SICUREZZA SUL LAVORO – Confartigianato: “Nel DL Sicurezza sul Lavoro bene puntare su prevenzione e formazione. No a inutile burocrazia!”. Scopri la sintesi del provvedimento
CostruzioniSicurezza“La sicurezza non si costruisce con nuovi adempimenti, ma con cultura, prevenzione e formazione”. Lo hanno sottolineato i rappresentanti di Confartigianato, e delle altre Confederazioni, intervenuti oggi in audizione alla 10° Commissione lavoro del Senato sul decreto legge n. 159/2025, “Misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Le Confederazioni, nel ribadire la centralità della sicurezza come valore condiviso e investimento strategico e non come mero adempimento, hanno espresso una valutazione complessivamente positiva del provvedimento, che accoglie molte delle proposte avanzate dalle rappresentanze dell’artigianato, in particolare sulla revisione delle tariffe INAIL, sulla promozione della cultura della sicurezza sin dalla scuola e sul finanziamento della formazione tramite i Fondi interprofessionali.
Allo stesso tempo, Confartigianato e le altre rappresentanze hanno richiamato la necessità di evitare nuovi oneri e complicazioni per le micro e piccole imprese, chiedendo un’attenta attuazione delle misure su badge di cantiere e patente a crediti e un pieno coinvolgimento delle parti sociali.
Particolare apprezzamento è stato espresso per gli interventi che incentivano la formazione e la prevenzione, considerati strumenti fondamentali per ridurre gli infortuni e migliorare la produttività. Le Confederazioni hanno anche sottolineato l’importanza di risorse dedicate alla formazione dei datori di lavoro e di favorire l’uso di tecnologie innovative e DPI intelligenti per migliorare la sicurezza.
Tra le osservazioni avanzate: la richiesta di chiarimenti sulla sorveglianza sanitaria, la proroga del termine per la comunicazione PEC degli amministratori, la volontarietà della segnalazione dei mancati infortuni (near miss) e la necessità di non vincolare i benefici occupazionali all’inserimento nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.
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LA SINTESI DEI CONTENUTI
Nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 159/2025, contenente misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
Il provvedimento, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, mira a rafforzare la cultura della sicurezza, premiare le imprese virtuose, potenziare vigilanza e sanzioni, e introduce disposizioni su formazione, DPI, patente a crediti, badge di cantiere e alternanza scuola–lavoro.
N.B. Alla data di entrata in vigore della pubblicazione, soltanto l’articolo 7 sarà immediatamente applicabile, mentre per le restanti disposizioni sono previsti decreti attuativi.
Di seguito una sintesi dei principali contenuti di interesse per le imprese.
- Revisione aliquote INAIL (art. 1)
- Dal 1° gennaio 2026 l’INAIL potrà rivedere le aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico.
- Escluse dal beneficio le imprese con condanne definitive per violazioni in materia di sicurezza negli ultimi 2 anni.
- Copertura stimata: 500 mln € (oscillazione) + 90 mln € (agricoltura).
- Decreto attuativo del Ministero del Lavoro entro 60 giorni dalla conversione in legge.
- Appalti, subappalti, badge di cantiere e patente a crediti (art. 3)
- Rafforzati i controlli INL sulle imprese in regime di subappalto.
- Obbligo di badge di cantiereper i lavoratori in appalti e subappalti pubblici e privati.
- Estensione ad altri settori a rischio (DM entro 60 giorni).
- Patente a crediti:
- Settori a rischio individuati con decreto ministeriale.
- Sanzione raddoppiata (12.000 €) per mancanza o punteggio <15 crediti.
- Decurtazione di 5 crediti per lavoro irregolare, operativa dal 1° gennaio 2026.
- Decurtazioni automatiche al momento della notifica del verbale.
- Prevenzione e formazione (art. 5)
- Stanziamento INAIL di 35 mln €/anno dal 2026 per promuovere la cultura della sicurezza.
- Rafforzata la formazione dei RLS/RLST e incentivi per l’acquisto di DPI 4.0.
- Formazione registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL.
- Inserita la prevenzione di violenze e molestie tra le misure generali di tutela.
- Prorogato al 31/12/2026 il termine per la revisione delle regole su tossico/alcol dipendenza.
- Entro 6 mesi linee guida su mancati infortuni (near miss).
- Nuove norme su scale verticali e sistemi anticaduta.
- Comunicazioni degli organismi paritetici semplificate tramite piattaforma INAIL.
- Requisiti dei soggetti formatori (art. 6)
- Entro 90 giorni, accordo Stato–Regioni per i criteri di accreditamento dei soggetti formatori (competenze, esperienza, organizzazione).
- Alternanza scuola–lavoro (art. 7)
- Estesa la tutela INAIL anche agli infortuni in itinere.
- Divieto di adibire studenti a lavorazioni ad alto rischio.
- Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL (art. 14)
- Dal 1° aprile 2026, obbligo per le imprese che chiedono agevolazioni contributive di pubblicare la vacancy nel SIISL.
- Possibilità di utilizzare il sistema anche per le comunicazioni obbligatorie.
- Norma non discussa con le Parti Sociali e non direttamente connessa alla sicurezza.
- Sorveglianza sanitaria (art. 17)
- Le visite mediche obbligatorie (tranne quelle preassuntive) rientrano nell’orario di lavoro.
- Il medico competente deve promuovere la prevenzione oncologica.
- Possibili permessi retribuiti per screening oncologici.
- Prevista visita medica per verificare l’assenza di alcool o sostanze stupefacenti nelle attività ad alto rischio.
- Gli organismi paritetici potranno stipulare convenzioni con ASL o medici competenti per supportare le imprese fino a 10 dipendenti.
Elencando in sintesi le novità introdotte sono:
- Maggiore sorveglianza e controllo da parte degli Enti sulle aziende che lavorano in regime di subappalto;
- Obbligo di aggiornamento del corso RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) per tutte le aziende;
- Obbligo di possesso del tesserino di riconoscimento (badge) presso ogni cantiere ;
- Tutele nei confronti di studenti che svolgono percorsi di formazione scuola-lavoro (gli studenti non possono essere adibiti a lavorazioni ad alto rischio). Inoltre si applica quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 in materia di formazione, sorveglianza sanitaria ed infortuni;
- Possibilità di effettuare una visita medica specifica, prima o durante il turno lavorativo se si ritiene che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non sia sotto l’effetto delle predette sostanze; per le attività ad alto rischio.
Per informazioni:
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