ALIMENTAZIONE – Legge 21 aprile 2026, n. 75: “Nuove Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”
AlimentazioneIn Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 è stata pubblicata la Legge 21 aprile 2026, n. 75, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”. Il provvedimento è entrato ufficialmente in vigore il 29 maggio 2026.
La riforma riscrive organicamente il Titolo VIII del libro secondo del Codice penale, istituendo il nuovo capo II-bis (“Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare”). Pur introducendo un inasprimento delle sanzioni per condotte fraudolente e contraffazioni strutturate, il testo prevede meccanismi di salvaguardia e tutele graduali per l’operatore in buona fede, volti a proteggere il tessuto delle micro-imprese da meri errori formali.
REATI PENALI E LE CLAUSOLE DI ESCLUSIONE
La normativa introduce o rimodula fattispecie di reato specifiche:
- frode alimentare (art. 517-sexies c.p.): punisce chi immette in circolazione o commercializza (anche tramite e-commerce e reti telematiche) alimenti sostanzialmente difformi per origine, provenienza, qualità o quantità da quanto dichiarato, con la reclusione da due mesi a un anno e multa da 1.000 a 4.000 euro. La punibilità è espressamente esclusa qualora la condotta sia di lieve entità, valutata in base al valore esiguo del prodotto, alla quantità ridotta o all’assenza di concreto pregiudizio per il consumatore o il mercato.
- commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.): sanziona l’uso di segni distintivi, diciture o immagini false o ingannevoli sull’origine o sulla qualità degli alimenti, estendendo espressamente la punibilità alle informazioni diffuse sui canali digitali. La pena prevede la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a 20.000 euro.
- contraffazione di Indicazioni Geografiche e Denominazioni Protette (art. 517- quater c.p.): le sanzioni per la violazione o alterazione dei regimi DOP e IGP vengono inasprite, prevedendo la reclusione da uno a quattro anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro.
Circostanze aggravanti e impatto finanziario (art. 517-octies e 518.1 c.p.):
- Le sanzioni base aumentano fino alla metà se l’illecito riguarda prodotti dichiarati biologici in assenza di certificazione, oppure se commesso mediante falsificazione di Documenti di Trasporto (DDT) o false dichiarazioni agli organismi di vigilanza.
- Qualora le condotte integrino l’aggravante dell’agropirateria (operazioni reiterate e strutture organizzate), l’art. 518.1 introduce la sanzione accessoria del divieto assoluto di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o fondi erogati dallo Stato, da enti pubblici o dall’Unione europea.
LO STRUMENTO DI TUTELA OPERATIVA: IL BLOCCO UFFICIALE TEMPORANEO
L’art. 15 della Legge75/2026 inserisce lo strumento come art. 18-bis della Legge n. 689/1981. Tale strumento instaura un principio di proporzionalità ed evita l’immediata applicazione di misure drastiche.
Qualora gli organi di controllo (es. ICQRF, Carabinieri forestali) rilevino violazioni puramente documentali o di carattere formale che non compromettano la sicurezza alimentare o la tracciabilità sostanziale del prodotto, l’autorità non procede al sequestro. Viene disposto un “blocco ufficiale temporaneo” delle merci o dei mezzi tecnici, concedendo all’operatore un termine fisso di 10 giorni per trasmettere la documentazione integrativa corretta. Se la documentazione presentata sana l’irregolarità, il prodotto o mezzo viene immediatamente svincolato senza ulteriori conseguenze sanzionatorie.
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