
AUTORIPARAZIONE – Emanato il decreto sulle modalità di installazione degli alcolock. Speri: “Servono chiarimenti su numerosi aspetti”
AutoriparazionePubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 2 luglio 2025, del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, riguardante caratteristiche e modalità d’installazione del dispositivo di misurazione del tasso alcolemico “Alcolock”. Questo dispositivo, lo ricordiamo, è previsto da una nuova sanzione accessoria per chi sia stato trovato alla guida in stato di ebbrezza e, a proprie spese, dovrà installarlo sul proprio veicolo affinché ne impedisca l’avviamento in caso di tasso alcolemico superiore a zero.
Il decreto MIT non specifica in modo diretto le fattispecie in cui scatta l’obbligo di installazione, ma con riferimento al Codice della Strada (articolo 186 come modificato a fine novembre 2024 dalla legge 177) è previsto l’obbligo di guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436 per i conducenti la cui patente di guida reca i codici unionali “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL’USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli”.
ATTENZIONE! Tale obbligo vige SOLAMENTE quando sulla patente sono riportati CONGIUNTAMENTE sia il codice 68 e sia il codice 69.
Diversamente, coloro che hanno il SOLO codice 68, che è una prescrizione della Commissione Medica Locale ma non a seguito di sentenza di condanna, non hanno l’obbligo di installare l’alcolock
L’obbligo dell’alcolock scatta per coloro che hanno una sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza:
- con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l e in questa ipotesi l’obbligo di utilizzo risulta pari a 2 anni.
- con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e in questo secondo caso l’obbligo di impiego dell’alcolock è per almeno 3 anni, salva l’eventuale estensione decisa dalla Commissione Medica Locale
L’installazione dell’alcolock è a cura e spese del condannato ed è relativa a tutti i veicoli che intende condurre.
Il Decreto ora impartisce disposizioni attuative per quanto concerne caratteristiche, modalità di installazione e disinstallazione, funzionamento del dispositivo, obblighi del fabbricante, etc.
All’art. 5 del decreto è indicato che il fabbricante dell’alcolock individua gli installatori autorizzati al montaggio dei propri dispositivi, comunicandolo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, solamente tra le sole officine autorizzate a svolgere le attività di meccatronica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122.
Il dispositivo alcolock può essere installato sui veicoli delle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2 e N3 omologati o non omologati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2021/1243 che ha integrato il Regolamento (UE) 2019/2144 e per i quali il fabbricante dell’alcolock ha previsto specifiche istruzioni per l’installazione riferite a quel tipo di veicolo nel rispetto della norma EN 50436.
Il fabbricante dei dispositivi dovrà trasmettere al MIT tutte le informazioni sui modelli di alcolock, corredati della documentazione richiesta dal decreto, nonché i fac-simile dei certificati di taratura e l’elenco dei modelli di veicoli sui quali possono essere installati.
Spetta sempre ai fabbricanti del dispositivo autolock il compito di fornire le istruzioni per l’installazione e per l’uso e per la manutenzione del dispositivo, nonché comunicare al MIT l’elenco delle officine di autoriparazione meccatronica che installeranno i propri dispositivi.
Il MIT – Direzione generale per la Motorizzazione dovrà poi pubblicare sul Portale dell’automobilista la documentazione inviata dal fabbricante inerente agli autoriparatori autorizzati all’installazione e l’elenco dei modelli di veicoli sui quali può essere installato ciascun dispositivo alcolock (ad oggi non è pubblicato nulla)
Tale decreto lascia aperti numerosi dubbi sulla sua applicazione: a seguire segnaliamo quelli che, come Confartigianato Autoriparazione Verona, riteniamo necessitino di chiarimenti.
Di seguito gli aspetti principali elencati dal Presidente di Confartigianato Autoriparazione Verona, Massimo Speri
- Il decreto indica che l’installazione sia prevista per i veicoli indicati all’articolo 3 per i quali esiste una predisposizione (i più recenti) o la possibilità di installare una predisposizione su indicazioni del costruttore, non per tutti i veicoli. Quindi la cosa pare non applicabile a tutto il parco circolante, impedendo quindi la guida a chi ha la limitazione “no alcool” oppure “obbligo alcolock” qualora abbia un veicolo datato.
- Il decreto non impone l’installazione sulle moto, ma solamente su autovetture, bus piccoli e grandi ed ogni tipo di autocarro.
- L’alcolock installato sul veicolo dà il consenso all’uso del veicolo solamente quanto il risultato è ZERO alcol indipendentemente di chi è alla guida, conseguentemente qualsiasi conducente, quindi anche quelli non soggetti alla limitazione, per usare il veicolo, deve soddisfare il requisito di ZERO alcol anche nel caso di uso di farmaci alcolici o di tasso alcolico nei limiti accettabili ai sensi del Codice della Strada.
- Da ultimo, ma non per importanza, è la previsione che siano i costruttori di alcolock ad identificare gli autoriparatori per l’installazione, mentre come categoria riteniamo che siano gli autoriparatori che debbano scegliere la marca del dispositivo da installare.
Riteniamo che a breve sarà emessa una o più circolari da parte dei ministeri coinvolti e quindi torneremo sull’argomento.
In allegato il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale con tutti i dettagli.
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