CENTRI REVISIONI – Revisione trattori agricoli veloci: dal 1° febbraio 2026 nuove linee guida e scadenze per le revisioni obbligatorie. Adeguamento dotazioni centri privati in regime legge 870/1986
12 Dicembre 2025

CENTRI REVISIONI – Revisione trattori agricoli veloci: dal 1° febbraio 2026 nuove linee guida e scadenze per le revisioni obbligatorie. Adeguamento dotazioni centri privati in regime legge 870/1986

Autoriparazione

Il settore agricolo e forestale assiste a una svolta normativa: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato il Decreto Dirigenziale 494/2025 che stabilisce le linee guida operative specifiche per i controlli tecnici dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce (si veda oltre). Questo provvedimento è stato adottato al fine di dare concreta attuazione al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214 che tratta dei controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che recepisce anche le normative europee in materia di omologazione e controlli periodici.

Il decreto si applica specificamente ai trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 che sono utilizzati sulle strade pubbliche e che possiedono una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h.

Le nuove disposizioni tecniche inerenti ai controlli sono contenute nell’Allegato “A” ed entreranno in vigore a partire dal 1° febbraio 2026.

Il calendario obbligatorio delle revisioni trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5

Per garantire il rispetto agli obblighi di controllo, il decreto stabilisce un calendario di scadenze mirate in base all’anno di immatricolazione del veicolo:

  • I trattori agricoli a ruote di tipo veloce immatricolati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 dovranno essere sottoposti ai controlli tecnici entro il 30 giugno 2026;
  • I veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 dovranno completare i controlli tecnici entro il 31 dicembre 2026.

Dal 1° gennaio 2027 la scadenza dei controlli tecnici (revisioni) dei trattori delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5 con velocità di massima di progetto superiore a 40 km/h SARÀ DI QUATTRO ANNI DOPO LA DATA DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE E SUCCESSIVAMENTE OGNI DUE ANNI (come le autovetture fino a 9 posti complessivi)

 

Novità sui metodi di controllo e attrezzature

Il Decreto definisce in modo dettagliato le procedure per l’esecuzione dei controlli tecnici, in particolare per quanto riguarda i sistemi di sicurezza come freni e fari e l’ambiente riferito alle emissioni.

 

Freni: la rivoluzione con l’uso delle piastre

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il controllo dell’impianto frenante (freno di servizio, soccorso e stazionamento). Se le dimensioni della carreggiata, l’interasse e le caratteristiche degli pneumatici del trattore sono compatibili, è ammesso l’uso del banco “prova-freni a rulli”. Tuttavia, in caso contrario, l’impiego esclusivo del banco “prova-freni a piastre” diventa obbligatorio. Durante la prova sul banco a piastre, la velocità d’ingresso del veicolo deve essere compresa tra i 4 e i 7 km/h. Solo in caso di impossibilità tecnica a usare il banco a piastre, è consentito il metodo alternativo della prova su strada con l’uso di un decelerometro.

Per i trattori immatricolati dal 1° gennaio 2016 e omologati secondo il Regolamento (UE) 167/2013, la soglia minima di efficienza dei freni di servizio è fissata al 50%, per il freno di soccorso al 25%, per il freno di stazionamento al 25.

 

Dotazioni dei centri di controllo sia centri prove pubblici della Motorizzazione sia CENTRI PRIVATI IN REGIMA LEGGE 870/1986,

I centri di controllo privati interessati a eseguire queste revisioni devono necessariamente disporre di un banco “prova-freni a piastre”. I centri di controllo pubblici (sedi UMC) sono autorizzati all’uso del decelerometro in attesa del completo approvvigionamento del banco a piastre.

 

Fari anabbaglianti e visibilità

Nel DM sono indicate le modalità di controllo per l’allineamento dei fari. Se l’altezza del centro ottico dei proiettori sul veicolo è superiore all’altezza massima dello strumento “provafari” (che arriva fino a 1,5 metri in casi eccezionali), l’ispettore dovrà ricorrere all’impiego alternativo di uno schermo posizionato a 15 metri dal veicolo. La prova risulta superata se la linea di demarcazione luce-ombra si genera sullo schermo a un’altezza pari a “h/2”, dove “h” è l’altezza del centro ottico da terra.

 

Emissioni gas di scarico: registrazione statistica

Per quanto riguarda le emissioni nocive, sia per i motori ad accensione comandata (misurazione del CO con analizzatore dei gas di scarico) che per quelli ad accensione spontanea (misurazione dell’opacità con opacimetro), le linee guida stabiliscono che, se i parametri di accettabilità non sono previsti in fase di omologazione, il dato rilevato deve essere semplicemente registrato sul referto di revisione per soli fini statistici. Si farà riferimento al limite massimo solo se tale valore è specificatamente riportato sulla carta di circolazione del veicolo.

Riepilogo scadenze per la revisione dei trattori NON VELOCI e delle macchine agricole:

  • entro il 31.12.2022 se immatricolate entro il 31.12.1983,
  • entro il 31.12.2024 se immatricolate dall’1.1.1984 al 31.12.1996,
  • entro il 31.12.2025 se immatricolate dall’1.1.1997 al 31.12.2019,
  • al quinto anno, entro la fine del mese di prima immatricolazione, se immatricolate dopo l’1.1.2020.

DOPO LA PRIMA REVISIONE al quinto anno, entro la fine del mese della precedente revisione.

Le scadenze per la revisione qui sopra riportate si intendono per le macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi, i trattori agricoli (con velocità inferiore a 40 km/h) e i rimorchi agricoli aventi mcpc > 1,5 t (o anche inferiore se si superano 4,00 m di lunghezza e 2,00 m di larghezza). Rimorchi di caratteristiche minori, macchine agricole a un asse e macchine agricole operatrici trainate sono, invece, esclusi dalla revisione.

In tutti i casi per i veicoli agricoli con prenotazione della revisione prima della scadenza, possono circolare fino alla data della revisione.

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