COSTRUZIONI – Congruità nel settore edile: costituito comitato di monitoraggio e redatte le FAQ della Commissione Casse Edili
4 Maggio 2022

COSTRUZIONI – Congruità nel settore edile: costituito comitato di monitoraggio e redatte le FAQ della Commissione Casse Edili

Costruzioni

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17 del 15 aprile scorso è stato costituito il comitato di monitoraggio previsto nell’ambito del settore edile, introdotto con il decreto del ministro Orlando n. 143 del 25 giugno scorso, con il quale veniva definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili pubblici e privati.

Il comitato, composto da rappresentanti delle amministrazioni coinvolte e delle parti sociali del settore edile avrà il compito di monitorare l’andamento del nuovo sistema di verifica della congruità, in relazione ai lavori edili iniziati dal primo novembre 2021, anche al fine di individuare eventuali interventi integrativi e correttivi sulla base delle evidenze applicative rilevate.

La verifica della congruità, come è noto, riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro) ed è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L’attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente. Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.

 

Congruità manodopera edilizia: le nuove FAQ della CNCE

Con l’entrata in vigore del D.M. n. 143/2021 e del sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, non sono mancate tra gli operatori incertezze sull’argomento. Al fine di garantire una interpretazione uniforme sul territorio nazionale, la Commissione Nazionale Casse Edili CNCE, ha predisposto nuove FAQ tecnico/operative.

1. Nel caso in cui nel corso di un cantiere del sisma ci siano lavorazioni aggiuntive di importo pari o superiori a 70.000 euro che usufruiscono del bonus fiscale 110%, queste ultime lavorazioni a quale tipo di verifica di congruità saranno soggette?

Nel caso in cui un’azienda che abbia già lavori in corso (ricostruzione sisma) acceda anche a quelli previsti dalla normativa sull’ecobonus 110% attraverso la presentazione di una variante progettuale alla DNL (Denuncia Nuovo Lavoro) esistente, dovrà essere sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma). La richiesta di congruità effettuata al portale SICS (www.congruita.it/verificaCongruitaSisma), pertanto, dovrà essere riferita al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante.

2. Ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?

Fermo restando l’elencazione di cui all’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera. Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.

3. Le regole Durc 2015 (Delibera comitato della bilateralità 2/2015) devono applicarsi anche ai fini del rilascio della congruità della manodopera ex DM n. 143/2021?

No, fermo restando che la congruità non sospende in alcun modo le Regole Durc 2015 valevoli ai fini della regolarità contributiva.

4. L’impresa non edile che inserisce un cantiere in CNCE_Edilconnect deve iscriversi presso la Cassa competente al rilascio della congruità?

No, la gestione della congruità prescinde dall’iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa. Ove l’impresa legittimamente svolga attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità.

5. Laddove l’impresa operi fuori provincia, esclusivamente con lavoratori in trasferta e al netto di accordi di trasferta regionale, e inserisca il cantiere quindi presso la rispettiva Cassa di competenza, dovrà conseguentemente iscriversi presso la stessa?

No, salvo quanto previsto da contratti e accordi collettivi. La competenza al rilascio dell’attestazione di congruità (cfr. anche FAQ n. 17) prescinde, infatti, dagli obblighi di iscrizione alle Casse, che continuano a seguire le regole dettate dalla normativa dei contratti e accordi collettivi, comprese quelle sulla trasferta.