
CENTRI REVISIONE – Entro il 31 agosto 2025, obbligo di iscrizioni degli ispettori al nuovo Registro Unico degli Ispettori (RUI)
AutoriparazioneDal 16 giugno 2025 è ufficialmente operativa la nuova piattaforma online del RUI – Registro Unico degli Ispettori. Il (nuovo) RUI, è stato istituito dal Decreto Dirigenziale n. 198 del 9 giugno 2025, ed è finalizzato a raccogliere a livello nazionale tutte le informazioni relative agli ispettori autorizzati a svolgere revisioni tecniche su:
- veicoli leggeri (fino a 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva fino a 3,5 t);
- veicoli pesanti (massa complessiva superiore a 3,5 t).
Successivamente, si dovranno iscrivere anche gli ispettori abilitati ed ausiliari (personale in forza ed ex personale della motorizzazione che effettuano revisioni dei veicoli).
Il nuovo RUI, che sostituisce il precedente attivo dal 2022, fornirà ai singoli centri di revisione una più efficace gestione degli Ispettori che vi operano con un maggior coordinamento anche con le amministrazioni locali, prime tra tutte le province, inoltre dovrebbe essere lo strumento utile alla Pubblica Amministrazione per i controlli che è chiamata a svolgere e per la verifica di tutti i requisiti personali e professionali degli ispettori.
Come premessa importante si specifica che RUI sarà il domicilio digitale speciale dell’ispettore, e sarà quindi l’unico ed esclusivo canale all’interno del quale saranno inviate e ricevute le comunicazioni riguardanti l’iscrizione nel RUI, il suo mantenimento o la sua cancellazione, nonché gli esiti di eventuali procedimenti sanzionatori inflitti all’ispettore. In ogni caso ogni comunicazione ricevuta nel RUI è notificata anche alla PEC personale dell’ispettore.
Chi deve iscriversi
In questa prima fase operativa del RUI sono tenuti all’iscrizione indipendentemente che siano in attività o che non lo siano:
- gli ispettori ope legis abilitati prima del 31 agosto 2018;
- gli ispettori autorizzati per il modulo B, in pratica coloro che hanno superato l’esame dopo aver fatto la formazione iniziata dopo il 31/08/2018 (veicoli leggeri);
- gli ispettori autorizzati anche per il modulo C (veicoli pesanti).
ATTENZIONE: gli ispettori di cui ai punti 2) e 3) precedenti erano già registrati nel precedente RUI (gestito nel nostro caso dalla Direzione Generale Territoriale NORD EST) e quindi sono stati automaticamente migrati nel nuovo RUI e dovranno solo accedere al RUI per verificare i propri dati e ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti.
Diversamente tutti gli ispettori di cui al precedente punto 1) devono presentare la domanda di iscrizione al RUI entro il 31 agosto 2025.
Iscrizione al RUI – Come procedere
- Per chi si deve iscrivere (indicati sopra al punto 1) si deve accedere tramite il ilportaledellautomobilista > SERVIZI ON LINE > RUI REGISTRO UNICO ISPETTORI dove si trova una pagina di informazioni ed è possibile scaricare anche un manuale utente per guidare l’iscrizione e per orientarsi nell’utilizzo delle funzionalità disponibili e svolgere correttamente le operazioni previste. Per entrare nella procedura di iscrizione al RUI il percorso è il medesimo, ma si deve accedere autenticandosi per mezzo del proprio SPID (livello2) oppure tramite Carta di Identità Elettronica CIE inserendo le credenziali fornite al momento del rilascio di tale documento di identità.
Aggiornamento dell’iscrizione al RUI – Come procedere
- Per chi deve fare le verifiche oppure inserire gli aggiornamenti (indicati sopra ai punti 2 e 3) si deve accedere tramite ilportaledeltrasporto.it. Anche in questo caso ci si deve autenticare come sopra.
