MOBILITA' – Prorogato lo stato di emergenza, il MiMS aggiorna le scadenze per il rinnovo dei documenti di guida (patenti certificati e CQC) e revisioni veicoli
30 Dicembre 2021

MOBILITA’ – Prorogato lo stato di emergenza, il MiMS aggiorna le scadenze per il rinnovo dei documenti di guida (patenti certificati e CQC) e revisioni veicoli

AttualitàAutoriparazioneTrasporti - Logistica - Mobilità

La proroga, o meglio l’allungamento dello stato di emergenza dovuto alla pandemia, ha fatto slittare nuovamente i termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma. Una circolare del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, infatti, stabilisce che le patenti italiane con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 saranno valide fino al 29 giugno 2022.

La medesima nota ministeriale avvia una ricognizione della proroga dei termini, non ancora scaduti, per effettuare la revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, anche considerando il Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. “Omnibus II”

In allegato lo schema completo a cui si rimanda, con la raccomandazione di considerare che le proroghe vigenti nel territorio nazionale non coincidono con quelle ancora vigenti nell’Unione Europea o SEE.

Relativamente alle revisioni si ricorda che non sono presenti novità rispetto a quanto indicato precedentemente.

Riepilogando brevemente:

PATENTI

Le patenti italiane con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 saranno valide fino al 29 giugno 2022.

Per guidare negli altri Stati della Ue restano le proroghe già in vigore. Quindi le patenti italiane con scadenza tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020 saranno valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale; quelle in scadenza tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020 erano valide fino al 1° luglio 2021; quelle tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 fino a 10 mesi dopo la scadenza normale.

CQC

Per la circolazione sul suolo nazionale, la validità dei documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia, è così prorogata:

  • data originaria di scadenza della validità tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022: proroga al 29 giugno 2022.

Per la circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio la validità degli stessi documenti (CQC) è così prorogata:

Scadenza originaria Scadenza prorogata
1° febbraio 2020 –31 maggio 2020 13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria
1° giugno 2020 – 31 agosto 2020 1° luglio 2021 (cessato effetto)
1° settembre 2020 – 30 giugno 2021 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

 

REVISIONE VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

CATEGORIA VEICOLI MESE DI SCADENZA REVISIONE PROROGA DELLA SCADENZA
M, N, O3, O4, T5 febbraio 2021 31 dicembre 2021
M, N, O3, O4, T5 marzo 2021 31 gennaio 2022
M, N, O3, O4, T5 aprile 2021 28 febbraio 2022
M, N, O3, O4, T5 maggio 2021 31 marzo 2022
M, N, O3, O4, T5 giugno 2021 30 aprile 2022

Le proroghe sono disposte dal Regolamento 2021/267 e quindi sono valide in Italia ed in tutto il territorio UE.

Come già segnalato in precedenza, facciamo notare che non sono prorogate le scadenze dei veicoli L (sinteticamente ciclomotori e motocicli anche con più di 2 ruote) e rimorchi O1 e O2 (rimorchi per il trasporto di attrezzature turistico sportive – TATS – come porta imbarcazioni, carrelli tenda, roulotte e per i rimorchi trasporto cose fino a 750 kg se O1 e 3.500 kg se O2).