AUTORIPARAZIONE – Targa prova: le autorizzazioni scadute il 29 giugno potranno essere rinnovate entro il 31 dicembre
2 Novembre 2022

AUTORIPARAZIONE – Targa prova: le autorizzazioni scadute il 29 giugno potranno essere rinnovate entro il 31 dicembre

Autoriparazione

Con una propria circolare del 24 ottobre 2022, prot. n. 332339, il Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili interviene in merito alla circolazione di prova dei veicoli, in particolare per quanto riguarda il rinnovo a seguito di scadenza periodica.

In sintesi, le autorizzazioni alla circolazione in prova in scadenza tra il 31.12.2020 e il 31.3.2022, che per effetto delle disposizioni emergenziali dovute al COVID-19 hanno mantenuto validità fino al 29.6.2022, possono essere rinnovate fino al 31.12.2022, data oltre la quale gli interessati potranno richiedere esclusivamente il rilascio di una nuova autorizzazione.

La nota del ministero chiarisce anche che, in fase di rinnovo, non è richiesta la necessità di comprovare il pagamento della tassa annuale regionale per la circolazione (bollo) né la sussistenza di una valida copertura assicurativa RCA, trattandosi di adempimenti connessi all’utilizzo dell’autorizzazione stessa e che, pertanto, attengono al regime delle responsabilità ricadenti sull’intestatario dell’autorizzazione.

Si ricorda che l’autorizzazione per la circolazione di prova è ora consentita per effettuare prove tecniche, anche a fini di vendita, sia per prototipi non ancora omologati e per veicoli nuovi di fabbrica non ancora immatricolati, ma anche nel caso di veicoli già immatricolati e anche se non in regola con gli obblighi di revisione.

Focus sul bollo auto in Veneto per targhe prova

Il pagamento è una tassa fissa annua da pagare entro il 31 gennaio di ogni anno, con validità 12 mesi e scadenza 31 dicembre, l’importo della tassa fissa varia in base alla classe del veicolo, come da tabella che segue.

Targhe prova (importo annuale)

Classe veicoli Importo
Autoveicoli € 207,02
Ciclomotori € 21,02
Motoveicoli € 31,05

Al fine di evitare l’obbligo di rinnovare la tassa, il contribuente che preveda di non utilizzare le targhe prova dovrà restituire le stesse all’ufficio provinciale della Motorizzazione entro il 31 dicembre dell’anno già coperto da pagamento.

Si informa che per le targhe prova degli autoscafi dal 2001 nulla è dovuto, atteso che la tassa per gli autoscafi è stata soppressa dalla medesima data.

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