
MOBILITÀ – Ecco cos’è e in che casi si applica la “sospensione breve” della patente
AttualitàTrasporti - Logistica - MobilitàLa “sospensione breve” della patente è sanzione accessoria che viene comminata a chi commette infrazioni gravi ed ha meno di 20 punti sulla patente, ed è stata introdotta dall’art. 218-ter del Codice della Strada.
Tale sospensione breve della patente ha una durata differenziata come segue:
- 7 giorni se si hanno tra 10 e 19 punti sulla patente.
- 15 giorni se si hanno meno di 10 punti.
Se però l’infrazione commessa ha causato un incidente (anche non grave, come un’uscita di strada, senza particolari conseguenze), in caso di intervento delle Forze dell’Ordine, la sospensione raddoppia.
La possibilità di “usufruire” della sospensione breve al posto di quella ordinaria è solamente nel caso di infrazione contestata subito dagli agenti, non nei casi di rilevazione elettronica: in questi casi la sospensione è quella ordinaria di maggiore durata.
Le principali e più comuni infrazioni che portano alla sospensione della patente sono le seguenti:
- Passaggio con semaforo rosso (art. 146 C.d.S.).
- Guida contromano (art. 143 C.d.S.).
- Sorpasso vietato (art. 148 C.d.S.).
- Mancato rispetto dell’alt della polizia (art. 192 C.d.S.).
- Uso del cellulare alla guida senza vivavoce (art. 173 C.d.S.).
- Mancata precedenza (art. 145 C.d.S.).
- Guida senza cinture di sicurezza o casco (art. 172-171 C.d.S.).
- Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose (art. 174 C.d.S.)
Con riferimento alla normativa della durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, il Ministero dell’Interno, in risposta ad un quesito, ha chiarito che la sospensione della patente si applica anche per le violazioni dell’art. 174 co. 6, del citato Codice (sforamento superiore al 20% dei tempi di guida e riposo dei conducenti professionali), commessa in epoca anche precedente al controllo ed accertata attraverso la carta del conducente o il foglio di registrazione.
Questo perché il conducente è identificato al momento della commissione dell’illecito.
Rimane esclusa, invece, la possibilità di applicare la sospensione breve quando il trasgressore è identificato in un momento successivo, sia alla commissione, sia all’accertamento, sia alla contestazione della violazione, come avviene nei casi di cui si verifica la mancata presentazione all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito, agli uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, con riferimento al sistema della parente a punti. In ogni caso, il punteggio da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione e della durata della sospensione breve è quello risultante nell’archivio nazionale patenti al momento dell’accertamento.
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