RIPARATORI – Oggi, 31 luglio 2026, scade il termine per il recepimento della direttiva europea sul “diritto alla riparazione”. Italia in ritardo e interessi dell’artigianato
ImpiantiServizi e TerziarioOggi, 31 luglio 2026, scade il termine per il recepimento della direttiva europea 2024/1799 sul diritto alla riparazione, approvata il 13 giugno 2024 ed entrata in vigore il 30 luglio dello stesso anno. Per la prima volta il legislatore europeo mette la riparazione al centro del rapporto fra chi produce e chi acquista, e non solo come alternativa residuale alla sostituzione.
I contenuti della direttiva
- Il produttore è tenuto a riparare, anche dopo la scadenza della garanzia legale, i beni per i quali l’Unione europea fissa requisiti di riparabilità: lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspirapolvere, display, telefoni e tablet, con un elenco destinato ad ampliarsi.
- L’intervento deve avvenire in tempi congrui e ad un prezzo ragionevole, cioè tale da non scoraggiare la scelta della riparazione.
- Se il fabbricante ha sede fuori dall’Unione, come accade nella quasi totalità dell’elettronica di consumo, l’obbligo ricade sul rappresentante autorizzato nell’Ue o sull’importatore.
- I produttori devono inoltre rendere disponibili ricambi e attrezzature a condizioni economiche accessibili.
- Al consumatore che sceglie la riparazione invece della sostituzione, entro il periodo di garanzia, spetta una estensione della garanzia stessa di dodici mesi.
- Al riparatore è affidato un modulo informativo europeo, da consegnare su richiesta prima dell’intervento, con tipologia di lavorazione, tempi, prezzo ed eventuale bene sostitutivo in comodato.
- Entro il 31 luglio 2027 dovrà infine essere operativa una piattaforma online per la riparazione, su base nazionale e collegata a scala europea, che metta in contatto consumatori, laboratori, venditori di ricondizionato e iniziative partecipative di riparazione.
Gli interessi dell’artigianato
“Recependo questa direttiva – afferma Devis Zenari, Presidente di Confartigianato Imprese Verona – si potrebbe contribuire a riportare in vita un nuovo tessuto di imprese, anche in grado di fare la propria parte per ripopolare quei centri storici che si sono ormai impoveriti di attività di vicinato. Decenni di esaltazione della cultura ‘usa e getta’ hanno depauperato il nostro territorio di mestieri dedicati alla riparazione, generando un problema: la domanda di riparazioni tornerà, ma purtroppo bisognerà ricreare quel tessuto di riparatori in grado di rispondere alla richiesta. Dovremmo iniziare a lavorare ad un’offerta formativa rivolta ai giovani che vogliano avviare un laboratorio di manutenzione e riparazione, con materie come elettronica di base, diagnostica, gestione d’impresa, rapporto con le case madri, ecc.”.
“C’è poi una vertenza che Confartigianato porta avanti da oltre dieci anni – continua Zenari –, chiedendo alle case produttrici ricambi originali a prezzi che abbiano senso, perché se il preventivo di riparazione di un telefono o di un portatile di marca, fuori garanzia, supera stabilmente il valore commerciale dell’apparecchio, significa che siamo di fronte ad una chiara e consapevole scelta industriale. Bisognerebbe obbligare i costruttori ad accompagnare i loro prodotti nel tempo, spingendoli a progettare apparecchi in cui componenti come batteria, memoria e disco si possano sostituire senza dover smontare tutto e a costi ragionevoli”.
La Commissione Europea stima che lo smaltimento anticipato di beni ancora riparabili produce in Europa 35 milioni di tonnellate di rifiuti l’anno, 261 milioni di tonnellate di CO2 equivalente e l’impiego di 30 milioni di tonnellate di risorse.
Purtroppo, la scadenza odierna (31 luglio) sul recepimento, in Italia non andrà onorata: lo schema di decreto legislativo attuativo, che interviene sul Codice del Consumo, è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri il 2 luglio scorso. Comunque, Confartigianato seguirà l’iter di approvazione e soprattutto la sua applicazione.
APPROFONDIMENTO
Nell’ambito dell’esame parlamentare in Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, dello Schema di D.Lgs. di attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828 (Atto Governo n. 426), è stato approvato un parere favorevole con osservazione tesa a valutare l’opportunità di prevedere un adeguato periodo transitorio, al fine di consentire alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane di adeguare tempestivamente le proprie procedure, i sistemi informativi e gli adempimenti richiesti.
Lo schema di D.Lgs. – ai fini del recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva (UE) 2024/1799 (cosiddetta direttiva sul «diritto alla riparazione» o right to repair) – modifica il Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) attraverso l’introduzione di un nuovo titolo II-bis della parte IV “Della riparazione dei beni” (artt. 127-bis-127-undecies) e la variazione della disciplina della garanzia legale.
Di seguito una sintesi delle disposizioni di interesse:
- ambito di applicazione: le disposizioni del nuovo titolo II-bis si applicano alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore (ai sensi dell’arti. 133 Codice del Consumo);
- obbligo di riparazione si applica ai soli beni per i quali gli atti dell’UE (elencati nel nuovo allegato II-decies del D.Lgs.) prevedono specifiche di riparabilità:
- lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico;
- lavastoviglie per uso domestico;
- apparecchi di refrigerazione;
- display elettronici;
- apparecchiature di saldatura;
- aspirapolvere;
- server e prodotti di archiviazione dati;
- telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet;
- asciugabiancheria per uso domestico;
- beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri;
- apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico.
- definizioni: introduce le definizioni tecniche tramite rinvio dinamico ai regolamenti UE e definizioni interne al Codice del Consumo;
- modulo europeo di informazioni sulla riparazione, che i riparatori possono fornire al consumatore, su supporto durevole, prima della conclusione del contratto. Il modulo è vincolante per 30 giorni per il riparatore (che non lo può modificare) e gratuito e, salva la possibilità di addebitare i costi di un eventuale servizio di diagnostica;
- Obbligo di riparazione: impone al fabbricante l’obbligo di riparare i beni (salvo che la riparazione sia impossibile), con facoltà di affidarla a terzi. La riparazione è eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole ed entro un periodo di tempo ragionevole;
- il fabbricante può fornire un bene sostitutivo temporaneo e, ove la riparazione sia impossibile, offrire un bene ricondizionato;
- carattere imperativo delle disposizioni: si prevede la nullità – di protezione, rilevabile d’ufficio e operante a solo vantaggio del consumatore – dei patti derogatori in danno del consumatore;
- sanzioni: vengono introdotte sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna violazione degli obblighi, graduate in base a gravità, durata e condizioni economiche dell’autore, con raddoppio dei limiti edittali nei casi di particolare gravità o recidiva;
- modifiche Garanzia Legale: prevede la riparabilità tra i requisiti di conformità, estende di 12 mesi la responsabilità del venditore se il bene viene riparato e permette l’uso di beni ricondizionati in sostituzione o prestito temporaneo;
- istituisce presso il MIMIT l’Osservatorio nazionale sulla riparazione per raccogliere dati, analizzare tendenze e diffondere buone pratiche.
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