Nuova ordinanza del Governatore Zaia: cade l'obbligo di mascherina all'aperto. Confermati i protocolli per le attività
30 Maggio 2020

COVID-19 – Nuova ordinanza del Governatore Zaia: cade l’obbligo di mascherina all’aperto. Confermati i protocolli per le attività

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Nella serata di ieri, venerdì 29 maggio, è stata pubblicata la nuova ordinanza regionale che il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, aveva presentato nel pomeriggio: la numero 55, che governerà la “Fase 2” dall’1 al 14 giugno, con quest’ultima data che corrisponderà alla scadenza del Dpcm 17 maggio 2020, a cui probabilmente seguiranno nuove indicazioni a livello nazionale.

Due gli ambiti principali che l’ordinanza disciplinerà a partire da lunedì: il tema degli spostamenti e delle misure di comportamento individuali (mascherine e distanziamento) per la prevenzione del contagio, e la questione delle attività economiche e sociali con il rimando ai relativi protocolli di sicurezza da rispettare.

La novità “socialmente” più rilevante riguarda il fatto che non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto, ma sarà fatto obbligo del loro utilizzo solo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, così come all’aria aperta, quando si verifichino circostanze nelle quali “continuativamente” non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Ciò vale solo per i soggetti che non siano tra loro conviventi. Inutile sottolineare che la scelta di continuare ad indossare la mascherina in luoghi aperti rimane una facoltà delegata a scelta personale.

Rimangono “vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi”.

Per quanto riguarda le Attività economiche e sociali sono state confermate tutte le attività già riaperte con i precedenti provvedimenti, con l’aggiunta delle “strutture termali, piscine termali, centri benessere”, anche nel caso in cui siano inserite in “strutture ricettive”. Tutte le attività devono ovviamente e necessariamente riferirsi all’allegato 1 dell’ordinanza, contenente le schede, suddivise per attività, che riportano i protocolli di sicurezza da applicare. Anche in questo, caso, ad esempio per acconciatori, estetisti, tatuatori, imprese del verde, ecc. le linee guida non hanno subito variazioni.

A seguire le attività per le quali sono allegati i protocolli:

  • RISTORAZIONE
  • ATTIVITÀ TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)
  • STRUTTURE RICETTIVE
  • SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati e mercatini degli hobbisti)
  • UFFICI APERTI AL PUBBLICO
  • PISCINE
  • PALESTRE
  • MANUTENZIONE DEL VERDE
  • MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE
  • STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
  • RIFUGI ALPINI
  • ATTIVITÀ FISICA ALL’APERTO
  • NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE
  • INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO
  • AREE GIOCHI PER BAMBINI
  • CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
  • FORMAZIONE PROFESSIONALE
  • CINEMA E SPETTACOLI
  • PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO
  • SAGRE E FIERE
  • SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
  • STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE
  • PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci) e GUIDE TURISTICHE

L’Ordinanza integra le linee guida regionali già pubblicate e in particolare, a partire dal 1 giugno 2020:

  1. È fatto obbligo, nel territorio regionale, di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. In sostanza nulla cambia per l’uso delle mascherine nei luoghi di lavoro e durante gli spostamenti lavorativi.
  2. Al posto dei guanti monouso (All. n. 1 all’Ordinanza), in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, viene privilegiata la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idro-alcolica, sia per clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).
  3. Possono riaprire i Centri Benessere (All. n. 1 all’Ordinanza) con le seguenti condizioni:
    • Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
    • Inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) e alla sauna. Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo se inserite come servizio esclusivo per le camere per gli ospiti.
    • Per i clienti, uso obbligatorio della mascherina nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla struttura.
  4. La formazione obbligatoria in materia di sicurezza del lavoro di cui al d.lgs. n. 81/08 è possibile in presenza, anche per quanto riguarda la parte pratica dei corsi, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio, operanti nella singola azienda.
  5. Nella ristorazione, nei Servizi alla Persona (Tatuatori compresi), negli Uffici aperti al pubblico, nelle strutture termali e centri benessere è richiesto di favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.

Le Linee Guida, di cui all’Allegato n. 1, introducono anche una nuova scheda relativa al Noleggio veicoli e altre attrezzature, ma di fatto le misure di sicurezza rimangono invariate.