27 Febbraio 2020

CENTRI REVISIONE – Novità in materia di revisioni: Tabella e modalità dei controlli, stop clemenza con chi ha revisione scaduta ma prenotata, requisiti e istituzione Registro unico per Ispettori di revisione

AutoriparazioneTrasporti - Logistica - Mobilità

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28/01/2020, il decreto firmato l’11 dicembre 2019, che introduce alcune novità in materia di revisioni. Il Decreto in questione modifica il DM 19/05/2017 numero 214 che a sua volta recepisce della Direttiva europea 2014/45/UE.

La sintesi delle modifiche introdotte è la seguente:

  • > Con l’articolo 1 è introdotta la nuova tabella che elenca i controlli da effettuare e le modalità degli stessi. Tale tabella abroga e sostituisce quella precedentemente riportata al DM che ora è modificato (allegato 1, punto 3, del DM 19/05/2017 n. 214, di recepimento della Direttiva europea 2014/45/UE).
  • > MOLTO IMPORTANTE E’ LA MODIFICA indicata all’articolo 2, che riguarda i veicoli non di esclusiva competenza ministeriale, le prenotazioni potranno continuare ad essere effettuate presso la Motorizzazione, ma qualora la data fissata per la revisione periodica oltrepassi il termine di scadenza naturale della revisione stessa, i veicoli non potranno beneficiare dell’agevolazione, finora prevista, di poter circolare oltre tale termine. Questa modifica quindi coinvolge: autoveicoli, autocarri, autocaravan, autoveicoli per trasporto specifico e per uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 Kg autoambulanze, autobus fino a 16 posti compreso il conducente, autoveicoli da piazza o da noleggio con conducente, taxi, ciclomotori e motoveicoli. Questa è una misura che va nella direzione di favorire le imprese in quanto, di fatto, si traduce in un incentivo ad effettuare le revisioni presso i centri di controllo privati, favorendone di conseguenza un incremento dell’attività.
  • > L’articolo 3 conferma che gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 sono esentati dall’acquisizione dei requisiti di cui all’allegato IV al DM originario, a cui sono invece tenuti i nuovi ispettori.
  • > L’articolo 4, prevede l’istituzione del “Registro unico degli ispettori di revisione” che sarà regolamentato da parte della Motorizzazione con appositi provvedimenti e che permetterà almeno le seguenti funzioni:
    • a) identificazione dell’ispettore anche in forma digitale;
    • b) controllo della rispondenza dei veicoli controllati all’autorizzazione ricevuta;
    • c) monitoraggio delle attività di formazione obbligatorie;
    • d) archivio delle annotazioni disciplinari e delle sanzioni.

Rammentiamo che le disposizioni del DM 214 del 2017, che recepisce la Direttiva europea 2014/45/UE così come ora modificato, sono già in vigore dal 20/05/2018 con eccezione di quanto previsto dall’art. 16, mentre per gli impianti e le apparecchiature utilizzate per l’effettuazione della revisione, non conformi a quanto previsto dall’art. 11, possono essere utilizzati fino alla emanazione di nuove disposizioni dell’autorità competente, da adottarsi entro il 20/05/2023 ed infine salvo l’emanazione di nuove disposizioni da parte dell’autorità competente, i requisiti di cui all’allegato V relativi agli ORGANISMI DI SUPERVISIONE si applicano a partire dal 01/01/ 2023.

ALLEGATO

DM 214/2017 aggiornato alla data di pubblicazione della presenta notizia