EDILIZIA – Approfondimenti tecnici sulla stesura del CCNL Edilizia Artigianato: via alla Denuncia Unica Edile (DUE), con la semplificazione del "cantiere generico"
4 Novembre 2025

EDILIZIA – Approfondimenti tecnici sulla stesura del CCNL Edilizia Artigianato: via alla Denuncia Unica Edile (DUE), con la semplificazione del “cantiere generico”

Costruzioni

L’8 ottobre 2025, dopo 17 anni di attesa, è stata sottoscritta la stesura definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini (la notizia CLICCANDO QUI).

Il lavoro è stato incentrato sulla creazione di una stabilità contrattuale, promuovendo al contempo condizioni di lavoro eque e sostenibili e rafforzando la competitività del tessuto produttivo artigiano nazionale.

Il testo del CCNL armonizza il testo del Ccnl 23 luglio 2008 integrandolo con gli accordi di rinnovo del 16 dicembre 2010, del 24 gennaio 2014, del 30 gennaio 2020, del 4 maggio 2022 e del 20 maggio 2025.Il testo del CCNL armonizza il testo del Ccnl 23 luglio 2008 integrandolo con gli accordi di rinnovo del 16 dicembre 2010, del 24 gennaio 2014, del 30 gennaio 2020, del 4 maggio 2022 e del 20 maggio 2025.

Accanto al CCNL le parti hanno anche siglato un accordo sul Fondo Artigianato Qualificazione e Sviluppo (FAQS)

In merito agli accordi dello scorso 8 ottobre 2025, forniamo alcuni dettagli e aggiornamenti

Il testo definisce il nuovo modello uniforme di Denuncia Unica Edile (DUE). Pur confermando il principio generale dell’obbligo di denuncia per singolo cantiere come modalità ordinaria e di riferimento, prevede formalmente una semplificazione per le imprese di dimensioni ridotte o per attività di carattere occasionale, concedendo la possibilità di utilizzare, nella denuncia mensile, il cosiddetto “cantiere generico”.

Il “cantiere generico” potrà essere utilizzato solo se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • lavori privati non soggetti a verifica di congruità;
  • massa salari denunciata non superiore a 7.000 euro/mese;
  • presenza in denuncia mensile di almeno un altro cantiere specificamente individuato con almeno un lavoratore denunciato.
  • esclusione dei lavori soggetti alla normativa sulla ricostruzione di cui al D.Lgs.189/2016.

Le Parti sociali hanno anche sottoscritto un verbale d’intesa nel quale viene chiarito che la decorrenza della DUE e della trasferta è subordinata alla effettiva implementazione della necessaria struttura informatica da parte della CNCE, che provvederà a fornire tempestivamente alle Casse Edili/Edilcasse e alle imprese tutte le istruzioni operative non appena gli adeguamenti saranno completati.

In merito all’accordo successivo si evidenzia come esso rechi modifiche alla disciplina del settore edilizia in materia di:

  • fondo prepensionamento;
  • fondo nazionale per l’anzianità professionale edile (FNAPE);
  • fondo incentivo occupazione (FIO).

Per quanto riguarda il FNAPE, l’intesa ha previsto:

  • la riduzione del 15%, a partire dal 1° ottobre 2025, del contributo di finanziamento del Fondo dovuto finora alle singole Casse Edili/Edilcasse;
  • dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro al Fondo Incentivo Occupazione (FIO), fermo restando la previsione di utilizzo   del fondo stesso;
  • la possibilità di attivare nuove prestazioni sociali a favore dei lavoratori, finanziate attraverso il Fondo Nazionale Prepensionamento, come ad es.:
    • contributi allo studio per i figli di operai edili deceduti a seguito di infortunio sul lavoro;
    • prestazioni straordinarie per operai affetti da gravi patologie che, superato il periodo di comporto, necessitino di un’aspettativa fino a sei mesi;
    • contributo straordinario per il sostegno all’affitto o all’acquisto dell’abitazione.