COVID-19 – Nuova ordinanza Regione Veneto: tamponi obbligatori per chi rientra dall'estero e sanzioni per chi non ottempera, anche per il datore di lavoro
14 Agosto 2020

COVID-19 – Nuova ordinanza Regione Veneto: tamponi obbligatori per chi rientra dall’estero e sanzioni per chi non ottempera, anche per il datore di lavoro

SERVIZI IMPRESE

Da oggi, venerdì 14 agosto, è operativa la nuova ordinanza emanata nella giornata di ieri dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, con impatto immediato anche sull’organizzazione del lavoro, con annesse sanzioni pecuniarie, e che avrà valore fino al 6 settembre.

Controllo obbligatorio di persone a rischio provenienti da Paesi esteri. 

Si tratta di:

  1. operatori a diretto contatto con gli ospiti di strutture residenziali extraospedaliere per anziani e/o non autosufficienti che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero;
  2. operatori sanitari impiegati presso le strutture del servizio sanitario regionale che prestano servizio presso strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere (hospice, ospedale di comunità, URT) e che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero;
  3. operatori (es. badanti) che prestano assistenza domiciliare continuativa ad anziani e soggetti affetti da disabilità parzialmente o completamente non autosufficienti e che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero;
  4. lavoratori stagionali del settore agricolo che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero; 5. tutti i lavoratori che si sono recati all’estero per trasferte di lavoro di durata fino a 120 ore (5 giorni), per i quali è prevista un’eccezione all’obbligo di quarantena ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di rientro dall’estero.
  5. persone che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) in Romania o Bulgaria e che fanno ingresso nel territorio regionale attraverso trasporto di linea terrestre; 7. gruppi target di popolazione, anche legati a rientro dall’estero, che rivestono un particolare interesse epidemiologico per la realtà locale, su valutazione dell’Azienda ULSS.
  • Tali soggetti devono comunicare all’Azienda Ulss di riferimento l’ingresso in Veneto e si sottopongono a quarantena immediata se provenienti dai seguenti Paesi, ottemperando alle disposizioni dell’Azienda Ulss: Bulgaria, Romania Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia,Tunisia, Uruguay Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro e Serbia Colombia
  • Tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto, anche indirettamente, con qualsiasi mezzo dai Paesi sopra ricordati si sottopongono alla quarantena all’ingresso in Veneto.
  • I soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto da Spagna, Croazia, Grecia o Repubblica di Malta devono dare comunicazione dell’avvenuto ingresso in Veneto all’Azienda Ulss di riferimento territoriale per residenza o dimora per essere sottoposti al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 o comunque per trasmettere il documento attestante l’esito dell’eventuale test già eseguito nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia.
  • In attesa dell’esito del test i soggetti rimangono presso la propria residenza o dimora, in isolamento. Il test deve essere effettuato entro 48 ore dalla comunicazione.

Sanzioni

  • La mancata effettuazione della quarantena, la mancata comunicazione di ingresso nel termine di 24 ore dall’ingresso o rientro in Veneto per l’esecuzione del test di screening per i soggetti obbligati o la mancata sottoposizione al test messo a disposizione dall’Azienda determina, fatte salve le eventuali sanzioni penali, l’applicazione della sanzione di euro 1.000 per il soggetto che fa ingresso o rientro dai Paesi suddetti.
  • Il datore di lavoro che ammette al lavoro uno o più lavoratori obbligati al controllo  senza accertare l’avvenuta sottoposizione al controllo e l’esito negativo è sottoposto alla sanzione di euro 1,000 per ciascun lavoratore dipendente.

Riportiamo a seguire gli indirizzi email e i numeri dedicati, per informazioni sul coronavirus al rientro dall’estero, attivati dalle aziende sanitarie della Regione del Veneto:

Nel box giallo sono scaricabili l’Ordinanza e i suoi allegati.