MOBILITA' – Proroga dei termini per le abilitazioni alla guida: patenti e certificati
28 Luglio 2021

MOBILITA’ – Proroga dei termini per le abilitazioni alla guida: patenti e certificati

AttualitàTrasporti - Logistica - Mobilità

Con la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza si sono attivati una serie di automatismi che, a loro volta, hanno come effetto la proroga delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità.

In termini generali, tutti i certificati, attestati, permessi e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza: quindi fino al 31/03/2022.

A completamento della normativa italiana, ed in un certo senso a “complicare” la situazione, si devono considerare anche gli effetti della norma comunitaria (Reg. UE 2021/267 omnibus) e gli altri accordi internazionali multilaterali come quelli relativi all’ADR.

Al fine di riordinare le informazioni relative ai documenti di propria competenza, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha emesso una circolare che di seguito si sintetizza per punti (si veda in ogni caso la circolare allegata).

 

PATENTI DI GUIDA

Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, con le patenti rilasciate in Italia

e

per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio (***), la validità delle patenti è così prorogata:

SCADENZA ORIGINARIA SCADENZA PROROGATA
1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*)
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 1° luglio 2021 (*)
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**)

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/698 e, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/267;

(***) per completezza espositiva si rappresenta che:

alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal Regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti;

la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del Regolamento 2021/267, Di tutto ciò è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:

SCADENZA ORIGINARIA SCADENZA PROROGATA
31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021 31 marzo 2022 (*)
1° giugno 2021 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**)
1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021 (***) 31 marzo 2022

 (*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e smi.: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni UE;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/267

(***) le patenti in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale.

LE PROROGHE RELATIVE ALLE PATENTI DEVONO ESSERE INTESE COME RIFERIMENTO ALLA ABILITAZIONE ALLA GUIDA, NON QUALE DOCUMENTO DI IDENTITA’ O DI RICONOSCIMENTO.

 

PROVA DI CONTROLLO DELLE COGNIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA PATENTE DI GUIDA:

  • per le domande presentate entro l’anno 2020, entro il 31/12/2021;
  • per le domande presentate dal 01/01/2021 al 31/12/2021, data di cessazione dello stato di emergenza, entro un anno dalla data di presentazione della domanda.

E’ conseguentemente prorogata la validità anche della “richiesta patente”.

Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, foglio rosa in scadenza tra il 31/01/2020 ed il 31/12/2021, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza (al 31/03/2022). Le disposizioni si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida;

ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” ha data di scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 31/12/2021, prorogato al 31/03/2022, a decorrere dal 01/04/2022 hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.

 

CQC CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE

CAP CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia

e

per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio (***), la validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:

SCADENZA ORIGINARIA SCADENZA PROROGATA
1° febbraio 2020 –31 maggio 2020 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (*)
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 1° luglio 2021 (*)
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**)

 (*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/698 e, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/267; (***) per completezza espositiva si rappresenta che:

nessuno degli Stati membri, ha beneficiato della giusta facoltà riconosciuta dal Regolamento 2020/698 di non adottare le proroghe su esposte;

secondo Regolamento 2021/267, alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dai regolamenti in parola, potrebbero decidere di non adottate le proroghe su esposte o potrebbero aver avuto autorizzazione ad adottarle con modalità differenti. Del che è dato conto nelle pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:

SCADENZA ORIGINARIA SCADENZA PROROGATA
31 gennaio 2020 – 31 maggio 2021 31 marzo 2022 (*)
1° giugno 2021 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria (**)
1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021 (***) 31 marzo 2022

(*) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e smi: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni UE;

(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/267;

(***) le CQC in scadenza nel mese di luglio 2021 rientrano nel campo di applicazione solo della normativa nazionale

 

GLI ALTRI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, ecc.), in scadenza tra il 31/01/2020 ed il 31/12/2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 31/03/2022, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità.

Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31/01/2020 e 31/12/2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, e quindi fino al 31/03/2022.

Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della CQC – da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino – non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021. Il titolare della CQC – per il quale la scadenza del predetto termine biennale ricade nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021 ed è prorogata al 31/03/2022 -, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei 791 giorni successivi alla scadenza dei due anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

 

CFP ADR

Attestati dei corsi per il conseguimento dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, o per il loro rinnovo in scadenza tra il 31/01/2020 ed il 31/12/2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 31/03/2022

ATTENZIONE; IN MATERIA DI ADR SI DEVE DISTINGUERE:

CONDUCENTI CFP ADR

  • per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/12/2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 31/03/2022;
  • se in scadenza tra il 01/03/2020 ed il 30/09/2021 conservano la loro validità fino al 30/09/2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M333, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ed hanno superato l’esame prima del 01/10/2021.

CONSULENTI ADR

Per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:

  • per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31/01/2020 ed il 31/12/2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi allo stato fino al 31/03/2022. Conseguentemente i titolari di tali abilitazioni hanno diritto a sostenere gli esami, utilmente prenotati prima e sostenuti entro il 31/03/2022, con le solite modalità previste per il rinnovo dell’abilitazione;
  • se in scadenza tra il 01/03/2020 ed il 30/09/2021 conservano la loro validità fino al 30/09/2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M334, esclusivamente nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame prima del 01/10/2021.

 

ATTESTAZIONI SANITARIE

Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31/01/2020 ed il 31/12/2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 31/03/2022. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31/01/2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.

Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31/01/2020 ed il 31/12/2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, e quindi fino al 31/03/2022. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31/01/2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.

I certificati medici, rilasciati dai sanitari da allegare ad un’istanza di conseguimento della patente di guida o di un KA o KB, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) ricade tra il 31/01/2020 ed il 31/12/2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 31/03/2022.

I permessi provvisori di guida ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31/01/2020 ed il 31/12/ 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza e quindi fino al 31/03/2022.

 

Si sottolinea che, coerentemente con le proroghe fin qui esposte, è conseguentemente prorogato il tempo di validità della domanda presentata, di cui al paragrafo C) della circolare n. 81 del 1992.

ALLEGATI

Circolare MiMS

Tabella ripilogativa MiMS