AUTORIPARAZIONE – Sintesi tecniche per omologazione, immatricolazione e visite periodiche di impianti utilizzanti carburanti gassosi (GPL, GNC, GNL). Ricordiamo il webinar del 21 ottobre. Iscriviti
AutoriparazioneIl Ministero dei Trasporti ha emanato il Decreto 24 luglio 2026 (GU n.215 del16/09/2026 e scaricabile qui a lato) che contiene le norme tecniche relative all’omologazione, all’immatricolazione e alle visite periodiche di sistemi costituiti da impianti di trasformazione utilizzanti carburanti gassosi (gas di petrolio liquefatto – GPL, gas naturale compresso – GNC e gas naturale liquefatto – GNL) destinati ad essere installati sui veicoli a motore ad accensione comandata e ad accensione spontanea, tale decreto contiene anche le norme tecniche per i collaudi e le visite periodiche dei componenti sui veicoli utilizzanti carburanti gassosi.
Il provvedimento riordina in un unico testo organico tutte le norme su omologazione, immatricolazione e visite periodiche degli impianti GPL, GNC e GNL degli ultimi 25 anni.
Sono previste le procedure d’officina separando nettamente due casi:
- TRASFORMAZIONE DI AUTO IN AFTERMARKET: installazione di un nuovo kit a gas su un veicolo benzina o diesel. L’officina deve essere autorizzata dall’azienda produttrice del kit, che ne comunicherà il nominativo alla Motorizzazione.
- MANUTENZIONE DI AUTO NATE A GAS (DI SERIE): sostituzione dei serbatoi scaduti sulle vetture che escono dalla fabbrica già a metano. L’officina abilitata esegue l’interscambio delle bombole tramite il circuito SFBM, senza più richiedere il nulla osta cartaceo alla casa automobilistica.
Il decreto è corposo ed è scaricabile in allegato a questa pagina.
Per venire incontro alle esigenze della categoria abbiamo organizzato un webinar al quale tutti gli interessati sono invitati ad iscriversi.
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A seguire una sintesi del decreto che sarà illustrato nel webinar sopra indicato.
LE DATE STABILITE DAL DECRETO
- DAL 1° OTTOBRE 2026 entrano in vigore le semplificazioni amministrative più importanti. Significa che è già possibile evitare il collaudo in Motorizzazione per l’installazione dei kit, per lo smontaggio e per la sostituzione periodica delle bombole GPL e CNG-metano. Da questa stessa data sono attive le nuove tabelle di scadenza dei serbatoi e i requisiti di attrezzatura minima in officina. (si veda dopo)
- DAL 16 SETTEMBRE 2027, dopo un anno dalla pubblicazione del decreto, entra in vigore l’applicazione più generale di tutto il testo del decreto nonché l’obbligo per i costruttori di adeguare i nuovi certificati di omologazione dei kit che diventerà definitivo e strutturale.
- ENTRO IL 16 SETTEMBRE 2028, in pratica entro i 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto le officine possono continuare a installare i sistemi già presenti in magazzino, anche se associati a omologazioni precedenti non ancora aggiornate.
- DAL 16 SETTEMBRE 2028, in pratica entro i 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto, diventa vincolante e obbligatorio il nuovo requisito formativo per il personale abilitato ad eseguire le operazioni tecniche sui veicoli per l’installazione dei sistemi di trasformazione per l’alimentazione a gas delle varie tipologie. (Allegato 23 del decreto).
ESTENSIONE ALLA CATEGORIA L (MOTOVEICOLI)
Le procedure semplificate di omologazione dei sistemi aftermarket vengono estese a motoveicoli e ciclomotori (categoria L). Vengono inoltre riorganizzate le prove per i sistemi standard, bicarburante (bifuel) e diesel-gas (DPL, DNC, DNL/ dual fuel).
REQUISITI OBBLIGATORI PER L’OFFICINA (Allegato 22 del decreto)
L’impresa di autoriparazione al fine di assumersi la responsabilità tecnica per:
- l’installazione corretta e sicura di un sistema di trasformazione omologato in conformità all’articolo 4 del presente decreto ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 115 o del regolamento ONU (UNECE) 122 o del regolamento ONU (UNECE) n. 143 e
- per l’installazione/sostituzione di contenitori (bombole o serbatoi) comunque presenti sui veicoli,
deve soddisfare i seguenti requisiti:
- esercitare l’attività di autoriparazione – sezione Meccatronica, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 122;
- essere in possesso delle attrezzature minime presenti nella norma UNI 11832-1:2021 “Sottosezione impianti GNC, GPL e GNL”;
- essere in possesso, ovvero avvalersi di personale tecnico abilitato in possesso dei requisiti definiti nell’allegato 23 del decreto;
- essere autorizzato dal costruttore del sistema di trasformazione, nel caso di sistemi di trasformazione DPL, DNC, DNL.
