IMPIANTI – Con il Decreto Salva Infrazioni arrivano semplificazione vere sulla gestione dei RAEE. Cugildi: “Novità positive, richieste da anni, che aiuteranno Installatori e manutentori d’impianti”
ImpiantiSERVIZI IMPRESE“Finalmente sono arrivate delle semplificazioni vere, che aiuteranno il lavoro di installatori e manutentori di impianti sul tema della raccolta e avvio al riciclo dei cosiddetti RAEE, ossia i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”. Questo il commento a caldo di Nadia Cugildi, Presidente di Confartigianato Impianti Verona, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 267 del 14/11/2024) della Legge 166, del 14 novembre 2024, che converte il Decreto 131/2024, il cosiddetto Decreto Salva Infrazioni.
“Il provvedimento – continua Cugildi – è passato dopo l’approvazione di alcuni emendamenti sulla gestione dei RAEE che impattano certamente e positivamente sul nostro sistema imprenditoriale. Si tratta di semplificazioni che da tempo Confartigianato suggerisce e caldeggia e che, sinceramente, arrivano inattese e insperate, dopo anni di battaglie, oltre ad essere sicuramente utili per rafforzare il sistema nazionale di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti elettrici e elettronici”.
Di seguito riportiamo le principali disposizioni, di particolare interesse per gli installatori e i manutentori di impianti, introdotte con l’art. 14 bis (Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) che modifica il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Installatori e Centri di Assistenza
Non devono più tenere il registro di carico e scarico e non dovranno iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per effettuare il deposito preliminare e il trasporto delle apparecchiature ritirate. Consigliamo di utilizzare lo schedario RAEE.
Trasporto ogni tre mesi
Il trasporto, dal deposito al centro di raccolta o all’impianto di trattamento autorizzato, non deve più avvenire con cadenza mensile, ma ogni tre mesi o quando il quantitativo raccolto abbia raggiunto i 3.500 kg.
Distributori ma anche Installatori e Centri di Assistenza
Non sono più obbligati a tenere il registro cronologico di carico e scarico e non devono iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per effettuare il deposito preliminare e il trasporto delle apparecchiature ritirate. Sparisce anche l’obbligo di comunicazione, di cui all’articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quello di iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso. Consigliamo di utilizzare il DDT RAEE.
Tracciabilità
Vengono semplificati anche gli adempimenti per la tracciabilità, che dovrà essere garantita da un documento di trasporto, anche digitale, autoprodotto e non più dalle tre copie dei moduli conformi previsti dai decreti ministeriali del 2010 e del 2016.