PEDAGGI AUTOSTRADALI – Rimborso per ritardi o blocchi sull’autostrada: tutti i dettagli
27 Luglio 2026

PEDAGGI AUTOSTRADALI – Rimborso per ritardi o blocchi sull’autostrada: tutti i dettagli

AttualitàTrasporti - Logistica - Mobilità

Dal primo giugno 2026 è entrato in vigore sulle tratte autostradali il nuovo sistema di rimborsi autostradali gestiti da un unico gestore (ad esempio la tratta da Desenzano a Padova Ovest sulla A4, o la tratta da Modena a Bressanone sulla A22). Per i tragitti che coinvolgono due o più concessionari (ad esempio da Verona a Trieste sulla A4,) l’attivazione del meccanismo rimborso è differita al 1° dicembre 2026.

Il sistema di calcolo del rimborso distingue tra rallentamenti per cantieri, con soglie variabili in base ai chilometri percorsi, e blocchi totali del traffico, con percentuali di rimborso crescenti in relazione alla durata dell’attesa.

I rimborsi per gli autotrasportatori saranno gestiti automaticamente dai fornitori di telepedaggio nazionali ed europei, senza necessità di richieste manuali per ogni viaggio.

Per gli altri utenti/clienti dell’autostrada si veda il box a fondo pagina.

Il beneficio in questione è stato previsto con la delibera 211/2025 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti che stabilisce come il pedaggio deve essere proporzionato al servizio effettivamente erogato. Pertanto, gli utenti che dovessero subire ritardi rilevanti o blocchi prolungati avranno diritto a un rimborso parziale o totale del costo pagato al casello.

Il calcolo del rimborso è effettuato con modalità diverse. Per esempio, se i rallentamenti sono stati causati da cantieri, il diritto al rimborso dipende dalla lunghezza del tragitto ed il ritardo accumulato.

Su percorsi fino a 30 chilometri il rimborso scatta indipendentemente dall’entità del ritardo. Tra i 30 e i 50 chilometri è richiesto un ritardo pari o superiore a 10 minuti, mentre oltre i 50 chilometri la soglia sale a 15 minuti.

La norma vale anche per gli abbonati: se i cantieri prolungati rendono impraticabile il tragitto abituale, è possibile disdire l’abbonamento senza penali e ottenere la restituzione della quota non ancora goduta.

Per i blocchi totali del traffico – causati ad esempio da incidenti gravi gestiti in modo inefficiente – il rimborso è calcolato esclusivamente in base alla durata dell’attesa.

Da 60 a 119 minuti di blocco corrisponde il 50% del pedaggio; da 120 a 179 minuti il 75%; oltre le tre ore il rimborso è integrale.

La gestione delle istanze di rimborso sarà organizzata in un’unica applicazione nazionale, valida indipendentemente dal gestore dell’autostrada.

Per chi utilizza dispositivi di telepedaggio, gli accrediti dovrebbero avvenire in modo diretto. Sono tuttavia previste soglie minime: i rimborsi inferiori a 10 centesimi non vengono calcolati e l’accredito effettivo avviene solo al raggiungimento di almeno 1 euro accumulato.

Non trova applicazione il rimborso nel caso in cui i disagi sono causati da cantieri emergenziali – aperti a seguito di incidenti gravi o eventi meteorologici estremi – e per i cantieri mobili.

Il beneficio non può essere richiesto nemmeno per le tratte stradali su cui viene già applicata una riduzione generalizzata del pedaggio per cantieri già esistenti.

Per l’autotrasporto professionale i parametri di chilometraggio, minutaggio e percentuale di rimborso si applicano in modo identico alle classi di pedaggio B, 3, 4 e 5. La differenza sostanziale riguarda le modalità operative di gestione dei rimborsi stessi.

Le flotte aziendali non dovranno inserire manualmente le richieste attraverso l’applicazione nazionale per ciascun viaggio. Gli accrediti saranno gestiti in forma massiva e automatica dai fornitori dei servizi di telepedaggio nazionali ed europei (gli EETS European Electronic Toll Service, Servizio Europeo di Pedaggio Elettronico) già utilizzati per i veicoli industriali e andranno a decurtare direttamente la fatturazione mensile del consorzio o della flotta.

Per ulteriori delucidazioni si rimanda alla lettura della Delibera n. 211/2025 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART).

COME FARE PER IL RIMBORSO SE NON SI E’ AUTOTRASPORTATORI?

Il rimborso non è automatico ma su esplicita richiesta a al momento, fino al 1° dicembre 2026, la richiesta dovrà essere effettuata a ciascun concessionario.

Tutti concessionari autostradali saranno obbligati a mettere a disposizione degli utenti diversi canali attraverso i quali inoltrare la domanda di rimborso. Tra questi, dovrà essere presente almeno una sezione dedicata sul sito web del gestore. Dovranno essere disponibili ulteriori strumenti di assistenza, come numeri telefonici dedicati, punti di assistenza fisici o altri canali idonei alla presentazione delle richieste. Una volta ricevuta la domanda, il concessionario comunicherà all’utente un codice univoco di riferimento della pratica ed avrà di venti giorni per comunicare l’esito della procedura, ossia accoglimento con l’indicazione dell’importo riconosciuto, in questo caso il rimborso è erogato entro i successivi 10 giorni oppure di rigetto fornendo la motivazione scritta.