COVID-19 – Congedi parentali e bonus baby sitter: le informazioni utili in attesa delle circolari INPS
AttualitàPatronato INAPASi riepilogano di seguito le indicazioni di cui al Decretp Legge n. 30 del 13/03/2021 relativamente a congedi parentali e bonus baby sitting, suddividendo per categorie di lavoratori potenzialmente interessati. Va chiarito che siamo in attesa delle circolari INPS, perché quanto indicato nel Decreto non è esaustivo e rimangono zone d’ombra sul bonus baby sitting relativamente a diversi aspetti. Non appena vi saranno certezze ne daremo tempestiva comunicazione.
Le misure in questione riguardano i periodi corrispondenti in tutto o in parte
- alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
- alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio
- alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Lavoratori dipendenti conviventi con il figlio minore
Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione
dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Per tali periodi di congedo parentale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e la copertura figurativa della contribuzione.
Eventuali periodi di congedo parentale fruiti dal 01/01/2021 possono essere convertiti nel congedo di cui sopra, se ve ne sono i requisiti, su domanda dell’interessato.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari
Per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi di cui sopra. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia. Il bonus e’ erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. Il bonus baby sitting può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo parentale.
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo parentale o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del congedo parentale o del bonus baby sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui sopra.
Riassumendo
I lavoratori dipendenti non collocati in smart working potranno richiedere solo il congedo parentale al 50%; i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla gestione separata potranno richiedere solo il bonus baby sitting; i lavoratori dipendenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e del settore sanitario potranno optare per l’una o per l’altra misura.
I benefici di cui sopra sono riconosciuti nel limite di spesa di 282,8 milioni di euro per l’anno 2021. Le modalità operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono stabilite dall’INPS. Qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Siamo in attesa delle circolari attuative Inps relativamente alle modalità di invio delle domande e soprattutto per chiarimenti relativi a chi potrà svolgere prestazioni di baby sitting e se tali compensi avranno parziali o totali incompatibilità con determinate tipologie di pensione (es. quota 100, reversibilità, assegni ordinari di invalidità) al pari di altri redditi.
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Per informazioni:
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