TRASPORTI - Novità sulla Carta Qualificazione Conducente (CQC): esenzioni e formazione. Focus sul settore Costruzioni
16 Giugno 2020

TRASPORTI – Novità sulla Carta Qualificazione Conducente (CQC): esenzioni e formazione. Focus sul settore Costruzioni

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Con il Decreto Legislativo n. 50 del 10 giugno scorso l’Italia ha recepito le modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2018/645 alle norme comunitarie in materia di patenti di guida e qualificazione iniziale/formazione periodica per il conseguimento della CQC – Carta di Qualificazione del Conducente. Una notizia che riguarda tutti i possessori di patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE che siano cittadini italiani, dell’UE o anche di paesi terzi ma impiegati in un’impresa stabilita in uno Stato membro, indipendentemente dall’attivita’ dell’impresa in cui operano.

Di seguito presentiamo una sintesi delle novità di maggiore interesse, in attesa che sia emessa una serie di chiarimenti che necessariamente segue ad un provvedimento di questo tipo e di questa portata.

Campo di applicazione

E’ previsto che in caso di trasporto occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale non si applichi l’obbligo di qualificazione iniziale e periodica disciplinato dalla Direttiva 2003/59/CE e ss.mm. per la CQC.

Per chiarire, si segnala che con il termine “trasporto occasionale” si intende: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, che è svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito, mentre per “trasporto non incidente sulla sicurezza stradale” si intende il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.

Su queste definizioni ci si attendono molte note esplicative.

In ogni caso è evidente che è stato eliminando il riferimento all’attività di guida professionale ed è esteso l’obbligo del CQC a tutti i conducenti di veicoli la cui guida richieda le patenti sopra citate, anche se non svolge l’attività professionale di conducente.

Sono esentati dalla CQC coloro che conducono veicoli:

  • la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
  • ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
  • sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
  • per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall’operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;
  • utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
  • utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un’abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell’ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un’altra persona titolare di CQC;
  • utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
  • che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente (si veda oltre).

La CQC non è richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente solamente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.

Contenuti e modalità di svolgimento dei corsi di formazione:

  • sono stati aggiornati i contenuti dei corsi di qualificazione iniziale e periodica in materia di sicurezza stradale e sul lavoro, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica;
  • è stata confermata la durata di 35 ore della formazione periodica per il rinnovo della CQC, suddivisa in moduli di almeno 7 ore che, con le modifiche recepite, possono essere a loro volta frazionati in due giorni consecutivi;
  • è ora possibile la e-learning (formazione a distanza), sia della formazione iniziale (non è specificato in che misura) sia periodica (ma per un massimo di due ore per ciascuno dei cinque moduli per un totale complessivo di 10 ore), secondo criteri che saranno individuati da uno specifico e futuro Decreto MIT;
  • cosa molto attesa dalla categoria e fortemente richiesta da Confartigianato, è la previsione prevista che il Ministero stabilisca, anche in questo caso con un futuro Decreto, i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale e periodica le attività di formazione specifiche già svolte e prescritte da altre normative UE (a solo titolo di esempio quelle riguardanti le merci pericolose e il trasporto animali). Nel caso della formazione periodica/rinnovo del CQC è però indicato che la riduzione di orario non possa essere superiore a uno dei periodi di sette ore stabiliti;
  • è chiaramente previsto che tutti i conducenti cittadini italiani, oppure cittadini di uno Stato UE/SEE con residenza normale in Italia ovvero i conducenti cittadini di un Paese Terzo ma dipendenti da un’impresa italiana di autotrasporto, debbano seguire i corsi di qualificazione iniziale e periodica esclusivamente in Italia.

Attestato del conducente

E’ stabilito che gli attestati del conducente (formato patente/card) debbano riportare il codice unionale armonizzato “95”, ma sino a scadenza gli attestati che non riportano tale codice, se sono stati rilasciati prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo, sono accettati come prova di qualificazione fino alla naturale scadenza.

Assistenza reciproca degli Stati UE/SEE per CQC e PATENTI DI GUIDA

E’ istituita una rete elettronica per lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali e sui documenti che ne comprovano la titolarità tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE, così come è prevista una rete di scambio di informazioni relativamente al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità ed alle revoche delle patenti di guida.

FOCUS CQC PER LA GUIDA DEI VEICOLI QUALORA NON COSTITUISCA L’ATTIVITÀ PRINCIPALE DEL CONDUCENTE (PER ESEMPIO SETTORE COSTRUZIONI)

Di particolare interesse per il mondo dell’artigianato ed in particolare per le imprese che operano nel settore delle Costruzioni, inteso in termini generali, è la previsione per la quale la CQC –  Carta di Qualificazione del Conducente non è richiesta laddove si impieghino autocarri che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente medesimo nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente. E’ il caso del “muratore” che si reca in cantiere con un autocarro che trasporta, come semplice esempio, laterizi o una betoniera che poi sarà usata proprio da lui stesso dopo aver condotto il veicolo.

Vogliamo sottolineare e fare notare che una previsione simile esiste anche nel regolamento 561/2006, relativamente all’uso del cronotachigrafo per le ore di guida, interruzione e riposo, ma con la particolarità che per la questione del cronotachigrafo l’esenzione è solo per veicoli sino a 7,5 tonnellate e che operano in un raggio di azione di 100 km rispetto la sede dell’impresa, mentre per l’esenzione dall’obbligo del CQC non vi è una limitazione della massa del veicolo o di distanza dalla sede: unico elemento è che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente.

In ogni caso il conducente assunto con la mansione di autista oppure che non utilizza il materiare trasportato, ad esempio perché rifornisce i cantieri della propria impresa, è soggetto sia al possesso del CQC sia al rispetto integrale del regolamento 561/2006 e quindi all’uso del cronotachigrafo.

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