COSTRUZIONI – In Gazzetta il Decreto-legge PNRR n. 19, del 19 febbraio 2026: le misure che interessano l’Edilizia
CostruzioniPubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026 il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.
Il provvedimento, entrato in vigore il 20 febbraio 2026, introduce un insieme articolato di misure finalizzate ad accelerare i procedimenti amministrativi e a favorire il pieno raggiungimento dei target previsti dal PNRR, intervenendo sia sulla Legge 241/1990, in particolare sulla conferenza di servizi e sul regime del silenzio-assenso, sia sulla disciplina degli interventi edilizi per alloggi e residenze universitarie.
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Conferenza di servizi
Il decreto, con l’articolo 5, conferma e potenzia la disciplina della conferenza di servizi accelerata (già introdotta dal DL 76/2020).
Le principali novità riguardano:
- la riduzione dei termini nella conferenza semplificata (asincrona) e nella conferenza di servizi simultanea:
- 30 giorni per la generalità delle amministrazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso);
- 60 giorni per le amministrazioni con competenze in materia ambientale, paesaggistica, beni culturali, salute e incolumità pubblica, salvo termini più lunghi previsti dal diritto UE;
- la previsione di una riunione telematica obbligatoria entro 10 giorni dallo scadere dei termini, qualora allo scadere degli stessi vi siano assensi condizionati o emergono dissensi non superabili, per la determinazione conclusiva del Specificando, inoltre, l’acquisizione automatica dell’assenso senza condizioni da parte delle amministrazioni assenti, silenti o con dissenso non motivato o estraneo all’oggetto;
- l’introduzione del “dissenso costruttivo”, secondo cui eventuali pareri negativi dovranno essere accompagnati da prescrizioni o misure mitigatrici che consentano comunque l’assenso, con indicazione dei relativi costi.
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Silenzio-Assenso
Il provvedimento interviene anche sul regime del silenzio-assenso, modificando l’articolo 20 della legge 241/1990, con l’obiettivo di uniformare e rendere più trasparenti i procedimenti autorizzativi.
Nel dettaglio:
- viene chiarito che il silenzio assenso non si applica, quando la domanda non sia stata ricevuta dall’amministrazione competente oppure se è priva degli elementi essenziali per identificare oggetto e motivazioni del provvedimento richiesto;
- viene introdotto un meccanismo automatico e telematico di attestazione del decorso dei termini e della formazione del silenzio-assenso; per i procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è tenuta comunque, inviare d’ufficio l’attestazione del silenzio assenso all’indirizzo PEC o e-mail indicato nell’istanza.
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Alloggi e residenze per studenti universitari
L’articolo 20, comma 2 introduce misure di semplificazione volte a favorire la realizzazione di alloggi e residenze universitarie finanziati con risorse PNRR, prevedendo che tali interventi non richiedano la preventiva approvazione di piani attuativi o piani di secondo livello, anche quando previsti dagli strumenti urbanistici.
Quando gli interventi prevedono la realizzazione di opere di urbanizzazione integrative o di potenziamento da cedere al Comune, la loro esecuzione può avvenire mediante permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell’articolo 28bis del DPR 380/2001.
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