AUTOTRASPORTO – Avviati pagamenti crediti a chi ha presentato domanda per il caro gasolio. Ecco la sintesi dei provvedimenti nel Decreto Autotrasporto
Trasporti - Logistica - MobilitàIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato i pagamenti dei 480 milioni di euro per il caro gasolio. Il primo pacchetto riguarda 1.500 imprese, che hanno trovato il credito nel cassetto fiscale tra ieri sera ed oggi.
Come promesso nell’incontro di Milano del 20 ottobre, il Ministero Infrastrutture e Trasporti sta liquidando tutti i crediti per le maggiori spese di gasolio sostenute da marzo ad agosto. Dopo le verifiche di rito si procederà a pacchetti di 5.000 imprese al giorno.
Verosimilmente, tutte le 32 mila imprese che hanno presentato domanda dal 1° al 15 settembre 2026 riceveranno a breve quanto spettante.
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Consigliamo di controllare nei prossimi giorni il proprio cassetto fiscale. Per informazioni e assistenza, contatta Confartigianato Imprese Verona, Luca Baldani Guerra: tel. 0459211555 • info@c0nfartigianato.verona.it |
Intanto, offriamo una sintesi delle norme emanate per la categoria a seguito dell’incontro col Governo contenute nel Decreto Legge 23 ottobre 2026, n. 193 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 ed entrato in vigore il 24 ottobre 2026).
Risorse finanziarie
L’impatto economico complessivo per il 2026 ammonta a 175,2 milioni di euro, così ripartiti tra i settori coinvolti:
- 105,2 milioni di euro sono destinati in modo diretto alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi.
- 60 milioni di euro vengono stanziati sotto forma di contributi a fondo perduto per le imprese agricole, a copertura delle spese di carburante sostenute tra il 1° giugno e il 15 ottobre 2026.
- 10 milioni di euro sono assegnati, con la medesima modalità e per lo stesso intervallo temporale (1° giugno – 15 ottobre 2026), alle aziende della pesca e dell’acquacoltura.
Trattandosi di un Decreto Legge, il testo deve seguire l’iter di conversione: il Parlamento ha 60 giorni di tempo dalla data di pubblicazione per trasformarlo in legge ordinaria (il termine ultimo è il 22 dicembre 2026). Durante questo passaggio le Camere potranno approvare emendamenti e modifiche. Nel frattempo, per verificare l’effettivo rispetto degli impegni siglati a Milano, Confartigianato vigilerà sulla conversione in legge.
Il testo integrale del decreto è scaricabile in questa pagina.
Analisi delle misure per l’autotrasporto
I primi cinque articoli del provvedimento si concentrano interamente sulla filiera dei trasporti di merci su gomma per conto di terzi.
- Aumento e riorganizzazione del credito d’imposta sul gasolio noto come 70%
L’agevolazione è il contributo straordinario pensato per compensare l’incremento del prezzo del gasolio rispetto ai valori medi registrati a febbraio 2026. L’aiuto copre fino al 70% di tale incremento ed è riservato unicamente ai veicoli ad uso di terzi superiori alle 7,5 t con motorizzazione Euro V ed Euro VI. L’unico modo consentito per fruirne è la compensazione fiscale tramite modello F24.
Il nuovo decreto riorganizza profondamente le finestre temporali e i relativi fondi:
- Prima finestra temporale (Marzo – Agosto 2026): Il comma 1 riporta la validità originaria al semestre marzo-agosto e vi aggiunge uno stanziamento di 66,4 milioni di euro per garantire a tutti la quota del 70% senza riduzioni. Di questi, 45,2 milioni rappresentano risorse finanziarie del tutto nuove. Tenuto conto di questo incremento, il totale complessivo destinato a questi primi sei mesi tocca i 480 milioni di euro. Per questa tranche, il termine ultimo per effettuare le compensazioni in F24 rimane fissato al 31 dicembre 2026.
