SUPERBONUS 110% – Emanati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: regole e modello per sconto in fattura e cessione del credito
10 Agosto 2020

SUPERBONUS 110% – Emanati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: regole e modello per sconto in fattura e cessione del credito

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In data 8 agosto 2020, l’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 24/E con la quale sono stati forniti numerosi chiarimenti per la corretta fruizione del credito di imposta per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché per l’opzione della cessione del credito o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particolare, tra le precisazioni fornite, si evidenzia la possibilità di accedere al Superbonus del 110% anche per i familiari e conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione.

È stato chiarito che possono godere del beneficio anche imprenditori e autonomi sulle unità immobiliari all’interno di condomini per i lavori sulle parti comuni.

Rientrano inoltre nel plafond agevolabile i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).

La circolare, inoltre, chiarisce le corrette modalità per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.

In particolare, la Comunicazione per fruire dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 283847/2020, sempre dell’8 agosto u.s.

E’ stato precisato che la comunicazione deve essere inviata esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, dal beneficiario della detrazione (per quanto riguarda gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) o dall’amministratore di condominio (per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici).

Per gli interventi che danno diritto al Superbonus, la comunicazione deve essere inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

In caso di esercizio dell’opzione, il già menzionato provvedimento fissa le regole per permettere a cessionari e fornitori di fruire del credito d’imposta. In particolare, i cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese. La ripartizione delle quote annuali per fruire del credito d’imposta è la stessa che sarebbe stata utilizzata per la detrazione. I cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, il credito potrà essere ceduto anche dai successivi cessionari.

Ai fini della corretta gestione del credito in oggetto si segnala che in data 3 agosto 2020 è stato firmato il decreto del ministero dello sviluppo economico che disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi agevolabili di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

In data, 6 agosto 2020, è stato firmato il decreto interministeriale “Requisiti” con il quale sono stati identificati i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi l e 2 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

In ultimo, si segnala che il Ministro dei trasporti e delle infrastrutture in data 6 agosto 2020 ha firmato il decreto n. 329 con il quale sono disciplinate le modalità per la fruizione del sisma bonus.