REQUISITI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE ABILITATO PER LE OPERAZIONI TECNICHE (Allegato 23 del decreto)
Il personale abilitato ad eseguire le operazioni tecniche sui veicoli per l’installazione dei sistemi di trasformazione con alimentazione coi vari tipi di gas deve essere a tal fine:
- in possesso della qualifica, in corso di validità, di responsabile tecnico dell’installazione di impianti a GNC e GPL di cui al punto 6.4.2.1 della norma UNI 11623-1:2016,
oppure
- in possesso della qualifica di “Technical manager of workshop” di cui al punto 4.2 dalla norma ISO 23684,
oppure
- formato da un costruttore di sistemi di trasformazione, esclusivamente per le attività di installazione di sistemi di trasformazione omologati dal costruttore del sistema stesso O per le attività di installazione dei sistemi riscaldamento di cui al regolamento UNECE (ONU) n. 122 O di sostituzione dei contenitori (bombole o serbatoi),
oppure
- formato da un costruttore di veicoli titolare di omologazioni di veicoli bifuel o dual fuel, esclusivamente per le attività di sostituzione dei contenitori (bombole o serbatoi).
SNELLIMENTO BUROCRATICO: ELIMINATO IL COLLAUDO PRESSO MOTORIZZAZIONE (ALLEGATO 19)
È stata eliminata la visita e prova (collaudo) presso la Motorizzazione Civile per ulteriori tre operazioni:
- Installazione di nuovi Impianti in aftermarket (GPL, GNC, GNL, DPL, DNC, DNL).
- Sostituzione periodica dei serbatoi/bombole GPL e GNC (di serie e aftermarket).
- Smontaggio e rimozione dell’impianto con ripristino dell’alimentazione originaria.
Il complesso delle operazioni ora possibili con il collaudo in officina è elencato nell’allegato 19 (pagina 80 del nuovo DM scaricabile qui a lato).
L’officina rilascia la dichiarazione di installazione a regola d’arte (modello aggiornato DM 08/01/2021 reperibile a pagina 81 del nuovo DM scaricabile qui a lato), che permetterà alla Motorizzazione (o alle agenzie pratiche abilitate) di stampare la nuova etichetta di aggiornamento da applicare sulla carta di circolazione.
In pratica si tratta della procedura già in uso, ad esempio, per l’installazione dei ganci traino.
VEICOLI NATI A METANO: IL NUOVO FLUSSO SFBM (Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.)
È stata “azzerata” la burocrazia per i veicoli nati a metano di serie.
La sostituzione dei serbatoi GNC è effettuata sotto la gestione operativa di SFBM S.p.A. senza necessità di richiedere il nulla osta alla casa costruttrice del veicolo, riducendo drasticamente i tempi di attesa per l’automobilista e per l’officina.
ADEMPIMENTI TECNICI E PROVE DI TENUTA (ALLEGATO 17)
Al termine del montaggio, l’installatore è obbligato a eseguire:
- La verifica del montaggio nel rispetto delle istruzioni descritte nel manuale di installazione del kit;
- Eseguire le procedure di avviamento come da manuale di installazione;
- Dopo il riempimento con il gas specifico, effettuare il totale delle perdite: ispezione di tutti i raccordi tramite rivelatore di gas o di fluido, con elettrovalvole aperte alla normale pressione di esercizio per la verifica di zero fuoriuscite;
- Applica sul veicolo della targhetta regolamentare indelebile del costruttore con QR Code per scaricare i manuali d’uso digitali (Allegato 6).
TABELLA SCADENZE DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERBATOI (Allegato 7): la periodicità massima per la riqualificazione e la radiazione dei serbatoi segue lo schema ufficiale:
- GPL (ONU 67): Sostituzione obbligatoria ogni 10 anni
- GNC nazionali (DGM): Riqualificazione ogni 5 anni; radiazione massima a 40 anni
- GNC (ONU 110 – classi da 1 a 4): Riqualificazione ogni 4 anni; radiazione massima a 20 anni
- GNL (ONU 110): Riqualificazione ogni 10 anni; radiazione calcolata in base alle condizioni d’uso
Il nuovo Decreto, nel riordinare la normativa del settore impiantistico, riconosce il ruolo notale delle autofficine e della professionalità degli autoriparatori, ma al contempo attribuisce maggiori responsabilità tecniche e documentali nella compilazione della modulistica ufficiale, impone l’adeguamento formativo dei tecnici entro il 16 settembre 2028, prevede procedure di collaudo e prove di tenuta, seppur all’interno dell’autofficina e non presso la Motorizzazione, più rigide ed uniformi, e introduce controlli a campione sulla conformità delle installazioni da parte dei funzionari della Motorizzazione Civile.
Per venire incontro alle esigenze della categoria abbiamo organizzato un webinar al quale tutti siete invitati ad iscrivervi. Trovate a seguire le modalità:
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