Soggetti che possono presentare la domanda di iscrizione
- direttamente l’ispettore per sé stesso (accedendo con SPID (livello2) oppure CIE)
- tramite l’impresa titolare dell’autorizzazione alle revisioni ma solamente per i propri ispettori (accedendo con le credenziali dell’impresa)
- tramite l’operato degli studi di consulenza automobilistica.
In futuro, ma non in questa prima fase, anche gli enti di formazione potranno iscrivere i propri corsisti ma solo dopo l’emanazione di un apposito provvedimento ministeriale e previa domanda di autorizzazione richiesta da ciascun ente.
Requisiti necessari per accedere alla procedura per l’iscrizione
Avere lo SPID (livello2) oppure con la CIE con le specifiche credenziali, ovviamente intestati all’ispettore (per chi è senza SPID si veda box alla fine);
Avere la propria firma digitale e al momento sono considerate idonee quelle di INFOCERT e di ARUBA (che sono quelle già in uso per gli ispettori di tipo C);
Avere una propria casella PEC, posta elettronica certificata;
Avere una propria casella PEO posta elettronica ordinaria che deve essere quella registrata con lo SPID.
ATTENZIONE: dopo l’accesso la procedura indicherà quali dati inserire e quali documenti caricare a seconda della tipologia di abilitazione posseduta. Una volta effettuato l’accesso il sistema mostrerà i dati i dati anagrafici recuperati dallo SPID chiedendo di integrare il campo della PEC e chiederà all’ispettore di indicare le tre cose che seguono:
- se si è ope legis oppure no (abilitato o autorizzato prima del 31 agosto 2018)
- se si è ispettori solo Modulo B oppure Modulo B + C
- se si è ispettori responsabili tecnici delle revisioni (quindi in attività) di officina mezzi leggeri oppure no
In base alle risposte di queste tre domande la procedura guiderà l’iscrizione chiedendo una serie di dati e in alcuni casi indicherà i documenti che devono essere caricati.
A titolo di esempio, citando il caso più comune, ovvero
Ispettore Ope legis, solo Modulo B, responsabile tecnico delle revisioni (quindi in attività), che si iscrive autonomamente.
si dovranno indicare questi dati
- inserire il proprio CODICE FISCALE (che tramite l’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente – ANPR saranno acquisiti tutti gli ulteriori dati anagrafici: nome e cognome; data e luogo di nascita; Comune e Provincia o Stato estero; indirizzo di residenza;
- inserire indirizzo PERSONALE di Posta Elettronica Ordinaria – PEO, deve essere quello dello SPID;
- inserire indirizzo PERSONALE di Posta Elettronica Certificata – PEC;
- inserire indicare il codice dell’officina se ispettori in attività, (potrebbe essere caricato automaticamente dal sistema);
- inserimento della data dell’attestato di frequenza del corso di aggiornamento (se già obbligati alla frequenza).
si dovranno caricare questi documenti in formato PDF:
- fornire certificato di firma digitale attiva, in pratica caricare un qualsiasi documento pdf formato digitalmente dal quale ricavare la data di scadenza, (al momento sono accettata quella di INFOCERT e ARUBA);
- attestato di frequenza del corso di aggiornamento;
- dichiarazione dei requisiti morali, di cui all’art. 240, c1, lettere da a) ad e) del Regolamento del CDS, che è disponibile pronta da compilare sul ilportaledellautomobilista.it.
Per gli altri casi si veda lo schema allegato.
Scadenze da ricordare
- 16/06/2025: attivazione piattaforma RUI
- 31/08/2025: termine per presentare l’istanza
- 01/11/2025: cessazione attività di ispettore per chi non risulta iscritto o aggiornato
ATTENZIONE: in caso di iscrizione o aggiornamento dopo il 31/08/2025, l’Amministrazione non garantisce il completamento del procedimento entro il 1° novembre, data oltre la quale sarà possibile operare solo se in stato “Attivo” sulla piattaforma.
