COVID-19 – Decreti anti-Covid a raffica: con la dose booster no a quarantena, il super pass anche sui bus
AttualitàIl Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, nella serata di mercoledì 29 dicembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il provvedimento non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non appena lo sarà aggiorneremo la presente notizia con le eventuali modifiche e con l’allegato.
AGGIORNAMENTOIl Decreto Legge n. 229 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata di giovedì 30 dicembre 2021 ed è quindi in vigore dal giorno successivo, venerdì 31 dicembre 2021. Alleghiamo il testo ufficiale pubblicato in GU. |
Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Inoltre, al momento NON è stata prevista l’estensione del green pass rafforzato ai lavoratori del settore pubblico e privato.
Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Il green pass rafforzato sarà necessario per accedere anche ai mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale. Si ritiene che tale previsione si applichi anche agli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ma occorrerà attendere la pubblicazione della norma per averne conferma.
Quarantena
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze impianti sportivi
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.