CENTRI REVISIONE – Nota Motorizzazione con chiarimenti su controllo e procedure operative di revisione veicoli. Modificata esperienza per formazione come ispettore
28 Ottobre 2026

CENTRI REVISIONE – Nota Motorizzazione con chiarimenti su controllo e procedure operative di revisione veicoli. Modificata esperienza per formazione come ispettore

Autoriparazione

La Direzione Generale della Motorizzazione, a seguito delle risultanze dell’incontro con Confartigianato, ha recepito e approvato, dopo le ripetute sollecitazioni di Confartigianato ANARA – Autofficine Revisioni Autoveicoli, alcuni correttivi tecnici necessari per semplificare l’attività quotidiana dei centri di controllo, sempre nell’ottica di perseguire soluzioni che tutelino la professionalità dei centri senza compromettere la sicurezza stradale.

La DGM ha riscontrato positivamente alcune delle numerose istanze di chiarimento, rappresentate da parte di ANARA, in ordine alle procedure operative riguardanti la revisione dei veicoli, volte a semplificare e ottimizzare i tempi di esecuzione delle relative operazioni.

Rimandando il resto alla lettura del documento allegato, in particolare evidenziamo:

  • Freni: utilizzo del misuratore di sforzo alla leva – Per quanto attiene alla richiesta di omettere l’uso del trasduttore misuratore di sforzo (comunemente denominato misuratore di sforzo alla leva) durante la prova del freno di stazionamento, qualora il freno di soccorso risulti inglobato nel circuito del freno di servizio, l’utilizzo del misuratore di sforzo alla leva potrà essere omesso.
  • Figura dell’ispettore “sostituto”: impiego presso più sedi – Con riferimento alla richiesta di consentire l’utilizzo di ispettori presso più sedi appartenenti a consorzi o società che svolgono l’attività in diverse unità locali, contraddistinte dalla medesima partita IVA, la DGM afferma che l’evoluzione della normativa potrebbe, in futuro, consentire a uno stesso ispettore, inquadrato all’interno di un centro di controllo titolare di diverse sedi, di operare presso tutte le sedi in caso di necessità. Tuttavia, al momento tale opportunità non è percorribile, in quanto necessita di modifiche normative attualmente allo studio.
  • Formazione dell’ispettore: requisito dell’esperienza lavorativa – Con una modifica dell’accordo 65/CSR del 17/04/2029 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stata modificata la durata minima temporale del periodo di esperienza necessario per accedere al percorso formativo per essere ammessi all’esame di ispettore nel caso di candidati diplomati riducendolo il periodo da tre ad UN ANNO, mentre per i laureati e mantenuto a sei mesi. Si è in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di tale modifica affinché sia operativa e si presume che questa riduzione da tre anni ad un solo anno sarà operativa a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Anche i titoli di studio sono stati integrati e sono stati inseriti i diplomi rilasciati dagli Istituti Tecnologici Superiori ITS, afferenti alle aree tecnologiche “Mobilità sostenibile e logistica” e “Meccatronica”. Anche in questo caso si attende l’ufficialità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Resta aperto il dialogo con la Motorizzazione circa le criticità legate al Protocollo MCTCNet2 dove abbiamo richiesto con forza una semplificazione per quelle attività non coerenti con la sicurezza stradale.

La nota DGM, che potere trovare nell’allegato da scaricare in questa pagina, affronta i seguenti temi:

  1. Fonometro – Prova dell’avvisatore acustico
  2. Freni – Utilizzo del misuratore di sforzo alla leva
  3. MCTCNet2 – Tempi di attesa per l’esecuzione delle prove
  4. Figura dell’ispettore sostituto – Impiego presso più sedi
  5. Formazione dell’ispettore – Requisito dell’esperienza lavorativa
  6. Revisione dei motocicli e ciclomotori d’epoca
  7. Veicoli ibridi – Regime di rotazione del motore durante la prova dei gas di scarico

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