- Seconda finestra temporale (1° Settembre – 5 Ottobre 2026): Il comma 2 introduce una finestra separata per i rifornimenti effettuati all’inizio dell’autunno, con un tetto di spesa pari a 60 milioni di euro. A differenza del passato, questi crediti potranno essere portati in compensazione fino al 31 dicembre 2027. Questa scadenza più lunga è motivata dai tempi operativi necessari all’istruttoria delle domande. Tuttavia, il decreto non stabilisce ancora né i termini né le modalità pratiche con cui inviare tali richieste. Purtroppo non sono, al momento presi in considerazione i consumi dal 6 ottobre in poi.
- Rinvio della tassa doganale sui piccoli pacchi e-commerce
La misura coinvolge i corrieri espressi e le vendite online da paesi esterni all’UE: slitta ufficialmente al 1° gennaio 2027 l’applicazione della tassa di 2 euro su ogni pacco di valore commerciale dichiarato pari o inferiore a 150 euro proveniente da extra-UE. L’imposta, concepita per coprire gli oneri burocratici e doganali e già stata rinviata in passato, avrebbe dovuto debuttare a inizio 2026.
- Regole sui costi del carburante nei contratti e “metodo spagnolo”
L’articolo interviene sulle regole che definiscono i compensi dell’autotrasporto (modificando l’art. 83-bis del D.L. 112/2008). Per tutti i contratti che prevedono servizi prolungati per oltre trenta giorni, resta fermo il principio per cui il prezzo deve essere riadeguato ogni qualvolta il costo del gasolio oscilli di oltre il 2% rispetto a quello iniziale.
Per applicare questa regola, il decreto introduce il comma 5-bis (definito come l’adozione del “metodo spagnolo”):
- Tabelle ministeriali periodiche: Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicherà ogni trimestre sul proprio portale le percentuali minime e massime di incidenza del carburante sui costi complessivi, divise per classi di peso del mezzo di trasporto.
- Disciplina per i contratti verbali (non scritti): I valori minimi fissati dal Ministero diventano vincolanti e obbligatori per calcolare il corrispettivo delle prestazioni svolte a partire dal 24 ottobre 2026 (anche se il rapporto di lavoro è nato prima). Le relative fatture dovranno evidenziare in una voce a parte la quota derivante da questo calcolo. Il testo, tuttavia, non indica sanzioni specifiche per chi trascura l’obbligo, né chiarisce come comportarsi prima della pubblicazione effettiva delle prime tabelle.
- Disciplina per i contratti in forma scritta: Per gli accordi scritti siglati dal 24 ottobre in poi, le tabelle ministeriali fungono solo da linea guida, lasciando libere le parti di contrattare il prezzo finale. Tuttavia, il contratto scritto deve obbligatoriamente indicare il costo di acquisto del gasolio alla data della stipula e quanto questo incida sulle prestazioni pattuite.
- Moratoria sui canoni di leasing dei camion
A favore delle ditte di autotrasporto conto terzi regolarmente iscritte all’Albo Nazionale è prevista una sospensione volontaria sui contratti di locazione finanziaria (leasing) stipulati per i mezzi operativi:
- L’impresa ha piena facoltà di scegliere se sospendere l’intero canone oppure unicamente la parte corrispondente alla quota capitale per le rate in scadenza compresa tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027.
- Dal momento in cui l’azienda deposita la domanda e fino al 31 marzo 2027, la società di leasing non può recedere dal contratto, risolverlo per inadempimento o pretendere l’immediato pagamento del debito. Il piano di rimborso slitta automaticamente per un periodo identico a quello della sospensione, allungando la scadenza finale del contratto. Gli interessi che maturano durante la pausa si pagheranno alle condizioni contrattuali già fissate o secondo eventuali accordi più favorevoli. L’articolo non prescrive vincoli formali o scadenze tassative per l’inoltro della richiesta.
