico delle merci
- dei tempi di pagamento delle fatture di trasporto
Inoltre sono state recuperate le somme dedicare al ricambio del parco veicolare.
Per quanto riguarda i tempi di attesa per i veicoli industriali, il testo approvato RIDUCE dagli attuali 120 minuti a 90 minuti quello per cui non è dovuto alcun indennizzo all’autotrasportatore. Superata questa soglia, scatterà automaticamente un indennizzo di 100 euro per ogni ora, o frazione di ora, di ritardo.
In merito ai ritardi nei pagamenti, il Decreto prevede che, in presenza di pratiche reiterate e scorrette, l’Autorità garante della Concorrenza potrà intervenire con maggiore efficacia grazie a un nuovo strumento di contrasto dell’abuso di dipendenza economica.
Di seguito presentiamo le norme introdotte:
ART.4, COMMA 1 – DISCIPLINA DEI TEMPI DI ATTESA AI FINI DEL CARICO E SCARICO. FRANCHIGIA
Con tale modifica si riscrive l’art. 6 bis del D.Lgs. 286 del 21 novembre 2005, sostituendolo con il testo seguente:
- “Il periodo di franchigia, connesso all’attesa dei veicoli per poter effettuare le operazioni di carico e scarico, da calcolare dal momento dell’arrivo del vettore al luogo di carico o scarico della merce, è pari a novanta minuti per ciascuna operazione. Il committente, il destinatario della merce o altro soggetto della filiera del trasporto di cui all’articolo 2, è tenuto a fornire al vettore indicazioni circa il luogo e l’orario di svolgimento di tali operazioni, nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o di scarico. In caso di mancato rispetto di tale onere, il vettore può dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni di carico o scarico mediante le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
- Il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia di cui al comma 1, pari a 100 euro per ogni ora o frazione di ora di ritardo. È fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobbligati nei confronti dell’effettivo responsabile. L’indennizzo non è dovuto qualora il superamento del periodo di franchigia sia imputabile al vettore. L’importo dell’indennizzo di cui al presente comma è soggetto a rivalutazione automatica, con cadenza annuale, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo della variazione si utilizza l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi “(Indice FOI)”. La richiesta d’indennizzo può essere effettuata dal vettore al committente o al caricatore, nel termine di prescrizione previsto dall’articolo 2951 del codice civile, ferma restando la possibilità di proporre domanda di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 3 e 4, l’indennizzo di cui al comma 2 è dovuto anche qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico indicati nel contratto di trasporto e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento sottoscritto dal caricatore, dal committente o dal vettore.
- Fermo restando che le operazioni di scarico possono essere svolte anche in assenza del conducente, è sempre assicurata al medesimo conducente la possibilità di essere presente e di visionare la regolarità delle operazioni di carico, con particolare riguardo alla sistemazione del medesimo sui veicoli, tenuto conto delle sanzioni di cui agli articoli 164 e 167 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»”.
Le novità rispetto all’attuale disciplina sono molteplici ed interessano i seguenti aspetti:
- Il periodo di franchigia che, per ciascuna operazione, passa dalle 2 ore di oggi a 90 minuti.
- Le indicazioni sul luogo e orario di svolgimento delle operazioni e modalità di accesso ai punti di carico e scarico che, oltre che dal committente, possono essere fornite anche dal destinatario o altro soggetto della filiera del trasporto indicato all’art. 2 del D.Lgs. 286/2005 (quindi, anche dal caricatore).
- In assenza di indicazioni, al vettore è consentito dimostrare l’orario di arrivo nel luogo delle operazioni tramite i sistemi di geolocalizzazione satellitare installati sul mezzo o mediante i dati del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
- Se il periodo di franchigia di 90 minuti è superato, al vettore spetta un indennizzo di 100 euro (rispetto ai 40 € di oggi) per ogni ora o frazione di ritardo.
- La richiesta di pagamento potrà essere avanzata al committente o al caricatore visto che, nella nuova formulazione della norma, sono considerati soggetti responsabili in solido, con diritto di rivalsa – per chi paga – nei confronti dell’effettivo responsabile. Detta richiesta andrà fatta nel rispetto del termine di prescrizione stabilito all’art. 2951 c.c. (un anno dalla riconsegna delle cose nel luogo di destinazione) e, in caso di mancato pagamento, viene fatta salva la facoltà di proporre la domanda di ingiunzione nei confronti dei suddetti co-obbligati ai sensi degli artt. 633 ss del codice di procedura civile. Esso viene rivalutato automaticamente ogni anno, avvalendosi dell’indice Istat dei prezzi al consumo (Indice FOI).
- Se nel contratto di trasporto sono stati specificati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico e scarico, l’indennizzo è dovuto anche in caso di superamento degli stessi e ciò risulti dalla documentazione di accompagnamento della merce o da ogni altro documento firmato dal caricatore, dal committente o dal vettore.
- Infine, sull’argomento del carico, l’ultimo comma dell’art. 6 bis specifica ora che al conducente è sempre assicurata la possibilità di visionare la regolarità dell’operazione, con particolare riferimento alla sistemazione sul mezzo, tenuto conto anche delle sanzioni previste dal Codice della Strada per le irregolarità del carico accertate in circolazione (artt. 164 e 167). Viceversa, le operazioni di scarico possono svolgersi anche in assenza dell’autista.
ART. 4, COMMA 2 – DISCIPLINA DEI TEMPI DI PAGAMENTO DEI SERVIZI DI AUTOTRASPORTO MERCE
Con tale modifica si interviene sull’art. 83 bis del decreto-legge 112/2008, commi dal 12 al 15 in cui è contenuta la normativa sui tempi di pagamento dei servizi di autotrasporto merci per conto di terzi. L’attuale disciplina viene ora integrata dal nuovo comma (15 bis) con cui si stabilisce che si applica anche all’autotrasporto l’istituto dell’abuso di dipendenza economica (art. 9 comma 3 L 192/1998).
In virtù di questa disposizione si prevede che, in presenza di violazioni reiterate e diffuse della predetta normativa sui tempi di pagamento da parte di un committente, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) potrà intervenire d’ufficio oppure su segnalazione del creditore (quindi il trasportatore) o del Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori istituito presso il MIT, adottando le diffide e applicando le sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato realizzato dall’impresa (non della singola fattura non pagata) come previsto dall’art. 15 della legge 10 ottobre 1990 n. 287.
ART. 4, COMMA 3 – RECUPERO DEI FONDI PER L’AUTOTRASPORTO
Con tale disposizione si recupera parzialmente il taglio di 12 milioni (sui 240 milioni strutturali per l’autotrasporto) precedentemente tagliati dall’ultima legge di bilancio. La norma in esame provvede al ripristino di questi fondi, stabilendo che le risorse da dedicare al ricambio del parco veicolare siano incrementate di 6 mln € nel 2025 e 6 mln € nel 2026.
Confartigianato sta seguendo da vicino l’iter di conversione in legge di tale decreto e continuerà a sollecitare il dialogo col Ministero e, successivamente, effettuerà una valutazione complessiva anche insieme alle altre organizzazioni nazionali, verificando l’effettivo prosieguo del confronto col Governo in quanto rimangono ancora aperte le questioni inerenti alla revisione degli obblighi formativi per il conseguimento della CQC, alle necessarie modifiche delle norme del codice della strada soprattutto con riferimento alla sospensione breve della patente, agli strumenti per sopperire alla carenza di conducenti, all’istituzione del fondo strutturale di 590 milioni di euro per investimenti nella transizione ecologica del settore.
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