CENTRI REVISIONI – Gli ispettori ancora in attesa dell’attestato di frequenza al corso di aggiornamento, possono presentare un'autodichiarazione temporanea
23 Dicembre 2025

CENTRI REVISIONI – Gli ispettori ancora in attesa dell’attestato di frequenza al corso di aggiornamento, possono presentare un’autodichiarazione temporanea

Autoriparazione

In data 19 dicembre 2025, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha diramato la nota n. 37407 del 19 dicembre 2025 che impartisce indicazioni riguardanti il Registro Unico degli Ispettori, con particolare riferimento all’obbligo della formazione di aggiornamento triennale.

Il Ministero ha recepito quanto rappresentato da Confartigianato ANARA, che ha segnalato il fatto che alcuni organismi di formazione potrebbero non rilasciare in tempo utile il certificato di formazione agli ispettori, a conclusione dei corsi di aggiornamento, nei tempi previsti anche a causa delle festività di fine anno.

Conseguentemente a ciò, nella nota in allegato è precisato che gli ispettori che hanno concluso i corsi di aggiornamento nei tempi previsti e che sono ancora in attesa di rilascio dell’attestato di frequenza da parte dell’Ente di Formazione, possono attestare l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento mediante autodichiarazione, ai sensi della legge 445/2000. Successivamente, all’avvenuto rilascio dell’attestato di frequenza con profitto, gli stessi soggetti dovranno provvedere tempestivamente alla presentazione del richiamato documento nel RUI.

Con l’utilizzo dell’autodichiarazione in attesa dell’attestato si supera il rischio di non potere aggiornare per tempo e per motivi non legati all’ispettore la propria posizione del RUI e quindi scongiurare la situazione di non poter esercitare dal giorno 2 gennaio 2026.