- Revisione della responsabilità nei contratti di logistica
L’articolo riscrive l’articolo 1677-bis del Codice Civile per semplificare la disciplina dei contratti con cui una parte si assume l’intera gestione logistica delle merci (movimentazione, custodia, deposito, distribuzione):
- Cancellazione dei vecchi “paletti”: La norma precedente imponeva due condizioni per estendere le regole del trasporto: i servizi logistici dovevano essere almeno due gestiti “congiuntamente” e le regole del trasporto valevano solo “in quanto compatibili”. Entrambi i vincoli sono stati cancellati: adesso è sufficiente che l’appalto comprenda attività logistiche affinché alle fasi di trasferimento delle merci si applichino in ogni caso le disposizioni tipiche del trasporto merci.
- La responsabilità solidale del committente: Il cambiamento serve a chiarire quale tutela applicare per i compensi e i contributi dei lavoratori impiegati nell’appalto. Nel 2022 il Ministero del Lavoro aveva sostenuto che alla logistica si applicasse la regola generale degli appalti (art. 29 D.Lgs. 276/2003), che considera il committente responsabile in solido con l’appaltatore fino a due anni dalla fine dei lavori. Con il nuovo impianto, per le fasi di trasferimento si applica invece il regime speciale dell’autotrasporto (art. 83-bis): il committente che prima della firma del contratto controlla la regolarità del vettore sulla piattaforma telematica dell’Albo Nazionale è totalmente esentato dalla responsabilità solidale. Se omette tale verifica preventiva, risponderà in solido solo limitatamente ai servizi ricevuti e per un periodo massimo di un anno. Per le altre fasi logistiche statiche (come magazzinaggio e custodia) le regole non cambiano.
- Istituzione della Lettera di Vettura Elettronica – LVE
È stata adottata a livello nazionale la Lettera di Vettura Elettronica per digitalizzare e tracciare le merci su gomma per conto di terzi che transitano sul territorio italiano:
- Dati obbligatori della LVE e vigilanza: La LVE raccoglierà in formato digitale le informazioni sul tragitto per consentire i controlli stradali da parte delle forze che espletano funzioni di polizia stradale. Includerà i dati tipici indicati nel Codice Civile per la lettera di vettura (art. 1683 che tratta delle Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore: dati del mittente, destinatario, peso, colli e natura dei beni). La Lettera di Vettura nazionale Elettronica – LVE conterrà anche le indicazioni previste per la lettera di vettura Internazionale stabilita della Convenzione CMR di Ginevra (date, luoghi di presa in carico e consegna ecc.), i requisiti per il trasporto intermodale/combinato (ferrovia/nave) e le informazioni obbligatorie per il trasporto di merci pericolose secondo la normativa ADR. ATTENZIONE! La LVE nazionale NON SOSTITUISCE la lettera di vettura CMR / eCMR che non ha subito alcuna modifica
- Infrastruttura tecnologica: Le informazioni dovranno essere archiviate e condivise usando piattaforme certificate secondo gli standard europei eFTI (Regolamento UE 2020/1056) o sistemi informatici compatibili e interoperabili.
- Obblighi e tempi di attuazione della LVE:
- I decreti ministeriali attuativi sulle specifiche tecniche della LVE, sull’interoperabilità dei software e sull’accesso da parte delle autorità dovranno essere emanati, qualora si rispettino le tempistiche indicate nel DL, entro 60 giorni, ossia entro il 23 dicembre 2026.
- Per le imprese non scatta un obbligo immediato di abbandonare i documenti cartacei, né sono previste sanzioni per chi continua con il formato tradizionale.
- L’unico vincolo perentorio riguarda gli organi di vigilanza: a partire dal 9 luglio 2027 tutte le forze dell’ordine e le autorità di controllo saranno tenute per legge ad accettare la documentazione esibita in formato digitale tramite le piattaforme telematiche autorizzate.
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