AUTOTRASPORTO – Scadenze proroghe abilitazioni per trasporto su strada di merci pericolose ADR: il 29 luglio per l’Italia, il 31 settembre per i Paesi firmatari di specifici accordi
Trasporti - Logistica - MobilitàIl Ministero dell’Interno, in data 14 aprile 2021, con una specifica circolare, ha trattato della proroga dei termini di scadenza di titoli abilitativi connessi alle merci pericolose in regime ADR sia sotto il profilo delle proroghe vigenti in Italia, per i titoli italiani, sia delle proroghe a valore in campo internazionale.
In sintesi, oltre alla vigenza della proroga italiana dei termini di validità dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, previste dall’art. 103, comma 2 del decreto legge 18/2020, quindi anche dei titoli rilasciati ai sensi dell’ADR, sono attive anche proroghe internazionali per effetto di due accordi internazionali multilaterali ADR, ai quali l’Italia ha aderito il 23 marzo 2021.
Nello specifico si tratta dei seguenti accordi:
- M333, il quale prevede che in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADR 8.2.2.8.2 I CERTIFICATI DI FORMAZIONE DEI CONDUCENTI (CFP) necessari per il trasporto di merci pericolose, in scadenza nel periodo compreso tra il 01/03/2020 e il 01/09/2021, rimangono validi fino al 30/09/2021;
- M334, il quale prevede che in deroga a quanto previsto nel paragrafo ADR 1.8.3.16.1, I CERTIFICATI PER I CONSULENTI PER LA SICUREZZA, in scadenza nel periodo compreso tra il 01/03/2020 e il 01/09/2021, rimangono validi fino al 30/09/2021.
Pertanto, i conducenti e i consulenti che hanno il certificato di formazione o di consulenza scaduto nel periodo sopra indicato, potranno continuare ad eseguire il trasporto di merci e svolgere l’attività di consulenza nelle imprese sino al 30 settembre 2021.
Gli accordi hanno validità per i trasporti nazionali e per l’attività di consulenza all’interno dei territori dei Paese firmatari degli accordi e per i trasporti internazionali tra i medesimi Paesi. Pertanto, i conducenti titolari di certificato di formazione professionale rilasciato da un Paese firmatario dell’accordo M333, potranno beneficiare della proroga di validità anche per la circolazione sul territorio italiano e viceversa.
In sintesi, le proroghe definite con gli accordi internazionali per ADR devono essere coordinate con analoghe misure adottate in Italia.
La proroga italiana prevede che i titoli con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, è prorogata sino ai novanta giorni successivi alla stessa data di cessazione dello stato di emergenza, quindi, ad oggi, fino al 29 luglio 2021.
La norma nazionale e gli accordi internazionale ADR sono pienamente vigenti, pertanto, troverà applicazione l’ipotesi più favorevole, come di seguito indicato:
- SUL TERRITORIO ITALIANO la validità dei certificati EMESSI IN ITALIA che hanno scadenza nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 29/02/2020, solo ai fini dell’utilizzo sul territorio nazionale, è prorogata fino al 29 luglio 2021;
- NEI PAESI CHE HANNO SOTTOSCRITTO GLI ACCORDI M333 e M334 la validità dei certificati EMESSI IN TALI PAESI con scadenza nel periodo compreso tra il 01/03/2020 e il 01/09/2021, è prorogata fino al 30/09/2021 ed è riconosciuta in tutti i Paesi che hanno sottoscritto gli accordi ADR M333 e M334.
PAESE | FIRMA | ACCORDO M333 | ACCORDO M334 |
Germania | 25/01/2021 | SI | SI |
Grecia | 26/01/2021 | SI | SI |
Repubblica Ceca | 26/01/2021 | SI | SI |
San Marino | 26/01/2021 | SI | NO |
Slovenia | 26/01/2021 | SI | SI |
Irlanda | 27/01/2021 | SI | SI |
Slovacchia | 28/01/2021 | SI | SI |
Norvegia | 29/01/2021 | SI | SI |
Svezia | 03/02/2021 | SI | SI |
Polonia | 09/02/2021 | SI | SI |
Paesi Bassi | 10/02/2021 | SI | SI |
Finlandia | 15/02/2021 | SI | SI |
Portogallo | 17/02/2021 | SI | SI |
Federazione Russa | 18/02/2021 | SI | SI |
Danimarca | 24/02/2021 | SI | SI |
Ungheria | 25/02/2021 | SI | SI |
Lettonia | 09/03/2021 | SI | SI |
Italia | 23/03/2021 | SI | SI |
Serbia | 23/03/2021 | SI | SI |
Segnaliamo che, limitandoci ai paesi confinanti, queste proroghe ADR non sono efficaci in Francia, Svizzera e Austria
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