AMBIENTE – Pubblicato Decreto che obbliga a tagliare alcuni prodotti in plastica monouso: stop ad immissione in commercio dal 14 gennaio 2022 e pesanti sanzioni per inadempienze
15 Dicembre 2021

AMBIENTE – Pubblicato Decreto che obbliga a tagliare alcuni prodotti in plastica monouso: stop ad immissione in commercio dal 14 gennaio 2022 e pesanti sanzioni per inadempienze

AlimentazioneAmbienteMetalmeccanica di Produzione

Confartigianato Imprese Verona informa che è stato pubblicato il Decreto Legislativo 196 del 8 novembre 2021 che recepisce la Direttiva Europea sull’uso delle plastiche monouso (c.d. Direttiva SUP – Single Use Plastics) inerente la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente (supplemento ordinario alla G.U. n. 285 del 30 novembre 2021).

Tra i criteri direttivi specifici si trova quello di garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti in plastica monouso, quali ad esempio tazze per bevande (con coperchi e tappi) o contenitori per alimenti, e promuovere la transizione verso un’economia circolare con prodotti e materiali innovativi. Inoltre, il Governo dovrà incoraggiare l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili e, laddove non sia possibile, l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti in plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti; Il governo infine dovrà  adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione di plastiche.

Questo decreto, in pratica, introduce importanti riduzioni del consumo/utilizzo di plastiche e restrizioni all’immissione sul mercato di plastiche, inoltre a partire dal 14 gennaio 2022 sarà vietato immettere sul mercato, salvo esaurimento delle scorte (vedasi parte finale della comunicazione), determinati prodotti di seguito elencati:

  • bastoncini cotonati
  • posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
  • piatti;
  • cannucce
  • agitatori per bevande;
  • aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
  • contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
    1. sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
    2. sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
    3. sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
  • contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
  • tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.
(Fanno eccezione a quanto sopra quei prodotti che rientrano rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE e della direttiva 93/42/CEE  inerenti i dispositivi medici e i dispositivi medici impiantabili attivi).

Confartigianato ha seguito l’intero iter di approvazione del Decreto, presentando emendamenti e integrazioni in parte accolte nel testo finale in materia di esaurimento scorte e sanzioni. Pertanto al fine di consentire alle imprese interessate di esaurire le scorte di articoli non conformi già prodotti e/o acquistati alle disposizioni del decreto 196/2021, gli artt. 5, 6 e 7 stabiliscono che è consentita la messa a disposizione sul mercato dei prodotti in plastica elencati, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza degli obblighi previsti nei medesimi articoli.


Le sanzioni,
originariamente previste pari ad importi da € 5.000 a € 40.000, sono state pressoché dimezzate: il comma 1 dell’art. 14 sancisce quindi che “Salvo che il fatto costituisca reato, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 25.000”.
Simile il regime sanzionatorio previsto in caso di mancato adempimento all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.
Dal 14 gennaio 2022, in caso di immissione sul mercato interno di imballaggi non conformi all’art. 219, comma 5, Dlgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), non si applicherà più la sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista dall’art. 261, comma 3, Dlgs. 152/2006 (da € 5.200 a € 40.000) ma una sanzione da € 5.000 a € 25.000.
L’Ufficio Ambiente di Confartigianato Imprese Verona rimane a disposizione al numero di telefono 045 9211555 o all’indirizzo mail info@confartigianato.verona.it