COVID-19 – Decreto Legge “Natale”: contributi a fondo perduto per il settore della ristorazione, comprese pasticcerie e gelaterie
AlimentazioneContributi a fondo perduto per le attività chiuse per legge a seguito delle ulteriori disposizioni restrittive introdotte con il decreto legge “Natale” (n. 172 del 18/12/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del medesimo giorno ed in vigore dal 19 dicembre u.s.: si tratta, in particolare, dei servizi di ristorazione, per effetto delle chiusure obbligatorie previste per il periodo 24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, che vede l’Italia “rossa” o “arancione” (ai sensi del “calendario” previsto dall’articolo 1 del medesimo decreto legge).
Il nuovo contributo è riconosciuto ai soggetti che al 19 dicembre 2020 hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del DPR 633/72, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella seguente tabella (Allegato 1 al decreto in commento):
CODICE ATECO (56 – ATTIVITA’ DEI SERIVZI DI RISTORAZIONE) Allegato 1 D.L. 172/2020 |
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561011 | Ristorazione con somministrazione |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561020 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
561030 | Gelaterie e pasticcerie |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042 | Ristorazione ambulante |
561050 | Ristorazione su treni e navi |
562100 | Catering per eventi, banqueting |
562910 | Mense |
562920 | Catering continuativo su base contrattuale |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
Tale contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020.
Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del “primo” contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. DL “Rilancio”), che non abbiano restituito il predetto ristoro.
L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi di tale decreto e, in ogni caso, non può essere superiore a 150.000 euro.
Il contributo sarà corrisposto automaticamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. Non è quindi necessario presentare alcuna istanza.
La disposizione agevolativa prevede inoltre che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi da 7 a 14, del DL 34/2020. Sono quindi applicabili anche al contributo in esame le disposizioni in materia di sanzioni e controlli del precedente contributo. Inoltre, il contributo a fondo perduto in esame non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR (per effetto del richiamo operato al comma 7 dell’articolo 25 citato).
Anche la presente agevolazione, concorre (analogamente alle altre misure agevolative in materia di COVID-19) al limite di 800.000 euro previsto per impresa (Comunicazione Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020)1863 final).
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