Tempi di conclusione del procedimento di iscrizione al RUI
I tempi per concludere il procedimento relativa alle domande di iscrizione è di massimo 60 giorni, decorsi i quali la domanda di iscrizione, se non formalmente rigettata, è da intendersi accolta. Durante questi 60 giorni i termini possono essere sospesi per la formale richiesta di integrazioni, questa richiesta deve essere inviata al domicilio digitale speciale dell’ispettore il che significa esclusivamente nella piattaforma RUI. Se l’istanza non è integrata come richiesto nei tempi previsti, la stessa è respinta.
Sono 30 i giorni per concludere una procedura di aggiornamento sempre con le modalità indicate sopra.
Cosa succede dal 1° novembre 2025 se un ispettore non ha completato la propria iscrizione
Agli ispettori non presenti nel RUI, oppure con iscrizione non completa o con dati non aggiornati (ad esempio validità della firma digitale scaduta) sarà automaticamente posto lo stato di “non attivo”.
Questo comporta l’immediato blocco della firma digitale dell’ispettore presso il CED, e questo impedisce al centro revisioni di operare se c’è un ispettore solo. Una condizione che, se non sanata rapidamente, può mettere in ginocchio l’intera attività.
Obbligo di mantenere i dati aggiornati
Tutti gli ispettori iscritti al RUI devono mantenere autonomamente aggiornate le seguenti informazioni:
- firma digitale (ad oggi INFOCERT o ARUBA);
- attestati di formazione di aggiornamento;
- eventuale passaggio da modulo B a C.
- assicurazione obbligatoria (solo modulo C);
- dichiarazioni su conflitti di interesse (solo modulo C);
Formazione e aggiornamenti
L’aggiornamento formativo è obbligatorio e ha validità triennale.
Scadenze:
- Ispettori ope legis abilitati prima del 31/12/2010 devono aver già effettualo l’aggiornamento entro il 31/03/2025;
- Ispettori ope legis abilitati tra il 01/01/2011 e il 31/08/2018 devono concludere l’aggiornamento entro il 31/12/2025;
- Ispettori tecnici ope legis che hanno completato il corso di aggiornamento con data attestato entro il 31/08/2022 devono concludere l’aggiornamento entro termine triennale calcolato dalla data dell’attestato del corso;
- Altri ispettori (modulo B o C) aggiornamento entro 3 anni dalla data di superamento dell’esame del modulo abilitativo o dalla data dell’attestato di frequenza al corso di aggiornamento.
ATTENZIONE: tutti i successivi corsi di aggiornamento deve essere frequentati solamente nei 6 mesi precedenti la scadenza triennale.
Assistenza per l’applicazione RUI
Portale per l’iscrizione, istruzioni, e dichiarazioni da scaricare: ilportaledellautomobilista.it
Portale da usare una volta iscritti: ilportaledeltrasporto.it
L’Assistenza agli utenti Cittadini: call center MIT Cittadini, al numero 800 23 23 23, email: uco.dgmot@mit.gov.it
Per un Ispettore è disponibile anche: Customer portal
Nell’area riservata, sono disponibili una sezione FAQ nella categoria “Revisioni/Collaudi” sul Customer Portal e i Video Tutorial disponibili nella sezione Guide e Manuali->Tutorial.
Questo decreto lascia aperte molte questioni per le quali Confartigianato ha richiesto un incontro urgente col Ministero per una completa ridefinizione del programma di formazione degli ispettori e delle scadenze previste dal decreto, al fine di evitare il rischio di un blocco dell’attività delle imprese e dell’erogazione del servizio revisioni all’utenza. SEGUITE LE NOSTRE COMUNICAZIONI PER ESSERE AGGIORNATI PER GLI SVILUPPI.
IL PUNTO SPID DI CONFARTIGIANATO IMPRESE VERONAConfartigianato Imprese Verona ha il “Punto SPID”, tramite il quale fornisce il servizio di richiesta e ottenimento dello SPID, a disposizione di chiunque, imprese e privati cittadini. Il servizio è a pagamento, con tariffa di favore per gli Associati Confartigianato. Tel. 0459211555 e-mail: info@confartigianato.verona.it |
Per informazioni: Luca Baldani Guerra
tel. 0459211555
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